Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12574/2018 proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dagli Avvocati MARCELLO

CONDEMI, e STEFANO D’ACUNTI, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in ROMA, VIALE delle MILIZIE 9;

– ricorrente –

contro

CONSOB – Commissione Nazionale per le società e la Borsa, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

propria sede in ROMA, VIA G.B. MARTINI 3, e rappresentata e difesa

dagli Avvocati SALVATORE PROVIDENTI, GIANFRANCO RANDISI, SIMONA

ZAGARIA e ANTONIA GIALLONGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2017 della CORTE d’APPELLO di TORINO,

pubblicata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del

20/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, e ha concluso per l’inammissibilità

o in subordine il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCELLO CONDEMI per il ricorrente, che ha concluso

come in atti, chiedendo l’accoglimento del ricorso;

udito gli Avv. GIANFRANCO RANDISI e ANTONIA GIALLONGO per la Consob,

che hanno concluso come in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con Delib. 21 dicembre 2016, n. 19821, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) riteneva accertata la violazione da parte di A.P., in qualità di Sindaco della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni s.p.a. (BIM), assieme ad altri componenti del Collegio Sindacale di BIM, dell’art. 149, comma 1, lett. a) del TUF, per aver omesso di vigilare sul rispetto della legge e del Regolamento OPC in riferimento all’operazione di cessione da BIM a Veneto Banca della partecipazione dalla prima detenuta in Banca IPIBI Financial Advisory s.p.a., irrogandole la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 25.000,00.

In particolare, in data 7.8.2014, Veneto Banca aveva acquistavo dalla controllata BIM il 67,22% del capitale sociale di IPIBI al prezzo di Euro 1,02 per azione. In pari data, Veneto Banca aveva ceduto alla Capital Shuttle s.p.a. il 55% del capitale sociale di IPIBI al medesimo prezzo unitario: la cessione si perfezionava il 5.3.2015 a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte della competente autorità di vigilanza. Capital Shuttle era “società veicolo”, partecipata, tra gli altri, da M.A., già A.D. di IPIBI, nonchè A.D. della società acquirente.

Era Intervenuto anche un accordo separato tra Veneto Banca, BIM e il M. con cui era confermata l’efficacia di due opzioni call e put aventi ad oggetto l’acquisto e la vendita di azioni IPIBI, accordate al M. il 10.10.2008, in uno alla cessione a BIM del 67% del capitale sociale di IPIBI: l’opzione call nei confronti di Veneto Banca prevedeva il diritto del M. di acquistare l’1,75% di azioni IPIBI detenute dalla Banca a un prezzo fisso di Euro 1,15 per azione; l’opzione put nei confronti di BIM prevedeva l’obbligo per la società di acquistare tutte le azioni IPIBI detenute dal M. a un prezzo da determinarsi in base a una formula concordata dalle parti. Con tale accordo separato il M. aveva attribuito a Veneto Banca il diritto di sostituirsi a BIM quale soggetto passivo dell’opzione put e Veneto Banca si impegnava a esercitare tale diritto, ottenendo da BIM l’importo di Euro 3.242.250,00.

Sempre in data 7.8.2014, un ulteriore accordo era intervenuto tra Veneto Banca e una “cordata di investitori”, aggregata attorno a D.P., Vice Presidente e azionista di BIM con una partecipazione del 9,685% e, all’epoca dell’operazione, censito da Veneto Banca quale sua parte correlata. Tale accordo consisteva nella cessione da parte di Veneto Banca a tale cordata di investitori della sua partecipazione di maggioranza al capitale sociale di BIM (c.d. cessione BIM). Per Consob, la cessione IPIBI era strettamente connessa con quella BIM, poichè la cordata di investitori non era interessata ad acquisire la partecipazione in IPIBI a causa dell’acquisizione della maggioranza azionaria di BIM.

