Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16036 del 02/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19381-2013 proposto da:

POWER COMPANY SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

V.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PADOVA 82, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO AGUGLIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI ALOISIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

COMUNE GRADO in persona del Sindaco M.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICO ROSATI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 29/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato FEDERICO ROSATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso e condanna aggravata alle spese.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Grado ha ottenuto dal tribunale di Gorizia la dichiarazione di risoluzione del contratto intercorso con la Power Company s.r.l. e la conferma del rilascio già disposto in via provvisoria; la stessa sentenza ha rigettato la domanda di avviamento proposta da Power Company s.r.l., condannando quest’ultima al pagamento di Euro 22.724,10 per canoni arretrati, oltre interessi e spese. Proponeva appello la Power Company s.r.l., chiedendo che la Corte individuasse come scadenza quella del 31 luglio 2015 e chiedendo in via riconvenzionale dichiararsi il proprio diritto all’indennità di avviamento.

2. La Corte d’appello di Trieste riconosceva il diritto all’indennità di avviamento, che liquidava in Euro 6.817,32, rigettando nel resto il ricorso. In particolare, dichiarava improponibile la domanda relativa alla scadenza del contratto, essendosi già pronunciata sul punto la stessa Corte con sentenza numero 625 – 2012.

3. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Power Company s.r.l. articolando cinque motivi; resiste con controricorso il Comune di Grado, che deposita altresì memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la declaratoria di inammissibilità della documentazione prodotta in appello, in quanto non supportata da idonea motivazione, affermando che i documenti risultavano necessari per la decisione.

2. Il motivo è prima di tutto inammissibile per difetto di rilevanza, atteso che la domanda che la Power intendeva supportare in appello con la produzione documentale (diritto all’indennità di avviamento) è stata comunque accolta; la parte, dunque, non specifica quale rilevanza rivesta il presente motivo ai fini della decisione e quale sia l’interesse concreto ad esso sotteso. Inoltre, la ricorrente non specifica di avere argomentato, in sede di appello, in ordine alla indispensabilità dei documenti prodotti. Infine, il motivo di ricorso si manifesta generico proprio in ordine al contenuto della prova documentale ed alla sua decisività, tenendosi conto che l’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 18, vieta la produzione in appello di nuovi documenti che non siano indispensabili ai fini della decisione.

3. Con un secondo motivo di ricorso osserva che la sentenza 625 – 2012 della Corte d’appello di Trieste è stata impugnata con ricorso per cassazione e sollecita pertanto la riunione dei due procedimenti, lamentando altresì la mancanza di motivazione sul merito dell’intimazione di sfratto e della relativa declaratoria di avvenuta risoluzione della locazione.

4. Il motivo di ricorso non tiene conto del fatto che questa Corte, con sentenza dell’il novembre 2015 n. 2667/2016 (depositata il 10 febbraio 2016), ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza 625-2012. Ne consegue il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla cessazione del contratto di locazione e dunque la infondatezza del motivo proposto, che peraltro si manifesta del tutto generico e non tiene conto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al procedimento in questione, essendo la sentenza di appello depositata il 29 aprile 2013.

5. Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè omessa motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori; sostiene la ricorrente che la prova per testi riguardava non l’esistenza di un accordo con il Comune di grado, bensì una situazione in fase di evoluzione e l’esistenza di trattative in corso.

6. Il motivo è inammissibile sotto plurimi punti di vista; innanzitutto è privo di autosufficienza laddove rinvia semplicemente agli atti con riferimento all’oggetto delle testimonianze richieste. In secondo luogo, non contrasta efficacemente l’affermazione in fatto contenuta nella sentenza, laddove si osserva che la prova aveva ad oggetto un accordo tra il Comune e la Power Company. Infine, non vi è alcuna argomentazione in ordine alla decisività di una prova relativa all’esistenza di mere trattative tra le parti.

7. Con un quarto motivo di ricorso denuncia omessa pronuncia sulle domande formulate da parte appellante circa la documentazione allegata in appello e circa la domanda di scadenza del contratto al 2015.

8. Anche questo motivo di ricorso è inammissibile sia per la sua genericità, sia perchè riprende le questioni già dibattute nei primi due motivi di ricorso, sia, infine, perchè non tiene conto del fatto che la Corte ha risposto su entrambe le questioni e che anche dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (Sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914).

9. Il ricorso contiene un paragrafo n. 5 che non indica, a differenza dei primi 4 motivi, la specifica violazione rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nè contiene censure specifiche che consentano di qualificarlo come motivo di ricorso per cassazione. Esso – che peraltro affronta tematiche già sviluppate negli altri motivi di ricorso, cui si è già dato risposta – è pertanto inammissibile.

10. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA