Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16031 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16031 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

della legge n. 89
del 2001 –

SENTENZA

motivazione in
forma semplificata

sul ricorso proposto da:

VENNERA AMALIA (C.F.: VNN MIA 75H47 D086Q), rappresentata e difesa, in forza
di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Sardo ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Simona Barberio, in Roma, via Montello, n. 20;
– ricorrente –

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Salerno emesso il 19 luglio 2011 nel proc.
iscritto al N.R.G.V.G. 477/2010 e depositato in data 7 febbraio 2012 (non notificato).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

Data pubblicazione: 26/06/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Lucio Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto

La sig.ra Vennera Amalia chiedeva alla Corte d’appello di Salerno, con ricorso

della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile di
primo grado contrassegnato al n. 649/2008 R.G. del Tribunale di Lamezia Terme
pendente dalla data del 20 ottobre 1998, a seguito della citazione in riassunzione
notificata alla stessa Vennera, che risultava definito con sentenza n. 1667 del 16
novembre 2008.
Nella costituzione del resistente Ministero della Giustizia, l’adita Corte di appello, con
decreto depositato il 7 febbraio 2012, dichiarava l’improponibilità del formulato
ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali.
Avverso il menzionato decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione la
Venneri Amalia, con atto ritualmente notificato, sulla base di un unico motivo,
illustrato da memoria. Il Ministero della Giustizia non si è costituito in questa fase.
Il collegio ha deliberato di adottare il modello di sentenza in forma semplificata.
Considerato in diritto
,

1. – Con l’unico motivo dedotto la ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c.) la violazione dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001, censurando il decreto
impugnato che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione
avanzata con ricorso depositato il 13 maggio 2010 sul presupposto che essa
ricorrente non aveva dimostrato la perdurante pendenza del procedimento
presupposto ovvero la definitività della decisione con cui si era concluso il medesimo
procedimento.

2

depositato in data 13 maggio 2010, il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi

2. – Rileva il collegio che il formulato motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto
per le ragioni che seguono.
La Corte salernitana ha illegittimamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per
equa riparazione proposto dalla Vennera Amalia con domanda depositata il 13

pendenza del procedimento presupposto ovvero la definitività della decisione con cui
era stato concluso il medesimo procedimento.
Infatti, nella specie, si deve considerare che, al momento del deposito del ricorso per
equa riparazione, il termine semestrale di decadenza – previsto dall’art. 4 della legge
n. 89 del 2001 – non era ancora decorso, dovendosi computare il dies a quo di
decorrenza di detto termine dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
pubblicata il 15 novembre 2008, in difetto della prova dell’avvenuta precedente
notificazione della sentenza ad istanza della parte avversa (il cui onere gravava sul
convenuto Ministero: cfr. Cass. n. 13752 del 2011, ord.).
Pertanto, la Corte di merito non avrebbe potuto, nel caso di specie, rilevare la
decadenza dall’azione poiché il ricorso era stato proposto antecedentemente al
decorso dei sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del procedimento
presupposto, senza che l’Amministrazione resistente avesse provato che era
intervenuta la pregressa notificazione della sentenza stessa al fine dell’applicazione
del c.d. termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. .
Deve, quindi, essere riconfermato il principio secondo cui,

in tema di equa

riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai
fini dell’individuazione della data di decorrenza del termine di decadenza di sei
mesi per la proponibilità della domanda, la decisione conclusiva del
procedimento, nel quale la violazione si assume verificata, diventa “definitiva”

3

_

maggio 2010 sul presupposto che la stessa non aveva dimostrato la perdurante

con il passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, con la
conseguenza che allorché la decisione che conclude il processo presupposto
sia stata depositata ma non notificata, la sua definitività si identifica con il
decorso del c.d. termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. e del periodo di

3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del
decreto impugnato e rinvio della causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione, che si atterrà all’enunciato principio di diritto e pronuncerà sul merito
del ricorso per equa riparazione, regolando anche le spese del presente giudizio di
legittimità.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno, in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte
suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2013.

sospensione feriale dei termini (nella specie rispettato).

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