Le irregolarità riscontrate riguardavano: l’omesso rilievo da parte del Collegio Sindacale della connessione tra cessione IPIBI e cessione BIM: gli amministratori indipendenti (Comitato OPC) non avrebbero esaminato la connessione tra le due cessioni, limitandosi ad affermare che l’operazione era economicamente conveniente, sostanzialmente corretta e non avrebbe comportato pregiudizi per gli azionisti di minoranza della BIM; l’omesso rilievo dell’incompletezza del parere del Comitato OPC del 25.7.2014, che non aveva rilevato che parte correlata di BIM fosse anche il D. e che non aveva valutato la convenienza dell’operazione per BIM, alla luce dei concorrenti interessi di Veneto Banca e del D.; l’omesso rilievo della motivazione carente del parere OPC circa il corrispettivo della cessione IPIBI: il Comitato OPC valutava congruo il corrispettivo di Euro 1,02 per azione offerto a BIM per l’acquisto delle azioni IPIBI, mentre il prezzo corretto sarebbe stato di Euro 1,12 per azione, come rilevato dal test impairment di pochi mesi anteriore; l’omesso rilievo del fatto che il Comitato OPC non aveva valutato l’interesse di BIM alla sostituzione da parte di Veneto Banca a BIM quale soggetto passivo dell’opzione di vendita put e il corrispettivo di Euro 3.242.250,00 in favore di BIM.

Con ricorso dell’11.3.2017 A.P. proponeva opposizione avanti alla Corte d’Appello di Torino avverso la suddetta Delib. della Consob, deducendo: la violazione del principio del favor rei in quanto la Consob, nell’irrogare la sanzione pecuniaria, non teneva conto della modifica apportata dal D.Lgs n. 72 del 2015, art. 193, comma 3, lett. a) TUF, che aveva ridotto il minimo edittale dal Euro 25.000,00 (sanzione applicata nella specie) a Euro 10.000,00; l’inesistenza della violazione dell’art. 149, comma 1 lett. a) TUF per carenza di un contestato evento dannoso o pericoloso e impossibilità di un controllo sull’opportunità e il merito degli atti di gestione; omessa e insufficiente motivazione del provvedimento sanzionatorio per essersi la Consob limitata a confermare la proposta di sanzione formulata dall’USA senza prendere posizione sulle argomentazioni svolte nelle controdeduzioni; infondatezza dell’obbligo di regresso per BIM nei confronti degli autori della violazione (semplice diritto e non obbligo), in quanto l’art. 195, comma 9 TUF era stato modificato dal D.Lgs. n. 72 del 2015 e si applicava ai giudizi proposti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

BIM proponeva opposizione incidentale chiedendo di accertare l’inapplicabilità sia dell’art. 195, comma 9 TUF per intervenuta abrogazione ex D.Lgs. n. 72 del 2015, sia della L. n. 689 del 1981, art. 6, per insussistenza della responsabilità solidale di BIM, richiamando la suddetta norma la responsabilità solidale della persona giuridica per il fatto commesso dal rappresentante o dal dipendente, che nulla avevano a che vedere con il Collegio Sindacale e, quindi, di annullare la già citata Delib. Consob nella parte in cui le irrogava la sanzione di Euro 85.000,00.

Con sentenza n. 46/2017, depositata in data 16.10.2017, la Corte d’Appello di Torino dichiarava inammissibile l’opposizione incidentale di BIM nella parte in cui contestava la sanzione irrogatale; dichiarava insussistente l’obbligo di regresso di BIM nei confronti di A. e annullava l’ordinanza ingiunzione nella parte in cui prevedeva tale obbligo; rigettava gli altri motivi di opposizione, condannando in solido A.P. e BIM alle spese processuali.

In particolare, rilevava la Corte territoriale che con il D.Lgs. n. 72 del 2015, il legislatore avesse confermato il principio dell’irretroattività della norma più favorevole, dovendosi escludere la natura punitiva della sanzione in oggetto e configurandosi, invece, la sua natura amministrativa. Nel merito, la Corte d’Appello sottolineava che non fosse richiesto, ai sensi dell’art. 149, comma 1 lett. a) TUF, un danno o pericolo di danno in concreto, trattandosi di illeciti di pericolo per i quali la legge aveva già effettuato un giudizio ex ante di pericolosità. L’illecito contestato si basava sul carente assolvimento, da parte dei Sindaci, dell’attività di controllo dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, in relazione a un’operazione con parti correlate di maggiore rilevanza: l’illecito sanzionato era un illecito omissivo, di pericolo. Si sottolineava che la posizione dei Sindaci delle società quotate non fosse di mero controllo della legalità, sulla sola base di informazioni documentate messe a disposizione dagli amministratori e dalla società controllante, ma consistesse in una verifica dell’attività gestoria nel suo complesso, diretta a valutare l’efficienza dell’organo amministrativo, con possibilità di avvalersi di strumenti informativi e istruttori, nonchè reattivi.

