Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16033 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22860-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMGEN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO,

57, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CURSANO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA CRISPINO ed

ALBERTO SEMERIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2018 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 12/01/2018; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in causa tra la Amgen srl e l’Agenzia delle entrate, vertente sulla legittimità di un avviso di liquidazione di maggior imposta di registro su atto di trasferimento di azienda, con interessi e sanzioni, le parti raggiungevano un accordo riguardo al valore dell’azienda e la contribuente versava quanto dovuto per l’imposta e per gli interessi, conseguentemente rideterminati. L’Agenzia emetteva un provvedimento di sgravio parziale – limitato cioè all’imposta e agli interessi e non involgente le sanzioni – della cartella notificata sulla base del sopradetto avviso di liquidazione e successivamente inviava alla società una intimazione di pagamento delle sanzioni e relativi aggi di riscossione. La contribuente pagava la somma portata nell’intimazione e ne chiedeva il rimborso. L’Agenzia delle entrate rifiutava di accedere alla richiesta. La contribuente impugnava il provvedimento di rifiuto. La CTP rigettava il ricorso. Con la sentenza in epigrafe, la CTR ha riformato la pronuncia di primo grado dicendo che “se il rapporto tra amministrazione e contribuente in relazione all’originaria fattispecie concernente il mancato pagamento dell’imposta di registro proporzionale sulle operazioni di riorganizzazione interna del gruppo Amgen è stata definita tramite conciliazione giudiziale, non pare corretto ritenere che tale conciliazione non abbia coinvolto anche le sanzioni applicabili alla fattispecie”. La CTR ha desunto che la conciliazione fosse relativa non solo all’imposta e agli interessi ma anche alle sanzioni, dal fatto che il processo sull’avviso di liquidazione fosse stato chiuso “con sentenza di cessata materia del contendere” mentre “qualora la conciliazione non avesse definito tutti i profili controversi – ivi incluse le sanzioni – i giudici avrebbero dovuto decretare l’estinzione del giudizio solo limitatamente alle questioni oggetto dell’accordo”. Una volta assunto “il carattere novativo della conciliazione”, la CTR ha concluso “che il titolo per la riscossione non sia più l’originaria cartella di pagamento essendo questa sostituita dal processo verbale di conciliazione… (che) per la medesima ragione l’intimazione di pagamento non può più trovare fondamento in alcuna legittima iscrizione a ruolo sicchè la mancata impugnazione non può più considerarsi preclusiva dell’istanza di rimborso”;

2. l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR;

3. la contribuente resiste con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia illegittima per contrasto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, e con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Deduce che la CTR abbia violato le disposizioni suddette riconoscendo alla società Amgen il rimborso richiesto malgrado la società non avesse impugnato la cartella nè l’intimazione di pagamento. Sottesa alla deduzione è la contestazione sulla legittimità dell’interpretazione data dalla CTR all’accordo di conciliazione come comprensivo delle sanzioni portate nell’avviso di liquidazione originario;

2. il ricorso è fondato. La CTR ha supposto che l’accordo di conciliazione includesse le sanzioni sulla base della formula terminativa del giudizio sull’avviso di liquidazione; ha utilizzato un argomento deduttivo privo di una fondata regola di copertura; ha mancato di seguire le regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e ss., che, sole, avrebbero dovuto essere utilizzate per verificare se effettivamente l’accordo conciliativo in parola avesse riguardato o meno anche le sanzioni;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame;

4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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