Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16031 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9260/2015 proposto da:

M.V.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITANTONIO CARAMIA;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato AMEDEO BARBERIO;

– controricorrente –

e contro

M.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1073/2012 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– il Tribunale di Taranto rigettò le domande proposte da M.V. nei confronti di M.M.G. e L.M., tendenti ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra le parti, la divisione del residuo attivo della società (con particolare riferimento ad un’area edificabile asseritamente ad essa appartenente) e lo scioglimento della società medesima;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Lecce, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarò l’inammissibilità dell’appello, non avendo lo stesso ragionevole probabilità di essere accolto;

– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre M.V.N. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso L.M.;

– M.M.G., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con ordinanze del 10.5.2016 e del 30.12.2016, il Collegio, essendo necessario verificare la tempestività del ricorso per cassazione, ha disposto l’acquisizione della comunicazione dell’ordinanza della Corte territoriale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello;

– nell’ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine “lungo” previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, n. 15235 del 21/07/2015);

– nella specie, dall’attestazione telematica acquisita, risulta che l’ordinanza della Corte di Appello di Lecce è stata comunicata via pec all’avv. Vincenzo Pizzulli, difensore del ricorrente M.V.N., in data 20.10.2014 e che, pertanto, il termine per impugnare è andato a scadenza il 20.12.2014;

– il ricorso per cassazione è stato proposto il 10.4.2015, ossia quanto il termine era ormai scaduto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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