Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16032 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29999-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANGELA ALIANI;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP. SCARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

-controricorrente –

contro

S.O., ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1108/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Doti. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1108-2017, della Corte d’Appello di Bari, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Propone ricorso adesivo Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l. che in vista dell’odierna udienza deposita memoria.

Nessuna attività difensiva è svolta dai resistenti.

Il ricorrente espone in fatto di avere citato, dinanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, S.O. e Allianz SPA, per sentirli condannare in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati nella somma di Euro 193.111,16, al netto di interessi e di rivalutazione monetaria, o in quella somma accertata giudizialmente, provocatigli dal sinistro stradale, avvenuto il 19 giugno 2000, alle ore 12.30 circa, in Gravina di Puglia, allorchè egli, mentre era alla guida della propria auto, una R 21, veniva investito dall’auto Seat Ibiza, di proprietà e condotta da S.O., assicurata per la responsabilità civile automobilistica, con Allianz SPA.

S.O. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, imputando la responsabilità dell’incidente all’attore, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati a sua volta nell’incidente, e imponeva all’attore di chiedere la chiamata in causa della Cattolica Assicurazioni, sua assicuratrice, per la responsabilità civile automobilistica,

II Tribunale di Altamura riconosceva la responsabilità di S.O. nella causazione del sinistro nella misura dell’80%, imputava il restante 20% all’odierno ricorrente, e, quantificato in Euro 42.500 il danno subito da quest’ultimo, condannava S.O. ed Allianz SPA al pagamento di Euro 21.250,00 per danni fisici, e di Euro 602,11 per danni materiali, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, detratto l’importo di Euro 20.000,00 già corrisposto da Allianz; condannava l’odierno ricorrente e la Cattolica Assicurazioni a versare Euro 5.600,00 per danni materiali ed Euro 260,54 per danni fisici a S.O., provvedeva alla regolazione delle spese di lite.

Avverso la decisione M.M. proponeva gravame dinanzi alla Corte d’Appellò di Bari, lamentando la contraddittorietà e la illogicità della decisione di prime cure, che, dopo aver riconosciuto la responsabilità di S.O. nella misura dell’80%, liquidava il danno come se avesse riconosciuto il pari concorso di responsabilità.

La sentenza, oggetto dell’odierna impugnazione, respingeva l’appello, ritenendo provato che l’odierno ricorrente si fosse messo alla guida in non perfette condizioni fisiche, avendo subito un intervento al ginocchio solo dieci giorni prima, e imputandogli, per questo, di non avere vinto la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro, di cui all’art. 2054 c.c.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-ò/s c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

M.M. imputa alla sentenza impugnata di non avere motivato, se non in modo apparente, l’addebito di una responsabilità del 50% nella causazione del sinistro, di avere reiterato gli stessi errori del giudice di prime cure, di avere adottato argomentazioni contrastanti, avendo ritenuto fondato ritenerlo responsabile solo a 20%, per essersi posto alla guida pure in presenza di un infortunio, ma di aver poi ritenuto “corretta la declaratoria di pari responsabilità dei signori M. e S. nella causazione dell’evento”.

Il motivo merita accoglimento.

La decisione della Corte d’Appello, come rilevato dal ricorrente che ha ribadito la propria prospettazione nella memoria, da un lato, ha confermato la dinamica del sinistro siccome ricostruita dal giudice di prime cure, il quale, aveva attribuito all’odierno ricorrente una responsabilità del 20%, perchè egli aveva impegnato l’incrocio non mantenendo la destra e perchè si era posto alla guida pur non essendo in perfette condizioni fisiche, escludendo, quindi, la responsabilità esclusiva di uno dei due soggetti coinvolti nell’incidente; poi, anzichè provvedere alla corrispondente graduazione di responsabilità dei due conducenti, perveniva, senza alcuna spiegazione, ad un giudizio di “sostanziale equivalenza” delle condotte.

La decisione si riveva, dunque, basata su una motivazione che reca i tratti della incomprensibilità e della contraddittorieta, che inducono questo Collegio a ritenere che essa, non dando conto dell’iter logico della motivazione, e basandosi su affermazioni contrastanti, sia incorsa nel lamentato vizio di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4, per sostanziale omissione della motivazione. Al riguardo va ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda percepibile. il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. Un., 03/11/2016, n. 22232).

2.Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La tesi sostenuta è che la Corte d’Appello abbia preteso di applicare la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall’art. 2054 c.c., comma 2, pur avendo determinato la concreta misura delle rispettive responsabilità, omettendo di considerare che tale presunzione opera solo in via sussidiaria.

L’errore sarebbe consistito nel non avere considerato che ai finì dell’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti in un incidente stradale si ricorre alla presunzione di pari responsabilità solo quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.

Il motivo è assorbito.

3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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