Nella fattispecie, emergeva in modo evidente che l’intermediazione di Veneto Banca per la cessione, da BIM a Capital Shuttle, della partecipazione di maggioranza in IPIBI veniva a inquadrarsi nell’ambito dell’interesse della società controllante Veneto Banca di cedere la partecipazione in BIM, poichè le offerte di acquisto ricevute per detta partecipazione erano volte a escludere Vasset costituito dalla partecipazione di BIM in IPIBI, che era all’epoca in condizioni non floride: al Collegio Sindacale era ben noto che l’operazione di cessione della partecipazione di BIM in IPIBI fosse funzionale alla cessione di BIM da parte di Veneto Banca. Il Comitato OPC avrebbe dovuto valutare l’interesse di BIM in relazione al complesso dell’intervento che la controllante intendeva realizzare.

Era altresì evidente, per la Corte di merito, che i diritti di opzione del M. erano rilevanti solo se l’opzione stessa fosse stata ancora efficace nei confronti di BIM in seguito all’esistenza di valide proroghe, disposte da BIM. Il Collegio Sindacale avrebbe dovuto rilevare le carenze suddette chiedendo la documentazione attestante la validità delle proroghe: non potevano certo considerarsi tranquillizzanti le considerazioni, espresse oralmente dal rappresentante dello studio legale di riferimento di Veneto Banca alla riunione del CdA del 4.8.2014, sul fatto che era stato predisposto un parere in ordine alla validità ed efficacia dell’opzione, oggetto di proroga validamente sottoscritta da Veneto Banca anche in nome e per conto di BIM. Ciò non solo perchè detto parere non era ancora stato formulato il 4.8.2014 (per cui gli organi gestori e di controllo di BIM non ne potevano conoscere il reale contenuto), ma anche perchè le suddette anticipazioni orali rese dal rappresentante dello studio legale rendevano evidente che il soggetto legittimato a prorogare l’originaria opzione put M., ossia BIM, mai aveva concordato alcuna proroga con il M., essendo stata solo Veneto Banca ad avere concesso la suddetta proroga (neppure era noto in quale forma), ancorchè anche a nome di BIM, senza alcuna indicazione dei poteri che avevano legittimato Veneto Banca ad agire in nome della controllata. Pertanto, dal parere del legale di Veneto Banca emergeva una pesante ingerenza della controllante che avrebbe prorogato un obbligo di BIM, di rilevante entità economica, senza che BIM avesse espresso alcun consenso e avrebbe fatto leva sulla proroga per concordare il suo subentro oneroso nell’opzione, con riduzione del corrispettivo da versare a BIM. La mera riserva di approfondimenti espressa dal Collegio Sindacale – demandati a un momento successivo, nonostante la riunione del 4.8.2014 fosse quella deputata al vaglio della manifestazione di interesse di Veneto Banca – non poteva dirsi sufficiente nell’ottica di un controllo concreto.

Anche il motivo relativo al preteso vizio di motivazione appariva infondato in quanto la Delib. dava pienamente conto sia dei fatti che dell’iter logico-giuridico seguito nell’addivenire alla conclusione della sussistenza dell’illecito ascrivibile all’opponente, delle ragioni poste alla base della valutazione dei profili di colpa e dell’entità della sanzione. La Corte d’Appello riteneva, invece, di accogliere l’ultimo motivo di ricorso in quanto l’abrogazione dell’art. 195, comma 9 TUF (che prevedeva l’obbligo di regresso) deve essere applicata, per espressa previsione del D.Lgs. n. 72 del 2015, art. 6, comma 8, ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto D.Lgs.. Era così eliminato dall’ordinanza ingiunzione l’obbligo di regresso, mentre non poteva essere accolto il rilievo dell’opponente dell’applicabilità della generale regola di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6 (diritto di regresso dell’ente), non essendo sorretto da uno specifico interesse.

