Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16038 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. I, 21/07/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 21/07/2011), n.16038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 6530 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2007, proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA,

in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma

alla Via Val Trompia n. 56, presso l’avv. Alessandro Canestrelli,

rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso, dall’avv.

SPERANZA Tommaso di Enna;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Leonforte al

Corso Umberto n. 368, presso lo studio dell’avv. DI STEFANO

Alessandro, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanisetta n. 195/06,

del 5 aprile – 3 giugno 2006.

Udita, all’udienza del 2 maggio 2011, la relazione del consigliere

dr. Fabrizio Forte.

Udito il P.M., Dr. DESTRO Carlo, che conclude per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 15 febbraio 2007, il Consorzio per l’area di Sviluppo industriale della Provincia di Enna chiede la cassazione della sentenza della Corte di appello di Caltanisetta n. 195/06 del 3 giugno 2006, che su domanda di C.G. proposta con atto di citazione notificato al ricorrente il 24 aprile 2003, ha determinato le indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno di mq. 20.547 dell’attore oggetto di procedimento ablatorio in favore del Consorzio stesso.

La Corte di merito, qualificati i terreni occupati “edificabili” perchè siti in zona destinata a insediamenti industriali e produttivi (P.I.I.P.), ha liquidato in Euro 196.693,87 la indennità di espropriazione e in Euro 6.750,00 quella di occupazione legittima dal 14 settembre 2000 all’11 settembre 2002, ordinando il deposito di quanto ancora dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti e condannando il Consorzio alle spese del giudizio.

Il Consorzio ha chiesto la cassazione della sentenza notificata il 18 dicembre 2006 per due motivi con ricorso del 15 febbraio 2007, cui replica con controricorso notificato il 22 – 26 marzo 2007 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso del Consorzio A.S.I. si articola in due motivi, il primo dei quali censura la sentenza della Corte d’appello di Caltanisetta per violazione della L. n. 865 del 1971 e della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per avere erroneamente qualificano “edificabili” i suoli del C. perchè destinati a insediamenti industriali e siti in Zona D2, mentre per essi il criterio di determinazione delle indennità era quello della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 17, applicabile alle aree non edificabili.

In secondo luogo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla predetta qualifica di “edificabile” dei terreni occupati e in rapporto alla loro valutazione, per la quale non si era tenuto conto dei valori di mercato risultanti dai prezzi di sei rogiti conclusi quasi contestualmente alla citazione e prodotti dal Consorzio convenuto.

2. Il primo motivo di ricorso è privo di quesito e quindi è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., norma processuale applicabile ratione temporis anche dopo che è stata abrogata e fino alla abrogazione per il principio tempus regit actum (Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e ord. 24 marzo 2010 n. 7119).

E’precluso anche il secondo motivo di ricorso, non solo per la mancata specifica individuazione dei sei rogiti traslativi di suoli analoghi che la Corte d’appello non avrebbe esaminato, ma anche per la omessa indicazione della fase del giudizio di merito in cui tali atti erano stati prodotti dal ricorrente ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Inoltre il motivo denuncia carenze motivazionali ma è privo della sintesi conclusiva con la chiara indicazione dei fatti controversi per i quali la motivazione della sentenza impugnata si assume omessa e/o insufficiente in ordine alla determinazione del valore di mercato delle aree qualificate edificabili e valutate con metodo comparativo (Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, S.U. 12 maggio 2008 n. 11652).

2. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente, per la soccombenza, dovrà corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro (quattromiladuecento/00), dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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