Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16035 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31838-2018 proposto da:

M.A., B.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

BONACCORSI DI PATTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARSILIO FERRATA;

– ricorrenti –

Contro

CASSA RISPARMIO CENTO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, rappresentata e

difesa dagli avvocati MARCO DE NUNZIO, UGO DE NUNZIO;

– controricorrente –

contro

BLUE REAL ESTATE SA, AUDIEX SA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 902/2018 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A. e B.G. e ricorrono per la cassazione della sentenza n. 902/2018 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata il 29 marzo 2018, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. che si avvale della facoltà di depositare memoria.

I ricorrenti espongono in fatto di essere stati convenuti in giudizio dalla Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. perchè fosse revocato, ai sensi dell’art. 201 c.c., l’atto con cui B.G. il (OMISSIS) aveva ceduto e trasferito a Blue Real Estate S.a., con sede in (OMISSIS), le sue quote di comproprietà degli immobili siti nel Comune di (OMISSIS) e in quello di (OMISSIS), sull’assunto che egli fosse fideiussore di Works Enginering s.r.l. e di Global Service s.r.l..

Il Tribunale di Ferrara dichiarava l’inefficacia dell’atto di cessione e di trasferimento e condannava gli odierni ricorrenti, in solido con Blu Real Estate SA, a rifondere la Cassa di Risparmio di Cento delle spese di lite.

Contestando la ricorrenza dell’eventus damni e denunciando, con la comparsa conclusionale, la nullità delle fideiussioni omnibus prestate a favore della Cassa di Risparmio di Cento, per violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, i coniugi B. e M. impugnavano la sentenza di prime cure dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna.

La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’eccezione di nullità, ritenendo quello della invalidità delle fideiussioni un motivo nuovo relativo alla qualità di creditore della Cassa di Risparmio di Cento su cui si era formato il giudicato interno; indipendentemente dalla nullità delle fideiussioni, la Corte territoriale, premesso che per i crediti della Cassa di Risparmio di Cento nei confronti dell’appellante erano stati emessi dal Tribunale di Ferrara decreti ingiuntivi oggetto di altrettante opposizioni tutte respinte, concludeva che anche il credito litigioso, avente fonte in un illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, doveva considerarsi idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1418,1421 c.c., e della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2, in rapporto con gli artt. 112 e 345 c.p.c., comma 2.

I ricorrenti contestano di aver formulato, invocando la nullità delle fideiussioni prestate a favore della banca sull’assunto che esse avessero contenuto conforme alle norme bancarie uniforme redatte dall’ABI e censurate dalla Banca D’Italia perchè frutto di interesse anticoncorrenziali vietate ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, un nuovo motivo di appello, come ritenuto dalla Sentenza impugnata; la tesi argomentata è che la nullità fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in caso di giudicato implicito, salva l’ipotesi in cui fosse stata resa una pronuncia esplicita sulla questione.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza gravata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per avere ritenuto il credito litigioso, ponendo a fondamento di tale statuizione l’esito di altri giudizi pendenti, di cui non avrebbe dovuto tener conto e richiamando giurisprudenza – in particolare Cass. 10/02/2016, n, 2673 – non conferente perchè non era mai stato eccepito il carattere litigioso del credito, ossia la contemporanea presenza di altri processi, al fine di ottenere la sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio di revoca.

3. I motivi, data la loro evidente connessione, possono esser oggetto di una trattazione unitaria.

Il ricorso è inammissibile, perchè il ricorrente non ha portato alla conoscenza di questa Corte regolatrice le fideiussioni asseritamente nulle in relazione a vizio di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2, non essendo sufficiente la generica indicazione a pag. 15 del ricorso: esse non sono riprodotte nè direttamente nè indirettamente attraverso l’allegazione, non potendo essere utilizzata a tale scopo la memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio. Cfr., da ultimo, in tal senso Cass. Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469, a mente della quale “in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità”.

4. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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