Quanto all’opposizione di BIM, confermata l’abrogazione dell’art. 195, comma 9 TUF (motivo adesivo della tesi dell’opponente che non ampliava l’oggetto del giudizio), la Corte d’Appello rigettava la richiesta di annullare la sanzione ingiunta in quanto la norma citata era stata abrogata e in quanto la sua responsabilità non poteva derivare dalla previsione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, norma prevista per la responsabilità solidale della persona giuridica per fatto commesso dal rappresentante o dal dipendente, che nulla hanno a che vedere con il Collegio Sindacale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione A.P. sulla base di tre motivi; resiste la Consob con controricorso. Ciascuna delle parti ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 193, comma 3, lett. a) e dell’art. 149, comma 1, lett. a) TUF, nonchè degli artt. 2403, 2403 bis e 2407 c.c.; art. 1 Regolamento Consob OPC (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, là dove Corte d’Appello l’art. 149, comma 1 lett. a) TUF non include tra gli elementi costitutivi la sussistenza di un danno o di un pericolo di danno in concreto. Osserva il ricorrente che i Sindaci possono essere sanzionati, a titolo di concorso omissivo, per accertate carenze nelle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria e, dunque, per carenze che determinano o possono determinare un danno, che deve essere configurabile in concreto, non potendo essere sanzionata la mera condotta omissiva senza alcuna valutazione del pericolo di danno. La sentenza sarebbe illegittima non avendo tenuto conto che il provvedimento sanzionatorio era stato adottato senza indicare quale fosse il danno o il pericolo derivato a BIM; di quali poteri impeditivi, concretamente idonei a evitare l’evento di pericolo, disponesse il ricorrente per incidere sulla cessione BIM (tra l’altro mai realizzata per mancata autorizzazione), totalmente gestita da Veneto Banca, su cui il Sindaco di BIM non aveva alcun potere di controllo.

Inoltre, la Corte territoriale qualifica l’operazione quale operazione complessa con parti correlate. Invece, non sussisterebbe alcun collegamento funzionale tra la cessione IPIBI e la cessione BIM, in quanto la prima non era condizionata alla seconda, tanto che la partecipazione in IPIBI era stata effettivamente alienata a Capital Shuttle (tramite Veneto Banca), mentre la partecipazione in BIM è ancora di titolarità di Veneto Banca. Nè risulta che il D. dovesse ex lege assumere la veste di parte correlata nella vendita della partecipazione della maggioranza del capitale sociale di IPIBI, detenuto da BIM, a Veneto Banca. Infatti, BIM non aveva trasferito alcunchè al D., nè aveva assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti, nè aveva assunto alcuna Delib. da cui risultasse il riconoscimento di un obbligo nei confronti del D.. E che, neppure, era sufficiente a modificare la qualificazione dell’operazione, come afferma la Corte d’Appello, la dichiarazione del D. secondo cui questi dava notizia del proprio interesse nell’operazione di cessione IPIBI avendo presentato un’offerta per l’acquisto della partecipazione di controllo in BIM detenuta da Veneto Banca. Tale dichiarazione, secondo il ricorrente, era effettuata ai sensi dell’art. 2391 c.c. che prevede un obbligo di informazione di ogni amministratore circa ogni interesse che egli abbia in una determinata operazione: interesse che può essere anche non conflittuale.

Infine, l’operazione di cessione IPIBI non ha comportato alcuna ricaduta sul patrimonio di BIM quale conseguenza del rapporto esistente tra il D. (quale amministratore e socio) e la stessa BIM, nemmeno a livello potenziale. La sostituzione di Veneto Banca nell’opzione put era stata pattuita mediante accordi con il M. nel 2008, cioè sei anni prima della decisione di Veneto Banca di dismettere la propria partecipazione in BIM e tali accordi non hanno mai avuto come parte il D.. L’opzione put, inoltre, non ha mai avuto alcuna attinenza con la cessione BIM, riguardando solo la cessione IPIBI. Se sussisteva un interesse concreto di Veneto Banca all’acquisizione e alla contestuale cessione di IPIBI, ciò non costituiva condizione ai fini della cessione BIM; trattandosi di operazioni diverse e indipendenti.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – La fattispecie sanzionatoria considerata dall’art. 193 TUF, chiama i sindaci a rispondere per omesso o tardivo esercizio dei doveri di vigilanza sanciti dall’art. 149 del TUF), ossia, più in generale, con riguardo ai comportamenti messi in atto in concreto dal Collegio Sindacale di BIM, già giudicati inidonei a integrare il corretto assolvimento del dovere di vigilanza agli stessi imposto dall’art. 149 TUF.

