Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1603 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 12538-2010 proposto da:
CASU

CRISTIAN

CSACST75R23I452T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. BORSI 4, presso lo studio
dell’avvocato CATINI GIOVANNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato MURA ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2203

contro

ALLIANZ S.P.A. 05032630963 (già R.A.S. S.P.A.) in
persona del procuratore

Dr.ssa ANNA GENOVESE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– con troricorrente nonchè contro

DAVOLIO PAOLO;
– intimato –

DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 20/03/2009, R.G.N. 55/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’accoglimento del l ° motivo di ricorso;

avverso la sentenza n. 177/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo

Cristian Casu convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di
Sassari la Lloyd Adriatico s.p.a. e Paolo Davolio per ottenere
la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni che
asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale

Davolio.
Il Tribunale, affermata la responsabilità di quest’ultimo,
condannò i convenuti a rifondere all’infortunato i danni dallo
stesso subiti.
Propose appello il Casu affermando che, visti i gravissimi
esiti da lui subiti a causa dell’incidente, il Tribunale
avrebbe dovuto liquidargli il danno morale in una somma pari
almeno alla metà del danno biologico.
L’appellante censurò inoltre la valutazione della perdita
della capacità lavorativa da lui subita, stimata nella
percentuale del 35%, e sostenne che la gravità delle sue
lesioni avrebbe dovuto condurre ad una più elevata stima
dell’entità del pregiudizio.
Chiese infine che il rimborso delle spese mediche,
limitato all’importo di C 183,50, venisse riconosciuto nella
maggiore somma di C 1.073,00, dal momento che i relativi
documenti non potevano considerarsi tardivamente prodotti ai
sensi dell’art. 183 c.p.c. in quanto venuti in essere
successivamente allo scadere del relativo termine.
3

verificatosi, a suo avviso, per colpa esclusiva dello stesso

La Corte d’appello di Sassari, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha condannato in solido l’Allianz s.p.a. e
Paolo Davolio al pagamento, in favore di Cristian Casu, della
somma di C 653.206,18, da calcolarsi previa detrazione degli
acconti già al medesimo versati, oltre accesori.

Propone ricorso per cassazione Cristian Casu con due
motivi.
Resiste con controricorso l’Allianz s.p.a. che presenta
memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso Cristian Casu lamenta
«Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 codice civile
– Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria – in
relazione all’art. 360 c.p.c. numeri 3 e 5 con riferimento al
diritto del danneggiato all’integrale indennizzo del danno
morale.»
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se con riferimento all’art.
2059 c.c., il diritto al risarcimento del danno morale comporti
per il giudicante l’obbligo di adeguare l’apprezzamento
equitativo alla fattispecie concreta con opportuna e chiara
valutazione di tutti gli elementi del caso.»
Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2057 codice civile,
4

Ha confermato nel resto la suddetta sentenza.

nonché dell’art. 4, comma 3, 1. n. 39/1977 – Motivazione
omessa, insufficiente o contraddittoria – in relazione all’art.
360 c.p.c. n. 3 e 5 con riferimento alla determinazione del
danno patrimoniale conseguente ad incapacità lavorativa
specifica in soggetto non percettore di reddito.»

«Dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se per la liquidazione del
danno patrimoniale futuro di un soggetto non percettore di
reddito, il Giudice, applicato il criterio equitativo del
triplo della pensione sociale (art. 4, comma 3, L. 39/77) debba
rapportare il relativo reddito figurativo (maggiorato

ex art. 2

co. 2 L. 140/1985) al grado di inabilità e all’età del leso in
applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2057 c.c.»
Entrambi i motivi sono inammissibili.
Nel vigore dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile

ratione

temporis al ricorso in esame, ciascun motivo del ricorso stesso
deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto
che deve essere formulato in modo tale da esplicitare una
sintesi logico giuridica della questione sottoposta al Giudice
di legittimità, così da consentire a quest’ultimo di enunciare
una

regula iuris

suscettibile di applicazione anche in casi

ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. In
altri termini il quesito deve compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito (siccome da questi ritenuti per veri, mancando,
5

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

altrimenti, la critica di pertinenza alla

ratio decidendi della

sentenza impugnata) b) la sintetica indicazione della regola
di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto applicabile e che – ad avviso del ricorrente – si
sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito – quindi

e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire
la causa nel senso voluto dal medesimo ricorrente, non
potendosi, altresì, desumere il quesito stesso dal contenuto
del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la
sostanziale abrogazione della suddetta norma (Cass., 14 marzo
2013 n. 6549).
Per quanto riguarda poi il denunciato vizio di motivazione
si deve altresì osservare che, in base al capoverso del
medesimo art. 366

bis

c.p.c., il ricorrente era tenuto a

formulare un c.d. quesito di fatto e cioè ad indicare
chiaramente, in modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto
controverso rispetto al quale egli stesso ha ritenuto la detta
motivazione omessa o contraddittoria. A tale fine era perciò
necessaria la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno
specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto ciò
risaltasse in modo non equivoco.

6

– non deve risolversi in una enunciazione di carattere generico

Tale quesito di fatto manca nei due motivi del ricorso in
esame.
Né il medesimo quesito può ritenersi formulato allorquando
solo la completa lettura del motivo all’esito di una
interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione

il significato delle censure formulate dallo stesso ricorrente
(Cass., 14 marzo 2013 n. 6549).
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile con condanna di Cristian Casu alle
spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna
parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che
liquida in C 6.000,00 di cui C 5.800,00 per compensi, oltre
accessori di legge.
Roma, 22 novembre 2013
Il Consigliere estensore

sidente

della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e

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