Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16036 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24340-2012 proposto da:

MAGAZZINI E MOLINI DEL TIRRENO S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

presso lo studio dell’Avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e

difesa dagli Avvocati CRISTINA SPECCHIA e MARCO FRIGGESI DI RATTALMA

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/67/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/2/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/2/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Magazzini e Molini del Tirreno S.p.A. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 165/06/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP 2006;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. la contribuente ha proposta istanza, con allegata documentazione, di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, e da ultimo, con memoria depositata, ma non notificata alla controricorrente, in data 9.2.2021, ha anche dichiarato di rinunciare al giudizio, stante l’intervenuto pagamento dell’importo relativo alla cartella esattoriale conseguente all’avviso di accertamento impugnato;

1.2. nel giudizio non è stata, dunque, presentata alcuna nuova istanza di trattazione, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, quarto periodo (a norma del quale “il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”), va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo;

1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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