Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16037 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 42-2015 proposto da:
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’Avvocato MARCO CALO’ giusta procura speciale estesa a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA CENTRO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio
dell’Avvocato SANTE RICCI, che la rappresenta e difende assieme
all’Avvocato MAURIZIO CIMETTI giusta procura speciale estesa in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1587/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 29/8/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
che:
S.C. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 239/1/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto in rigetto del ricorso proposto avverso intimazioni di pagamento e preavviso di fermo amministrativo, con relative cartelle di pagamento presupposte;
il Concessionario resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e si lamenta che la CTR abbia omesso di pronunciarsi sulla prova di tre delle otte cartelle impugnate, sottese al provvedimento di fermo parimenti impugnato;
1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR respinto le doglianze della contribuente circa la mancata notifica delle cartelle esattoriali pur non essendo mai state prodotte in giudizio dal Concessionario con la relativa relata di notifica;
1.3. con il terzo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 113,148,148149 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1) per avere la CTR ritenuto correttamente effettuata la notifica di due delle otto cartelle impugnate mediante invio diretto di raccomandata da parte del Concessionario a mezzo del servizio postale, senza l’agente notificatore;
2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese in quanto non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Corte territoriale, circa la lamentata mancata prova della notifica delle impugnate cartelle esattoriali;
2.2. la CTR, dopo aver dato atto, in premessa, dell’impugnazione delle cartelle esattoriali, pari ad un debito complessivo di Euro 57.068,70 (corrispondente all’importo portato dalle otto cartelle impugnate, come affermato dalla stessa ricorrente) e degli atti ad essi consequenziali, e dopo aver analizzato le modalità di notifica di cinque delle cartelle impugnate, ha poi concluso affermando che in ogni caso la ricorrente aveva richiesto, per due volte, “la rateizzazione del debito”, ritenendo quindi “pretestuos(e)” le doglianze relative alla notifica delle cartelle;
2.3. in tal modo, la decisione è sorretta da una doppia ratio decidendi, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro tale statuizione inerente la richiesta di rateizzazione del debito tributario con riferimento a tutte le cartelle impugnate e la conseguente infondatezza delle censure circa la loro mancata notifica;
2.4. come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016, Cass. n. 22753/2011);
2.5. i motivi di ricorso risultano, pertanto, carenti, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi;
3. per quanto fin qui osservato il ricorso va dichiarato inammissibile;
4. la ricorrente, soccombente, va condannata al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021