Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16031 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15434/2010 proposto da:

P.F. (OMISSIS), ricorrente che non ha depositato

il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

SKANDIA VITA SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore

delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato HEILBRON CARLO giusta

procura a margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 226/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

13/01/2010, depositata l’01/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Antonio Donatone (delega avvocato Michele Roma)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano e depositata in data 1.2.2010.

Il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 1.

Non risulta, infatti, dagli atti (controllo effettuato in data 11.1.2011) depositato in cancelleria l’originale del ricorso notificato nel termine di venti giorni dall’ultima notifica (Cass. 1.12.2005 n. 26222; Cass. 12.10.2004 n. 20183)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma il ricorrente è stato ascoltato in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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