Innanzitutto, la sentenza gravata – nel ripercorrere il “modo attivo” con cui deve essere svolta l’attività di vigilanza demandata al collegio sindacale – ha operato, dunque, una corretta (in quanto analitica e coerente) interpretazione di ordine sistematico e teleologico dell’attribuito relativo ruolo operativo nell’ambito d’una società quotata, secondo quanto conformente evocato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ne ha ribadito la centralità della funzione in ragione, appunto, dei poteri/doveri attribuiti a tale organo.

E’ stato, infatti, precisato come, in caso di omessa vgilanza sul rispetto della disciplina OPC, si sia al cospetto del mancato, o (al più) dell’incompiuto esercizio da parte del ricorrente della sua individuale prerogativa (recte del suo potere-dovere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo), di richiedere all’organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni poi sanzionate (cfr. Cass. n. 20438 del 2017; Cass. n. 20437 del 2017).

1.3. – Correttamente, dunque, la Corte di merito ha escluso che la ricorrente, nella qualità di sindaco, fosse titolare esclusivamente di un mero controllo ex post sulla attività dell’organo esecutivo e, in particolare, nelle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca. Siffatta interpretazione, oltre che errata, si pone in antitesi alla centralità dei compiti attribuiti a tale organo, nell’ambito del sistema dei controlli societari (art. 2391-bis c.c.; art. 4, comma 6, Regolamento Consob; art. 2429 c.c., comma 2; art. 153 TUF) al fine di assicurare (attraverso una adesione sostanziale alla ratio del precetto) la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, onde prevenire i rischi di fenomeni espropriativi posti in essere ai danni degli azionisti di minoranza.

Del resto, la Consob non aveva svolto rilievi attinenti all’omesso controllo sul merito delle operazioni poste in essere dall’organo gestorio gestorio (riportate supra, pag. 4), ma sulle modalità con cui il Collegio Sindacale aveva svolto il suo compito di controllo, specie nel contesto di particolare delicatezza quale quello riferito alle operazioni con parti correlate.

Da un lato, allora, la funzione del collegio sindacale si estrinseca nel controllo del regolare svolgimento della gestione della società, posto che “Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 c.c., non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricom prende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale” (Cass. n. 2772 del 1999; conf. Cass. n. 5287 del 1998). Nelle società quotate in borsa, tale dovere si fa ancora più stringente, in vista della funzione di garanzia dell’equilibrio del mercato (cfr. Cass., sez. un., n. 20934 del 2009; Cass. n. 6037 del 2016). Il principio (…) si ricollega dunque alla funzione di garanzia che i vari organismi di controllo sono deputati a svolgere nell’ambito delle società, soprattutto se quotate e strutturate in un’articolazione interna complessa, che preveda il riparto delle competenze gestorie tra diversi organi” (Cass. n. 33047 del 2018).

Dall’altro lato, poi, questa Corte, nel ribadire la centralità nel sistema dell’organo di controllo, ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori, realizzate al di fuori dell’oggetto sociale (…). Il collegio sindacale, infatti, è sempre tenuto ad esplicare la sua funzione di controllo ed è ritenuto responsabile in ogni caso di… omesso o inadeguato esercizio dell’attività di controllo…, non essendo il danno un elemento costitutivo dell’illecito, quanto invece parametro per la determinazione della sanzione; la responsabilità dei sindaci sussiste, dunque, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 149” (Cass. n. 5357 del 2018).

1.4. – Ci si deve riferire, allora, alla sostenuta necessità che sia presente un danno o pericolo concreto per integrare la violazione de qua e che siano nel contempo applicate sanzioni all’indirizzo dell’organo di amministrazione (ciò che, a detta del ricorrente, impedirebbe la configurabilità di un concorso da parte dei Sindaci) (cfr. Cass. n. 6037 del 2016). Ed al fatto che i poteri sanzionatori della Consob alla luce della disciplina delle OPC, non sono esercitabili nei confronti degli amministratori, ma solo nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, cui si impone una diligenza rafforzata, nella verifica del rispetto da parte degli amministratori e del Comitato OPC della disciplina in esame.

