Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16034 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10210 – 2013 proposto da:

M.G. (OMISSIS), S.N. (OMISSIS), S.I.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA

32, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n 1744/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;

udito l’Avvocato SEPIACCI FABRIZIO MARIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e 3^

motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Marsala, Sez. Dist. Di Mazara del Vallo condannò la Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti da S.I., nonchè da C.S., S.N. e M.G. (rispettivamente, marito e genitori della prima), a seguito di un sinistro stradale in cui erano rimasti coinvolti il veicolo condotto dalla S. ed altro mezzo rimasto non identificato.

In riforma di tale sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato la domanda di risarcimento, condannando gli appellati – in solido – a rimborsare alla Fondiaria le somme da questa pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Ricorrono per cassazione S.I., S.N. e M.G., affidandosi a tre motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi istruttori acquisiti non consentissero di “ritenere provata, con la dovuta certezza, la dinamica del sinistro così come prospettata dagli … appellati e, in particolare l’asserita interferenza di un veicolo non identificato con la direzione di marcia dell’autovettura condotta dalla S.”, concludendo che, “alla luce della grave carenza probatoria”, non potessero escludersi “altre causali dell’evento dannoso, che abbiano determinato lo sbandamento e la fuoriuscita dalla carreggiata del veicolo della S.”; ciò premesso, ha rigettato le domande risarcitorie – accolte in primo grado – e ha condannato gli appellati, in solido, a restituire alla Fondiaria le somme da quest’ultima corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata, “oltre gli interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo”.

2. Col primo motivo (“omesso esame di un fatto decisivo” e “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e L. n. 990 del 1969, art. 19”), i ricorrenti censurano la Corte per non avere valutato “vari fatti, nel loro complesso, decisivi per il giudizio” e per non avere fatto ricorso ad un corretto – e necessario – accertamento di tipo presuntivo; assumono che una lettura complessiva e non atomistica dei vari elementi indiziari avrebbe consentito di accertare la dinamica del sinistro e di ascriverne la responsabilità al conducente del veicolo rimasto non identificato.

2.1. Il motivo va disatteso: premesso che la Corte ha – in realtà – considerato gli elementi di cui viene lamentato l’omesso esame, la censura appare volta nel complesso (ed anche in relazione alle evidenziate violazioni di norme di diritto) ad una inammissibile lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

3. Il secondo motivo deduce la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 101, 112, 190 e 345 c.p.c.” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4: i ricorrenti si dolgono che la Corte abbia condannato gli appellati alla restituzione delle somme corrisposte dalla Fondiaria in esecuzione della sentenza di primo grado benchè la relativa domanda non fosse stata proposta nell’atto di appello e neppure in sede di precisazione delle conclusioni, ma soltanto nella comparsa conclusionale” (circostanza risultante dalla stessa sentenza impugnata).

3.1. Il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui “la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed perciò ammissibile in appello”, ma deve essere “formulata, a pena di decadenza, con l’atto di appello, se proposto successivamente all’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel Corso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione”, mentre “resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l’esecuzione della sentenza sia successiva all’udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per il deposito delle comparse” (Cass. n. 16152/2010; conforme, ex multis, Cass. n. 1324/2016).

La sentenza va dunque cassata in relazione alla statuizione sulla restituzione delle somme riscosse dagli intimati; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda può essere decisa nel merito, escludendo la possibilità della Fondiaria di ripetere nell’ambito del presente giudizio le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado (ferma restando la possibilità di riproporre in separato giudizio la relativa richiesta).

4. Col terzo motivo (che prospetta la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4” e la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., 1292 e 1294 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), i ricorrenti si dolgono che la condanna alla restituzione delle somme riscosse sia stata pronunciata “in solido”, in difetto di una domanda in tal senso da parte della Fondiaria e con erronea applicazione della solidarietà in relazione a importi che erano stati erogati distintamente ai singoli danneggiati.

4.1. Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del precedente.

5. In difetto di attività difensiva da parte degli intimati non deve provvedersi sulle spese di lite.

6. A fronte del parziale accoglimento del ricorso, non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, con assorbimento del terzo; cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude il diritto della Fondiaria a conseguire nel presente giudizio la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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