Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16038 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26473 – 2013 proposto da:

VESCAR SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante sig.

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O ST DI VITO VIA

CONEGLIAN0,8, presso lo studio dell’avvocato LANFRANCO CUGINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELE FIORESTA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

LOCATRICE ITALIANA SPA già ARTIGIANFIN LEASING SPA IN LIQUIDAZIONE,

in persona del Presidente del C.d.A. D.J.J.D.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5400/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rinvio a N.R. in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Artigianfin Leasing S.p.a. acquistava dalla Vescar s.r.l. dei beni strumentali che concedeva in locazione finanziaria alla F.lli Berardi SNC, con patto di riacquisto in caso di inadempimento del locatario.

2. A seguito di inadempimento al pagamento dei canoni, nel novembre del 1993 la società concedente risolveva il contratto e chiedeva alla Vescar s.r.l. di procedere al recupero dei beni ed al pagamento della somma prevista per il riacquisto. La Vescar s.r.l. rientrava nel possesso dei beni solamente nel 1995 e contestava pertanto la congruità della somma indicata nel prospetto contrattuale, che faceva riferimento al momento dell’ultimo canone pagato dal conduttore. La Artigianfin Leasing S.p.a. proponeva domanda giudiziale per il pagamento ed otteneva la condanna della Vescar s.r.l., condanna che veniva confermata in grado di appello sulla considerazione che il patto di riacquisto contenuto nel contratto doveva essere qualificato come vendita e non quale negozio di garanzia e che il termine “disponibilità” doveva essere inteso quale “disponibilità giuridica” e non come disponibilità materiale.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la Vescar s.r.l., affidandolo a 2 motivi; resiste con controricorso la Locatrice Italiana S.p.A., quale società incorporante la Locatrice Strumentale S.r.l., già Artigianfin Leasing S.p.a. in liquidazione.

4. E’ pervenuta istanza di rinvio da Vescar srl in attesa della decisione del ricorso per revocazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Non sussistono ragioni per concedere il rinvio richiesto, peraltro non sufficientemente documentato quanto agli elementi di verosimile fondatezza dell’azione di revocazione.

2. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 2909 c.c., osservando che fin dalla comparsa conclusionale di primo grado la Vescar s.r.l. aveva eccepito l’intervenuto giudicato esterno su identica questione fra le stesse parti e che nessuno dei due giudici di merito aveva preso in esame l’eccezione in questione, pur risultando dagli atti ed essendo altresì rilevabile d’ufficio.

3. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione ed omessa applicazione degli artt. 1460 e 1453 c.c., nonchè errata interpretazione dell’art. 1476 e violazione delle norme che regolano l’interpretazione dei contratti; in primo luogo, si osserva che è compito del venditore consegnare la cosa al compratore e si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è sufficiente il trasferimento della disponibilità giuridica del bene, nemmeno se il fornitore si sia assunto le spese occorrenti per il recupero del bene (Cass. 9050 – 1995). In secondo luogo, si osserva che in ogni caso non vi è stata nemmeno disponibilità giuridica a favore della Vescar s.r.l., atteso che la società concedente aveva chiesto la risoluzione del contratto di leasing nei confronti dell’utilizzatore, ma non aveva attribuito all’originaria venditrice del bene alcun diritto di pretendere la cosa nei confronti del locatario; di modo che la Vescar s.r.l. non aveva alcuna azione giudiziaria per recuperare il bene, tanto che era stata la società di leasing a dover richiedere successivamente un decreto ingiuntivo per riprendere i beni.

4. Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, alla stregua del principio della “ragione più liquida”; il motivo, infatti, è fondato e merita accoglimento. Innanzitutto, la disponibilità giuridica di un bene presuppone la possibilità concreta di recuperarlo materialmente e dunque di poter intraprendere le azioni giudiziarie necessarie. Nel caso di specie, è fondata (nei limiti della cognizione di fatto che a questo giudice deriva dalla sentenza impugnata) la censura di parte ricorrente, secondo cui vi fu confusione tra il rapporto contrattuale che legava il concedente e l’utilizzatore e quello originario tra il venditore-fornitore del bene e la società di leasing; risolto il primo contratto, nessuna azione specifica consentiva al venditore – obbligato (nei confronti della Artigianfin Leasing) al riacquisto – di agire nei confronti dell’utilizzatore per il recupero del bene (questo, almeno, lo si ribadisce, per quanto emerge dalla sentenza di appello).

5. In secondo luogo, va richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sarebbe sufficiente la disponibilità giuridica del bene, essendo necessaria la consegna materiale: “L’acquirente di un bene, destinato alla utilizzazione di un terzo in forza di un contratto di leasing, che abbia stipulato con il venditore un patto di riacquisto in caso di inadempimento contrattuale da parte del terzo fruitore, una volta che si sia verificata la condizione e si debba dare esecuzione all’accordo, se questo non fu pattuito per realizzare una garanzia atipica in favore dell’acquirente ma solo una nuova vendita per un reciproco interesse delle parti meritevole di tutela, è obbligato in forza della disciplina legale del contratto di compravendita, ai sensi dell’art. 1476 c.c., n. 1, alla effettiva consegna della cosa e non può liberarsi dell’obbligazione con il mero trasferimento della disponibilità giuridica della cosa stessa” (Sez. 3^, Sentenza n. 9050 del 28/08/1995, Rv. 493747).

6. Ciò vale, a maggior ragione, ove nemmeno la disponibilità giuridica del bene sia stata oggetto di tempestiva trasmissione; nè può dirsi che la previsione normativa sia derogata dal dato convenzionale, atteso che le parti avevano sì addossato al venditore le spese e gli oneri per il recupero, ma non anche il recupero materiale del bene (si veda l’ultimo capoverso della pagina 4 della sentenza di appello).

7. L’accoglimento del secondo motivo, rende superfluo l’esame del primo, che rimane assorbito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016 Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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