Questa Corte ha infatti ritenuto che, a differenza della responsabilità civile, sancita dall’art. 2407 c.c., la violazione contestata dalla Consob ai fini dell’illecito amministrativo risulta pienamente integrata allorquando il sindaco viene meno al proprio dovere di vigilanza; e ciò indipendentemente dal fatto che da detta condotta derivino o meno conseguenze dannose (…). Dal fatto che la gravità del danno (eventuale) costituisca uno dei parametri di cui tenere conto ai fini della determinazione della sanzione irrogata in relazione ad un determinato illecito amministrativo, non può infatti farsi discendere che il danno sia elemento costituivo indefettibile di ogni fattispecie di illecito ed in particolare della fattispecie in esame, che sanziona direttamente la violazione di determinate condotte, impregiudicate eventuali azioni di responsabilità civile per i danni che da dette condotte siano derivati (Cass. n. 5357 del 2018).

Ciò innanzitutto, con riferimento alla sostenuta necessità che sia presente un danno o pericolo concreto per integrare la violazione de qua e che siano nel contempo applicate sanzioni all’indirizzo dell’organo di amministrazione di BIM (ciò che, a detta del ricorrente, impedirebbe la configurabilità di un concorso da parte dei Sindaci) (cfr. Cass. n. 6037 del 2016). E, in secondo luogo, avuto riguardo al fatto che i poteri sanzionatori della Consob alla luce della disciplina delle OPC, non sono esercitabili nei confronti degli amministratori, ma solo nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, cui si impone una diligenza rafforzata, nella verifica del rispetto da parte degli amministratori e del Comitato OPC della disciplina in esame.

Ed altrettanto correttamente la Corte distrettuale osserva che i poteri sanzionatori della Consob, alla luce della disciplina delle OPC, non sono esercitabili nei confronti degli amministratori, ma solo nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, cui si impone una diligenza rafforzata, nella verifica del rispetto da parte degli amministratori e del Comitato OPC della disciplina in esame.

1.5. – Il motivo è altresì infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente interpretato (in via residuale) sia la disciplina in materia di controlli del Collegio Sindacale giudicando apertamente in contrasto con le relative prescrizioni la condotta posta in essere dal ricorrente in occasione dell’operazione conclusa dalla quotata con la propria parte correlata – sia la disciplina in materia di Operazioni con parti correlate; nonchè la assenza di collegamento funzionale tra la cessione IPIBI e la cessione BIM.; e infine la conoscenza da parte del ricorrente dell’ulteriore interesse di altro soggetto ( D.) di proseguire il perfezionamento della cessione di BIM.

La corretta applicazione dei principi richiamati impone, per la Corte d’appello, di ritenere sussistente nel caso di specie la responsabilità del collegio sindacale, proprio valorizzando l’effettività del controllo cui esso è deputato, con un ruolo suppletivo e integrativo rispetto ai controlli pubblici e del mercato, che deve potersi esplicare “in rapporto alla attività specificamente svolta da quell’impresa (e) dall’oggetto sociale che lo esprime (nel caso di) attività connotate da profili tecnici particolari (Cass. n. 2538 del 2005). Laddove, “la circostanza che il collegio sindacale abbia ratificato l’operato degli amministratori, senza svolgere i predetti approfondimenti, evidenzia pertanto come la sua condotta sia stata contraria di doveri di vigilanza imposti dalla normativa di settore” (Cass. n. 13081 del 2013; Cass. n. 1293 del 2010).

