Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16034 del 27/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/06/2017), n. 16034
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17427/2016 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAURIZIO CONTI;
– ricorrente –
contro
A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,
62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentata
e difesa dall’avvocato LUCILIA CICCARELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 159/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– A.L. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento della domanda proposta da A.C., dispose l’apposizione dei termini lungo il confine tra i fondi delle parti secondo le modalità indicate nell’elaborato peritale del 23.7.2007;
– A.C. ha resistito con controricorso;
– la parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– sia il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale errato nell’individuare il confine tra i fondi delle parti, erroneamente interpretando il giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 538 del 1993, emessa in precedente giudizio) che il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla non corrispondenza delle risultanze della C.T.U. posta a base della sentenza passata in giudicato con i tipi particellari) sono manifestamente infondati, avendo i giudici di merito individuato il confine tra i fondi delle parti in conformità a quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Palermo passata in cosa giudicata e risolvendosi le censure proposte in una critica di merito all’operato dal collegio dei C.T.U. (nella individuazione materiale del confine indicato nella detta sentenza) e alla valutazione dell’elaborato peritale da parte dei giudici del gravame, che hanno motivato sul punto (pp. 3-5 della sentenza impugnata) in modo esente da vizi logici e giuridici;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017