Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16037 del 21/07/2011
Cassazione civile sez. I, 21/07/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 21/07/2011), n.16037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21970/2009 proposto da:
G.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
sul ricorso 23579/2009 proposto da:
F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
sul ricorso 23587/2009 proposto da:
B.F. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
10/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’accoglimento parziale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi separati ritualmente depositati, G.L., F. G., B.F., impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 10-03-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con separati controricorsi il Ministero nei confronti di G. e F..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi avverso il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
In ordine alle spese, i ricorrenti, con un motivo, sostengono l’applicabilità delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi, con un altro, lamentano violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU: i motivi sono inammissibili per inadeguatezza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., in quanto si configurano come interrogativi circolari, tautologie, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta (tra le altre, Cass. S.u. n. 28536 del 2008).
Altrettanto inammissibili, altri motivi che sulle medesime questioni sollevano vizi di motivazione, in quanto privi di una specifica sintesi, omologa al quesito di diritto, tale da individuare esattamente il fatto controverso e la sua rilevanza ai fini decisori ( tra le altre, Cass. N. 2694 del 2008).
Con altri motivi, i ricorrenti lamentano insufficiente liquidazione delle spese.
Anche tali motivi appaiono inammissibili, per non autosufficienza. I ricorrenti avrebbero dovuto trascrivere la nota spese, indicando esattamente quanto loro sarebbe spettato rispetto alla liquidazione del primo giudice, dunque quale era il pregiudizio occorso. Essi si sono limitati ad indicare astrattamente voci di tariffe professionali, senza riferimenti specifici all’attività svolta (al riguardo Cass. N. 9098 del 2010; Cass. N. 14744 del 2007; n. 17059 del 2007).
Vanno conclusivamente dichiarati inammissibili i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dei ricorrenti G. e F., nei confronti dei quali si è costituito il Ministero.
Nulla sulle spese nei confronti di B..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara nammissibili, G.L. e F.G. in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 500,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011