1.6. – Piuttosto, è allora facile rilevare che, in ultima analisi, i profili di censura formulati nel primo motivo in esame si sostanzino nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del procedimento, cosi mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè del principio della c.d. ragione più liquida (nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per riproposizione del motivo non esaminato”, poichè, secondo la Corte di merito, le osservazioni già svolte dimostravano la sussistenza della violazione contestata, non vi era necessità di approfondire, in applicazione del principio della ragione più liquida, gli altri rilievi formulati dalla Consob con riferimento alla non corretta determinazione del prezzo di cessione e alla necessità di considerare il D. come parte correlata. Tale statuizione sarebbe illegittima e nulla, traducendosi in omessa pronuncia o in motivazione solo apparente. Infatti, le due questioni erano rilevanti al fine di stabilire la sussistenza della pretesa violazione. Il ricorrente precisa che il prezzo della cessione fosse congruo, in base a quanto stabilito da una relazione affidata a un funzionario di BIM, valutata dal Comitato amministratori indipendenti e sull’assorbente considerazione – di opportunità e quindi non sindacabile dal Sindaco – che IPIBI presentava risultati economici/finanziari insoddisfacenti tali da far considerare favorevolmente la sua cessione. Il Collegio Sindacale non avrebbe potuto sindacare le valutazioni che hanno determinato il CdA a ritenere l’operazione di cessione economicamente conveniente.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Nella specie, correttamente la Corte distrettuale ha inteso riferirsi al principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, della ragione più liquida, per il quale la domanda può essere rigettata in considerazione della soluzione di una questione assorbente di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, secondo l’ordine di cui all’art. 276 c.p.c. e di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c..

Come detto, la impugnata decisione si conforma alla impostazione di tale “principio di economia processuale e ad esigenze di celerità e di speditezza anche costituzionalmente protette e risponde ad una rinnovata visione della attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli”. Infatti, “la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente (recte integralmente) la vicenda che è oggetto del giudizio, in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore” (Cass., sez. un., n. 26242 del 2014).

2.3. – Risulta pertanto legittima la decisione della Corte di merito – ancora una volta, sulla base di un apprezzamento di fatto spettante al giudice, in quanto la valutazione risulta congruamente motivata e coerente al contesto probatorio e quindi incensurabile in sede di legittimità (v. supra n. 1.6.) – di non approfondire anche gli ulteriori profili rilevati da Consob circa la connessione e la interdipendenza fra altre operazioni tra le banche correlate, nonchè l’accordo di sostituzione tra controparti; correttamente ritenendosi superfluo analizzare le rimanenti problematiche, una volta verificata la violazione dell’art. 149, comma 1, lett. a), TUF, che da sola regge la decisione, anche riguardo all’ammontare della sanzione pari al minimo edittale di Euro 25.000,00.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 195, comma 1 TUF, L. n. 262 del 2005, art. 19 e art. 24, commi 1 e 2 e successive modifiche, nonchè la L. n. 241 del 1990, art. 3 e successive modifiche; della Delib. Consob 19 dicembre 2013, n. 18750, art. 6, comma 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, giacchè il provvedimento sanzionatorio sarebbe privo di motivazione, riportandosi alle considerazioni formulate dall’USA, mentre la Commissione avrebbe dovuto valutare le controdeduzioni delle parti interessate e spiegare perchè riteneva non accoglibili le argomentazioni e la documentazione prodotta. Si evidenzia la differenza tra l’ordinanza ingiunzione e il provvedimento sanzionatorio adottato dalla Consob: in quest’ultimo caso la motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Questa Corte (alla luce della L. n. 262 del 2005, art. 24 e dell’art. 195 TUF) ha affermato che “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall’interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento (e quindi l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa), in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. sez. un. 28.1.2010, n. 1786; conf. ex plurimis Cass. n. 27365 del 2018; Cass. n. 12503 del 2018; Cass. n. 9286 del 2018).

E ciò senza trascurare l’ulteriore addentellato emerso sempre dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla stregua del quale il principio del giusto processo – nella pienezza della sua esplicazione – deve intendersi riferito al solo procedimento giurisdizionale (cfr. Cass., sez. un., n. 20953 del 2009; Cass. n. 8210 del 2016), nel mentre, ove il destinatario della sanzione lamenti una violazione del principio del contraddittorio nell’ambito del procedimento amministrativo presupposto, è tenuto comunque a dimostrare (onere il cui assolvimento, nella specie, non risulta esser stato soddisfatto) una concreta ed effettiva lesione del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso dall’azione amministrativa, considerandosi l’ampiezza e la consistenza (contenutistica e dimensionale) delle fasi svolte nel corso del procedimento amministrativo (Cass., sez un., n. 20935 del 2009, cit.; Cass. n. 12503 del 2018).

4. – Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA