Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16038 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13806-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentata e difesa dall’Avvocato
GENNARO DI MAGGIO giusta procura speciale estesa in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
I.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10256/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
Equitalia Sud S.p.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania avverso la sentenza n. 610/19/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto da I.F. avverso provvedimenti di preavviso di fermo amministrativo;
il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. con unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per avere la CTR respinto l’appello del Concessionario dichiarando inammissibile la produzione documentale dell’appellante (relativa alla notifica delle cartelle esattoriali, a presupposto degli atti impugnati) in quanto effettuata, con memorie aggiuntive, senza aver formulato specifico motivo di appello in merito alla mancata notifica dei suddetti atti;
1.2. la censura in esame è infondata, ancorchè per ragioni diverse da quella indicata dalla CTR, la cui motivazione sul punto va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.;
1.3. secondo consolidato orientamento della Corte (cfr. Cass. n. 29087/2018, Cass. n. 5429/2018, Cass. n. 3661/2015, Cass. n. 20109/2012), nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61, alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva;
1.4. ne consegue l’inammissibilità della produzione documentale, effettuata dall’appellante in allegato alle memorie depositate nel termine previsto dal citato decreto, art. 32, comma 2;
2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto;
3. nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021