Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/01/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, P.G.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, BIONDI GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 601/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/04/2005 r.g.n. 640/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.1.2001 avanti al Tribunale di Salerno, P.G., essendogli stata revocata a seguito di visita di revisione la provvidenza assistenziale di cui era beneficiario, convenne in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Inps e la Regione Campania, chiedendo il riconoscimento della propria invalidita’ civile in misura superiore al 74% sin dalla data della revisione, con conseguente condanna dell’ente competente al pagamento della provvidenza dalla data della revoca. Radicatosi il contraddittorio ed espletata CTU, il Giudice adito, ritenuta la legittimazione della Regione Campania, dichiaro’ nei confronti di quest’ultima che il ricorrente era invalido, alla data della vista di revisione, nella misura del 75%, condannandola al pagamento dei ratei della provvidenza e delle spese di lite e di CTU. Avverso detta pronuncia la Regione Campania interpose appello nei confronti dell’Inps e del P., riproponendo l’eccezione, gia’ svolta in prime cure, del proprio difetto di legittimazione passiva e instando perche’ le spese di CTU fossero imputate all’Inps.

L’Inps si costitui’ resistendo al gravame, mentre il P. rimase contumace.

Ordinata l’integrazione del contraddittorio, quale litisconsorte necessario ex art. 331 c.p.c. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quest’ultimo si costitui’ rilevando che nessuna censura era stata mossa nei confronti del capo della sentenza del Tribunale che aveva statuito il suo difetto di legittimazione passiva, sul quale pertanto si era formato il giudicato, con conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione nei suoi confronti.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 21.4.2004 – 29.4.2005, disattesa l’anzidetta eccezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ritenuta la sua legittimazione passiva, con esclusione di quella della Regione Campania e dell’Inps, dichiaro’ nei confronti del predetto Ministero l’invalidita’ civile del P. nel grado del 75% a partire dall’1.2.1998, con condanna del Ministero medesimo al pagamento dei ratei della provvidenza, nonche’ delle spese di lite in favore della parte privata e di quelle della CTU di primo grado.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.

L’intimato Inps ha depositato procura.

Gli intimati P.G. e Regione Campania non hanno svolto attivita’ difensiva.

Con ordinanza in data 23.4.2009 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’intimato P. G. entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, nel giudizio di legittimita’, l’art. 371 bis c.p.c. la’ dove impone, a pena di improcedibilita’, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferisce non solo all’ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullita’ e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimita’; inoltre, attesa la perentorieta’ del termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comportano l’improcedibilita’ del ricorso rilevabile anche d’ufficio, la quale non e’ esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilita’ della nullita’ di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 11003/2006; 13602/2004; Cass., nn. 7321/2005; 21117/2005; 7055/2006; 12358/2007).

Nella presente controversia la ricordata ordinanza con cui e’ stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell’intimato P.G. e’ stata regolarmente comunicata al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato il 29.4.2009, ma non risulta essere stato effettuato il deposito del ricorso notificato, con conseguente violazione del disposto de ricordato art. 371 bis c.p.c..

Tenuto inoltre conto che la notifica del ricorso effettuata al P., rimasto contumace in appello, presso il domicilio eletto con il ricorso introduttivo di primo grado e’ nulla (cfr, Cass., SU, n. 10817/2008) e che il termine concesso per la rinnovazione della notifica e’ perentorio, onde non puo’ essere accolta l’istanza della parte ricorrente di concessione di un ulteriore termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del P., indipendentemente dalle difficolta’ che possano essersi verificate nella loro individuazione, deve riconoscersi l’improcedibilita’ del ricorso.

2. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, stante la mancanza di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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