Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16037 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 15/02/2017, dep.27/06/2017),  n. 16037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20992-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., in persona dell’amministratore di sostegno

R.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1389/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/02/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1389/27/15, depositata il 9 aprile 2015, non notificata, la CTR della Lombardia dichiarò inammissibile l’appello proposto nei confronti della sig.ra P.A. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Monza e Brianza, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio aveva rettificato il valore di immobile oggetto di atto di compravendita in data 24 marzo 2011, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la pronuncia impugnata ritenuto l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la decisione di primo grado privo di specifici motivi richiesti a pena d’inammissibilità, sebbene l’Ufficio, a fronte di una pronuncia che aveva annullato l’avviso di liquidazione ritenendo di non condividere i criteri di rettifica adottati dall’Ufficio medesimo, avesse riproposto le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno della legittimità dell’atto impugnato.

Premesso che l’Amministrazione ricorrente ha correttamente riportato l’intero contenuto della decisione di primo grado, trascrivendo quindi il contenuto del ricorso in appello, onde consentire alla Corte di esplicare il sindacato richiesto sulla denunciata violazione di norma di legge processuale, l’appello è manifestamente fondato. Ciò alla stregua dei principi più volte affermati in materia da questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, “ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo d’impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 29 febbraio 2012, n. 3064; Cass. sez. 5, 28 febbraio 2011, n. 4784; più di recente cfr. anche Cass. sez. 5, 30 dicembre 2016, nn. 27497 e 27498).

Nella riproposizione, in particolare, da parte dell’Amministrazione, nel ricorso in appello, del fulcro centrale della rettifica di valore operata in funzione della potenzialità edificatoria dell’area in ragione della concessione edilizia già esistente alla data dell’atto, è insita quindi la critica alla decisione della CTP che ha ritenuto invece congrua la ricostruzione dei costi e ricavi quale operata dalla contribuente sulla base di certificazione redatta da professionista di sua fiducia.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rimessa per nuovo esame nel merito del gravame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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