Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16034 del 26/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 16034 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

della legge n. 89
del 2001

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MADIA FRANCESCO (C.F.: MDA FNC 53M06 C352N) e GIGLIO FRANCESCO
(C.F.: GGL FNC 48A02 C352Q) , rappresentati e difesi, in forza di procura speciale
in calce al ricorso, dall’Avv. Annamaria Costa ed elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’Avv. Tiziana Fiore, in Roma, via Raffaele Calzini, n. 14;
– ricorrenti –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
Uffici, in Roma, alla v. dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno emesso il 21 luglio 2011 nel proc.
iscritto al N.R.G.V.G. 254/2011 e depositato in data 21 febbraio 2012 (non
notificato).

Data pubblicazione: 26/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013
dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con

Ritenuto in fatto
I sigg. Madia Francesco e Giglio Francesco chiedevano alla Corte d’appello di
Salerno, con ricorso depositato in data 22 febbraio 2011, il riconoscimento dell’equa
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di
un processo civile (avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni) instaurato,
dinanzi al Tribunale di Catanzaro, con la notificazione dell’atto di citazione in data 2
marzo 1988, definito, in primo grado, con sentenza depositata il 20 giugno 2005 e, in
secondo grado, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 4
giugno 2009, invocando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del
danno non patrimoniale subito.
Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, l’adita Corte di appello, con
decreto depositato il 21 febbraio 2012, dichiarava l’inammissibilità del ricorso, per la
ravvisata intempestività della sua proposizione in relazione al termine di decadenza
stabilito dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001 (sul presupposto che fosse scaduto il 21
febbraio 2011, nel mentre la domanda di equa riparazione risultava essere stata
depositata il giorno successivo).
Avverso il menzionato decreto (non notificato) hanno proposto ricorso per
cassazione i predetti Madia Francesco e Giglio Francesco, con atto ritualmente
notificato, sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia si è costituito con

_

2

il conseguente assorbimento del secondo.

controricorso. Il difensore dei ricorrenti ha anche depositato memoria illustrativa ex
art. 378 c.p.c. .
Considerato in diritto

1. – Con il primo motivo dedotto i ricorrenti hanno denunciato (ai sensi dell’art. 360, n.

742 del 1969, deducendo l’illegittimità del decreto impugnato nella parte in cui non
aveva tenuto conto che, ai fini del computo del termine decadenziale previsto dal
citato art. 4 della c.d. legge Pinto, sarebbe stato necessario includere anche il
periodo di sospensione feriale dei termini processuali, ragion per cui, nella specie, si
sarebbe dovuto considerare che il suddetto termine sarebbe venuto a scadere il 7
marzo 2011, con la conseguente tempestività del proposto ricorso.
2.- Con il secondo motivo i ricorrenti hanno censurato il decreto impugnato per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), avendoli la Corte
salernitana condannati alle spese malgrado la richiesta di compensazione formulata
dal resistente Ministero.
3. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente fondato e deve essere
accolto per le ragioni che seguono.
La condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5895 del 2009 e Cass.
n. 2153 del 2010) ha statuito che, poiché fra i termini per i quali l’art. 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno
ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del
processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere
instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto,
l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica
anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89

_

3

3, c.p.c.) la violazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001 e dell’art. 1 della legge n.

per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del
termine ragionevole del processo.

Pertanto, siccome nella specie la sentenza di secondo grado (pubblicata il 4 giugno
2009) si sarebbe dovuta considerare passata in giudicato il 20 luglio 2010 (per il

applicabile), il conseguente termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89
del 2001 sarebbe venuto a scadenza, computando il periodo di sospensione feriale
dei termini (di 46 giorni), il 7 marzo 2011, ragion per cui il ricorso per equa
riparazione, depositato il 22 febbraio 2011, era da considerarsi tempestivo e, quindi,
ammissibile.
4.In definitiva, va accolto il primo motivo al quale consegue l’assorbimento del
secondo (inerente la pronuncia accessoria sulle spese), con la cassazione del
decreto impugnato ed il rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e pronuncerà sul merito
della domanda di equa riparazione, regolando anche le spese della presente fase di
legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il
decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2013.

decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella versione “ratione temporis”

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA