Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16030 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7080 – 2013 proposto da:

P.R. & C. SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

ONGARO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CHIARA

FENZO, JACOPO FACCHINI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BOWLING SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo

studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANDRO FATTORETTO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FRANCO ONGARO per delega;

udito l’Avvocato PAOLA RAMADORI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Avendo Bowling S.r.l. convenuto davanti al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, P.R. e C. s.a.s. perchè quale locatrice fosse condannata a pagare a essa conduttrice l’indennità per perdita di avviamento (per Euro 22.590, corrispondenti a diciotto mensilità di canone) e a rimborsarle spese idrauliche urgenti (per Euro 483,90), ed essendosi questa costituita resistendo e chiedendo la condanna di controparte al rimborso dei costi per il ripristino dei locali e per la loro mancata disponibilità dalla cessazione del rapporto locatizio (31 agosto 2001) alla riconsegna, con sentenza n. 110/2009 l’adito Tribunale condannava la convenuta, accogliendo le domande attoree, e condannava anche Bowling S.r.l. al risarcimento dei danni per il ripristino dei locali quantificati in Euro 7626,80.

Avendo P.R. e C. P.a.s. proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 gennaio – 28 marzo 2012, lo rigettava.

2. Ha presentato ricorso P.R. e C. s.a.s., sulla base di due motivi.

Il primo motivo invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento a quello che definisce un punto decisivo: il recesso e l’indennità per perdita di avviamento. Adduce la ricorrente che non vi sarebbe stata azione esecutiva per ottenere il rilascio dell’immobile, dalla società conduttrice riconsegnato spontaneamente il 16 marzo 2006, senza far valere il diritto di ritenzione di cui alla L. n. 378 del 1992, art. 34, comma 3; e il giudicato non potrebbe aver inciso sulla successiva, volontaria e spontanea decisione del conduttore di riconsegnare appunto il 16 marzo 2006. Vi sarebbe stata quindi una restituzione spontanea, pur se tardiva, dopo che erano trascorsi quasi altri sei anni dal termine della durata del contratto. Sarebbe pertinente poi la giurisprudenza per cui, davanti al diniego di rinnovo, il conduttore può rilasciare spontaneamente.

Il secondo motivo parimenti invoca l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento a quello che definisce un punto decisivo: il risarcimento del danno derivante dalla mancata restituzione dei locali. Avrebbe errato il giudice d’appello perchè la ricorrente, anche se avesse pagata l’indennità d’avviamento, non avrebbe potuto ottenere il rilascio prima del luglio 2005, per avere la corte territoriale sospeso gli effetti della sentenza di primo grado. Inoltre la restituzione sarebbe avvenuta spontaneamente, senza esercizio del diritto di ritenzione.

Si difende con controricorso Bowling S.r.l., chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Il primo motivo ritorna a una questione che, in sostanza, era già stata prospettata al giudice d’appello, ovvero la debenza dell’indennità di avviamento alla conduttrice, che la ricorrente nega. Si tratta di un tentativo di elusione di un dato, in realtà, non superabile, e cioè che – come rilevato con accurata specificità dalla corte territoriale, in conformità con quanto era già stato evidenziato dal giudice di primo grado – con sentenza n. 74/2003 il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, aveva accertato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti alla prima scadenza, ovvero il 31 agosto 2001, a seguito di disdetta del locatore L. n. 392 del 1978, ex art. 29, accertamento che era stato confermato dalla Corte d’appello dl Venezia con sentenza n. 2153/2003 ed era quindi passato in giudicato. Ne ha dedotto, con un ragionamento di ineccepibile logica giuridica, il giudice d’appello nella sentenza impugnata l’irrilevanza della tardiva consegna dell’immobile da parte della conduttrice, “non essendo consentita, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, una diversa valutazione dei motivi di cessazione della locazione” (motivazione, pagina 6).

Ben consapevole dell’identità sostanziale del presente motivo rispetto alla censura avanzata davanti alla corte territoriale, la ricorrente dà atto immediatamente di tale affermazione del giudice d’appello, qualificandola ragionamento “ingiusto”. Per dimostrarne l’asserita ingiustizia, peraltro, adduce elementi fattuali in ordine allo svolgimento della vicenda dopo la scadenza del contratto in data 31 agosto 2001: in sintesi, il rilascio dell’immobile, senza esecuzione forzata e senza esercizio del diritto di ritenzione per l’indennità d’avviamento, in data 16 marzo 2006, per concludere che “la restituzione dei locali è avvenuta su spontanea e propria iniziativa della conduttrice, decisione che non era in alcun modo legata ai precedenti accadimenti processuali e che vale quale recesso volontario da un rapporto locatizio che sarebbe definitivamente scaduto il 31.8.2007”. In tal modo, peraltro, la ricorrente non tiene conto dell’esistenza di un giudicato esterno, il cui contenuto aveva già accertato la cessazione del rapporto locatizio nel 2001. Ed è evidente che un contratto di tane ad uso non abitativo cessato per essersi il locatore avvalso della L. n. 392 del 1978, art. 29, non può essere oggetto di una “reviviscenza” semplicemente perchè l’immobile non viene restituito prima di un certo prolungato periodo, nè tantomeno perchè la restituzione, infine, avviene senza azione esecutiva e senza che il conduttore attenda – esercitando il diritto ritentivo di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 3, che condiziona peraltro l’esecuzione forzata di rilascio – la corresponsione dal locatore dell’indennità di avviamento. Nell’ottica, insostenibile, della ricorrente l’effetto della disdetta viene neutralizzato dalla unilaterale volontà di mancato rilascio dell’immobile oggetto del contratto; e – il che risulta ancor più insostenibile – il giudicato che ha accertato gli effetti della disdetta viene “svuotato” nel suo significato di accertamento giuridicamente stabile dal fatto che spontaneamente per una certa durata temporale la sentenza non è eseguita e il titolo esecutivo che essa offre non è attivato in un procedimento esecutivo. In tal modo, paradossalmente, l’esistenza o meno dell’esecuzione incide a monte, sul contenuto del giudicato, ponendolo in effetti nell’ambito di un revocatorio potere dispositivo delle parti.

Il motivo, dunque, risulta infondato, non potendosi non condividere la corretta decisione del giudice d’appello sull’esistenza, assorbente di ogni altro profilo, di un giudicato esterno che ha posto termine al rapporto locatizio nell’agosto 2001.

3.2 Anche il secondo motivo non si distoglie, in ultima analisi, dalla riproposizione di quanto era già stato sottoposto al vaglio del giudice d’appello.

Il secondo motivo del gravame di merito, infatti, lamentava il mancato riconoscimento del diritto dell’appellante al risarcimento dei danni per non avere potuto occupare l’immobile dalla data della disdetta – 31 agosto 2001 – a quella dell’effettivo rilascio nel marzo 2006. Pure in questo caso la valutazione del giudice di secondo grado è conforme a quella del giudice di primo grado, che ha riconosciuto al conduttore un diritto di ritenzione perchè non gli era stata corrisposta l’indennità d’avviamento. A ciò si oppone la ricorrente, asserendo che – dal momento che la conduttrice era rimasta nell’immobile a suo avviso non per ottenere l’indennità, ma per avere contestato la legittimità della richiesta di controparte di riavere i locali – “anche se avesse versato l’indennità di avviamento, la locatrice non avrebbe potuto ottenere il rilascio dell’immobile prima del luglio 2005, perchè tale sua iniziativa era stata contrastata, ancorchè illegittimamente, dalla convenuta che ha fruito dell’inibitoria accordata dalla Corte Veneta che ha – sull’appello avversario – sospesi gli effetti della decisione di prime cure che aveva ordinato il rilascio dei locali”, solo successivamente respingendo tale appello.

In realtà, l’argomento è una mera ipotesi, poichè, in sintesi, adduce che, se anche avesse pagato la locatrice l’indennità d’avviamento, la conduttrice non avrebbe rilasciato l’immobile, in un contesto in cui è indiscusso che l’indennità d’avviamento non era stata pagata, tanto che proprio allo scopo di ottenerla Bowling Srl ha poi dovuto instaurare la presente causa.

Vi è di più. La giurisprudenza di questa Suprema Corte insegna che il locatore che non corrisponde l’indennità d’avviamento non ha diritto ad altro che alla corresponsione del canone, escludendosi quindi ogni spazio risarcitorio (v. S.U. 15 novembre 2000 n. 1177, che afferma che nelle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo disciplinate dalla L. n. 392 del 1978, artt. 27 e 34, “il conduttore che, alla scadenza del contratto, rifiuti la restituzione dell’immobile, in attesa che il locatore gli corrisponda fa dovuta indennità di avviamento, è obbligato al solo pagamento del corrispettivo convenuto per la locazione, e non anche al risarcimento del maggior danno”; e v. pure Cass. Sez. 3^, 21 novembre 2001 n. 14728, per cui nell’ipotesi di contratto locatizio ad uso commerciale che sia scaduto, il conduttore che detiene l’immobile – tanto nel caso in cui ancora lo utilizzi quanto nel caso che più non se ne avvalga in attesa di ricevere l’indennità d’avviamento dal locatore è tenuto a pagare a quest’ultimo soltanto il corrispettivo convenuto per la locazione).

Non è quindi fondato neppure il secondo motivo.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 5200, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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