Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16031 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3517-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FATTORIA DEI BARBI SRL SOCIETA’ AGRICOLA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIELMO FRANSONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASQUALE RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2017 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Siena accoglieva il ricorso della società Fattoria dei Barbi avverso l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, in relazione alla vendita di un complesso immobiliare agricolo, sito nel (OMISSIS) qualificata come cessione d’azienda, e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermava la decisione di prime cure.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e successivamente depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la coobbligata Società Agricola Dievole s.p.a. proposto domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ed effettuato il relativo versamento, come da Comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Siena.

La società contribuente si è costituita con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in merito alla questione dell’attitudine dei beni trasferiti all’utilizzo per un’attività d’impresa e, con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, dell’art. 2555 c.c. e dell’art. 41 Cost., per avere il giudice di appello erroneamente escluso, in ragione della natura e degli effetti giuridici dell’atto tassato, la sua qualificazione come trasferimento d’azienda.

A seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere.

L’istanza va accolta atteso che, come risulta in atti, la Direzione Provinciale di Siena dell’Agenzia delle entrate ha comunicato che la parte acquirente del complesso immobiliare per cui è causa, destinataria di analogo avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, e coobbligata della società contribuente, ha presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda ed il relativo versamento sono stati effettuati regolarmente, e che quindi le spese devono essere compensate, come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).

Non sussistono i presupposti per condannare la parte ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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