Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16037 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34372-2018 proposto dal

COOPERATIVA SOCIALE MADONNINA DEL GRAPPA ONLUS SOCIETA’ IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rap02sentata e difesa dall’avvocato ELDA ANGELA

COLOMBO;

– ricorrente –

contro

RUSPOLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1834/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolt nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Società Cooperativa Social Madonnina del Grappa Onlus, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, ricorre per la cassazione della sentenza n. 183 /2018 della Corte d’Appello di Firenze, pubblicata il 3 agosto 2018, notificata il 19 settembre 2018, articolando cinque motivi

Nessuna attività difensiva è Svolta dalla società Ruspoli.

La ricorrente espone in fatto di avere convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, la Ruspoli S.r.l., per sentir dichiarare di non essere obbligata nei suoi confronti a nessuna restituzione, corresponsione di indennizzo o di risarcimento e, quindi, di non avere alcuna obbligazione nei confronti della convenuta, con richiesta di condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la società Ruspoli eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di parte attrice, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attore e formulava richiesta di risarcimento per lite temeraria.

La controversia riguardava i pagamento di una prestazione di servizi di pulizia che la convenuta asseriva di avere effettuato a favore della Cooperativa, odierna ricorrente, nell’erronea convinzione di esserne debitrice; in particolare deduceva di aver effettuato in data 3 agosto 2007 un bonifico di Euro 10.805,90, ma di avere successivamente appurato che debitore della somma era la Palazzo Ruspoli gestione Binfi S.p.a., la quale, a seguito dell’azione esecutiva intrapresa dalla odierna ricorrente, aveva provveduto al pagamento.

Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento negativo, dichiarando l’odierna ricorrente tenuta alla restituzione della somma pretesa a favore della società Ruspoli, respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c. e condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite.

La Cooperativa sociale proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza di prime cure, che fosse accertato di non essere obbligata a restituire alcunchè alla società Ruspoli e di non essere tenuta nei confronti di quest’ultima ad alcun titolo.

La Società Ruspoli insisteva per la conferma della sentenza gravata.

La Corte d’Appello, con la se tenza qui impugnata, rigettava il gravame e condannava la Cooperativa appellante al pagamento delle spese del grado.

In particolare, il giudice a quo riteneva che l’odierna ricorrente non avesse fornito ha prova che i due pagamenti identici ricevuti fossero riferibili due debiti diversi; confermava quanto già ritenuto dal Tribunale, cioè che il primo pagamento era stato effettuato dalla Sas Rispoli (poi trasformata in S.r.l.) con utilizzo della dizione “p. Rispoli Palace, Rispoli sas” che all’evidenza avrebbe dovuto leggersi “per Rispoli Palace, Rispoli sas”, che il bonifico era stato effettuato a saldo di sette fatture, che era stato accreditato sul conto corrente dell’odierna ricorrente, che la Binfi S.p.a. pagava il medesimo importo e per le medesime fatture e che l’odierna ricorrente rilasciava quietanza.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In via pregiudiziale va rilevata l’improcedibilità del ricorso:

a) la copia della sentenza impugnata risulta del tutto priva di qualsiasi attestazione di conformità all’originale;

b) la regolarizzazione dell’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza impugnata non risulta avvenuta neanche entro l’adunanza in camera di consiglio;

c) l’intimata è rimasta tale.

Il ricorso, pertanto, in base ai principi di diritto, anche come di recente rielaborati da questa Corte (Cass., Sez. Un., 25/03/2019, n. 8312, a mente della quale il deposito in cancelleria, nei termini previsti dalla legge, cioè nei venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in origihale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione, là dove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, la conformità della copia informale all’originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio) va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2.

Quand’anche la ricorrente non fosse incorsa nella suddetta causa di improcedibilità, il ricorso sarebbe stato inammissibile.

Queste le ragioni.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Le censure mosse alla sentenza impugnata sono così sintetizzabili: omessa pronuncia su un motivo di appello costituito dalla mancata considerazione di un fatto determinante (che se considerato avrebbe condotto ad una decisione di segno opposto), ammesso dall’intimata, oltre che provato dalla documentazione bancaria dalla tessa prodotta, rappresentato dal fatto che il primo pagamento effettuato mediante bonifico non era mai pervenuto nella sferà dell’odierna ricorrente, perchè era stato eseguito su un conto orrente estinto e la somma era stata stornata per iniziativa della banca su un conto in sofferenza.

