Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16034 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35738-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato GENNARO DI

MAGGIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CALIFORNIA BAKERY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA, 38, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICASTRO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELA ROVEDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2218/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, con tre motivi contrastati dalla srI California Bakery, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, in causa introdotta come impugnazione del silenzio rifiuto opposto da essa ricorrente alla istanza avanzata dalla società per ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di interessi in base ad un piano di rateazione di cui la medesima società affermava di aver accertato, dopo il pagamento di ventisette rate, l'”esorbitanza” rispetto quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21, la CTR della Lombardia ha, da un lato, respinto l’appello incidentale proposto dell’Agenzia per far valere l’erroneità della pronuncia di primo grado nella parte relativa alla riconosciuta tempestività del ricorso introduttivo, dall’altro lato, accolto l’appello principale della contribuente, riconoscendo, alla luce della “consulenza contabile” da quest’ultima prodotta, “attendibile e non specificamente contestata”, l’effettiva eccessività delle somme versate e dichiarando quindi la fondatezza dell’istanza di rimborso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2. Sostiene che la causa, pur se proposta come impugnazione del silenzio rifiuto avverso un diniego di rimborso di interessi sulle rate d’imposta pagati in eccesso, abbia ad oggetto la pretesa della controparte di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'”illegittimo calcolo degli interessi” stessi ed appartenga pertanto alla giurisdizione ordinaria;

2. il motivo è inammissibile. I giudici di primo e di secondo grado, decidendo nel merito hanno, sia pur per implicito, in modo inequivoco, affermato la propria giurisdizione. La questione della giurisdizione è stata sollevata nel ricorso per cassazione e non era mai stata sollevata prima. Dacchè, in applicazione dell’art. 324 c.p.c., stante il giudicato formatosi sulla pronuncia implicita di primo grado per acquiescenza prestatavi (art. 329 c.p.c.), l’inammissibilità del motivo (tra molte, Cass. n. 22097/2013 e Cass. n. 17056/2013). Nè, merita precisare, ha rilievo il fatto che la questione di giurisdizione sia sollevata dalla ricorrente assumendo che la domanda debba essere qualificata in termini di risarcimento dei danni posto che il tema della qualificazione della domanda è assorbito nella affermazione dei primi giudici della loro giurisdizione;

3. con il secondo motivo di ricorso di ricorso l’Agenzia lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Sostiene che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perchè proposto – il 6 novembre 2015 – oltre il termine di sessanta giorni previsto da tale articolo e da calcolarsi avendo come dies a quo il giorno dell’adozione del piano di rateazione;

4. il motivo è infondato. Il ricorso ha avuto ad oggetto il rifiuto opposto avverso la domanda di rimborso avanzata dalla contribuente. E’ incontroverso che rispetto al rifiuto il ricorso sia tempestivo.

5. con il terzo motivo di ricorso di ricorso l’Agenzia rubricato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 19 e 21 e del D.M. 25 maggio 2009, art. 3”, deduce che la CTR non avrebbe dovuto ritenere errato il piano di rateizzo;

6. il motivo è inammissibile perchè si risolve nell’elencazione di norme (oltre quelle evocate nella rubrica, il D.L. n. 16 del 2012 e l’art. 1194 c.c.) e nella ricordata deduzione senza alcun riferimento preciso alle sentenza impugnata;

7. il ricorso deve pertanto essere rigettato;

8. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla srl California Bakery le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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