Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16032 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16681/2016 proposto da:

W.O., B.U.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G BELVOLO 17, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERT RUDEK,

FEDERICO MACCONE;

– ricorrenti –

contro

M.A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALERIO

PUBLICOLA, 67, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CAVALIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO ENRICO ADRIANO FORTUNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1230/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– W.O. e B.U.A. hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a rigettare la domanda con la quale essi avevano chiesto la costituzione di servitù coattiva di passaggio sul fondo di M.A.J.;

– M.A.J. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che fosse possibile l’ampliamento della servitù esistente e non fosse pertanto necessario costituire nuova servitù) è manifestamente infondato, in quanto i giudici di merito – con accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di motivazione non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 1508 del 26/01/2006; Sez. 2, n. 893 del 03/04/1970) – hanno ritenuto che il precedente passaggio fosse idoneo e migliorabile, escludendo così la sussistenza di uno dei presupposti cui l’art. 1052 c.c., subordina la costituzione del passaggio coattivo con riferimento a fondo – come quello degli attori – non intercluso (Cass., Sez. 2, n. 3125 del 29/02/2012);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla supposta inidoneità del nuovo chiesto passaggio a soddisfare le esigenze degli attori) rimane assorbito nel rigetto del precedente motivo;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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