Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16036 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 20/06/2017, dep.27/06/2017), n. 16036
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28254/2015 proposto da:
R.G., D.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CATANZARO 29, presso lo studio dell’avvocato DONATO INTROCASO,
rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO PARISE;
– ricorrenti –
contro
ZEUS FINANCE S.R.L. – C.F. (OMISSIS), in persona del procuratore
speciale, D.E.L.F. Debt Collecton & Due Diligence S.r.l. quale
procuratrice di Zeus Finance S.r.l. – C.F. (OMISSIS), in persona del
suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO DELLA CAMPANA 22, presso
lo studio dell’avvocato LORENZA GIRONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati ROBERTO DONATO FRANCO e SOFIA GRECO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 769/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 769 del 2015 (pubblicata il 9 giugno 2015), in totale reiezione dell’appello proposto dai signori R.G. e D.M.R., ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari, che aveva parzialmente accolto la domanda della Banca di Credito Cooperativo di Albidona (ora, per essa, Zeus Finance srl) per il pagamento del credito già oggetto di monitorio da parte di essa creditrice ed opposto dai due correntisti.
I signori R.G. e D.M.R. ricorrono, per cassazione, con tre mezzi, assumendo che la sentenza è viziata perchè: a) non avrebbe considerato la propria censura, relativa al mancato rispetto di un ordine di esibizione degli originali attestanti il credito bancario, dato dal giudice di primo grado; b) avrebbe ritenuto valida la prova basata sulle copie fotostatiche, a fronte della propria contestazione di corrispondenza di quelle con i documenti originali; c) non avrebbe esaminato il fatto decisivo relativo all’effettività dei rapporti di dare ed avere tra le parti.
Zeus Finance srl ha resistito con controricorso.
In prossimità della decisione, con nota congiunta dei difensori delle due parti in causa, si chiede rinvio della trattazione al fine di consentire la regolarizzazione dell’accordo ed il deposito della rinuncia al ricorso con contestuale accettazione.
Il Collegio, ritenuto di aderire alla richiesta, anche in vista dei potenziali vantaggi autoesecutivi della transazione in corso di definizione (che prevengono potenziali ulteriori liti), rinvia la causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte:
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017