Le argomentazioni a supporto del motivo non trovano corrispondenza nella norma indicata in epigrafe. Anche correggendo l’errore, perchè evidentemente la ricorrente intendeva dedurre la violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo non può essere accolto, perchè ciò che è stato fatto valere non è l’omessa pronuncia su una domanda od eccezione introdotta in causa, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o u un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. Il che rende inammissibile il motivo non potendo il vizio lamentato consistere nell’omesso esame di un fatto (ex plurimis cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1539; Cass. del 23/03/2017, n. 7472; Cass. 23/02/1995, n. 2085).

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per omessa valutazione di fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dal fatto che il pagamento era stato effettuato su un conto in sofferenza intestato a Madonnina del Grappa s.r.l. non pervenuto nel patrimoni della società cooperativa Madonnina del Grappa Onlus in LCA, nonchè dal fatto che l’ordine di bonifico non poteva avere effetto liberatorio, perchè affinchè il pagamento fosse eseguito anzichè presso il domicilio del creditore tramite bonifico era necessario un accordo tra le parti, tale accordo non c’era stato e quindi la decisione di ricorrere al bonifico era stato il frutto di una scelta unilaterale della debitrice, come secondo la ricorrente si sarebbe dovuto evincere dalla comunicazione la Binfi S.p.a., società controllante della Ruspoli sas, confermava di avere saldato il debito con il versamento delle somme richieste utilizzando lè coordinate bancarie in suo possesso.

Il motivo non è ammissibile, perchè incorre nel divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., penult. comma: quando la sentenza di appello sia conforrne in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella specie la decisione della Corte d’Appello, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure, perciò, per le ragioni esposte, il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a fondamento della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità: il che nel caso di specie non risulta avvenuto.

Peraltro, con riferimento al difetto di effetto liberatorio del bonifico la ricorrente introduce una questione di diritto che è estranea al perimetro del vizio denunciato, che non può che riguardare fatti, cioè precisi accadimento o precise circostanze in senso storico-naturalistico, come tali non ricomprendente questioni di diritto (Cass. 06/09/ 019, n. 22397).

4. Con il terzo motivo la ri orrente, in via subordinata al primo ed al secondo motivo, imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2036 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La tesi è che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto che il pagamento eseguito con bonifico del 3 agosto 2007 costituisse un indebito soggettivo, travisando la risultanza dei fatti.

Il motivo è inammissibile. L’ubi consistam della censura fatta valere è quella di un diverso accertamento dei fatti di causa che, si ripete, è stata oggetto di due decisioni di merito conformi, tentando di argomentare il travisamento della prova, attraverso la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c., la quale è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi) (per tutte cfr. Cass. 10/06/2016, n. 11892).

5. Con il quarto motivo la ricorrente rileva, in via subordinata ai precedenti motivi, la nullità de la sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, per aver ritenut che un pagamento effettuato su un credito in sofferenza, es endo trattenuto direttamente dalla band a parziale compensazione del proprio maggior credito, fosse pervenuto nella sfera patri oniale della odierna ricorrente.

6. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente, in via ulteriormente subordinata, ded ce la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione a l’art. 360 c.c., n. 3, per travisamento della prova.

7. Il motivo numero quattro ed il motivo numero cinque possono essere oggetto di uno scrutinio unitario.

Oltre a rilevare che la violazione dell’art. 116 c.p.c., non può essere ricondotta alla categoria logica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e comunque, come già osservato nello scrutinio del motivo precedente, può essere dedotta solo a certe condizioni qui non ricorrerti, ciò che si lamenta invero è il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892).

Nella specie, parte ricorrente si è limitata a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della Corte d’appello, del potere di apprezzamento dei fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. (Cass., Sez. Un,. 05/08/2016, n. 16598).

8. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

9. Niente deve essere liquidato per le spese, non avendo la resistente svolto in questa sede attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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