Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25627-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA

18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 45830/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale cd umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del procedimento per aver il decidente cumulato la domanda di protezione umanitaria assieme alla domanda di protezione internazionale, quantunque la prima “sia soggetta ad ordinaria azione di cognizione”, mentre la seconda è “soggetta al rito speciale camerale”; 2) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, alla Dir. n. 2004/83/CE e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, poichè il decidente non ha tenuto in nessun conto, nel ritenere privo di credibilità il ricorrente, che questo “al momento dei fatti era assai giovane” ed in ogni caso occorre valutare se le strutture statuali di quel paese “siano effettivamente in grado di garantire, per un verso, l’incolumità della persona e, per altro verso, di rendergli giustizia”; 3) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e alla Dir. n. 2004/83/CE, non avendo il decidente verificato se alla situazione di violenza diffusa nel paese fosse stato contrapposto “un efficace e concreto intervento da parte dello Stato”; 4) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, alla Dir. n. 2004/83/CE, all’art. 2 Cost., e alla CEDU, art. 8, poichè la valutazione circa la concessione della protezione umanitaria prescinde dall’assenza o meno di prove o principi di prova, va condotta d’ufficio e si deve fondare su di una valutazione comparativa volta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, mentre nella specie “sembrava di poter dedurre” che il decidente si fosse attenuto al medesimo quadro probatorio giudicato sfavorevolmente ai fini delle altre misure; 5) della violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 111 Cost., alla CEDU, art. 6, all’art. 101 c.p.c., al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27 e 35, avendo il decidente disatteso le anzidette domande sulla base di COI acquisite nella fase amministrativa al di fuori del contraddittorio delle parti, senza cioè “assegnare un termine ex art. 101 c.p.c., perchè il difensore presane conoscenza, potesse svolgere la propria attività difensiva”; 6) della illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 24 Cost., delle norme anzidette nella parte in cui consentono l’utilizzabilità delle riferite COI “senza che il richiedente possa svolgere un’attività difensiva al riguardo”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, pur rimandandosi per ogni più ampia confutazione di merito alle ragioni diffusamente illustrate da Cass., Sez. I, 5/04/2019, n. 9658, è affetto da preliminare preclusiva inammissibilità, dovendo invero rilevarsi, sul presupposto che è stato lo stesso ricorrente ad instaurare il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, la preclusione risultante dall’art. 157 c.p.c., comma 4, non potendo essere eccepita la nullità del procedimento dalla parte che vi abbia dato causa.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poichè inteso alla rinnovazione del giudizio di fatto esperito dal decidente.

Il Tribunale di Milano ha escluso la credibilità intrinseca del ricorrente sulla base di un motivato apprezzamento delle circostanze fattuali sottese alla vicenda narrata dal medesimo, all’esito del quale si è indotto a rimarcarne l’inconsistenza sul rilievo che, riguardo al periodo tra il 2012 – anno in cui sarebbe morto il padre e lo zio avrebbe voluto sposarsi con la madre – ed il 2015 – anno in cui il ricorrente si è allontanato dalla propria città – “il ricorrente è del tutto vago e generico… e si limita a dichiarare che lo zio lo avrebbe spodestato dell’eredità cacciando la madre di casa”, ma ciò “in totale contraddizione con l’intento di volere tenere per sè la proprietà”, dato che in tal caso “avrebbe dovuto tenere con sè il nipote, posto che la diffusa pratica del levirato, se di questo si tratta, viene attuata per mantenere e perpetuare l’eredità in capo agli credi legittimi”.

Ed è appena il caso di ricordare che poichè la valutazione della credibilità del ricorrente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, “tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso affetto dalla medesima ragione di inammissibilità.

Il Tribunale non ha affatto omesso di valutare ex officio la situazione generale del Paese di provenienza, attingendo alle fonti informative internazionali (pag. 6), ma su queste basi ha escluso l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, di violenza indiscriminata, di insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tale da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

Pertanto, sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il ricorrente manifesta semplicemente, oltretutto in termini estremamente generici, il proprio dissenso dalla valutazione di merito espressa dal Tribunale, svolgendo censure palesemente inconferenti in sede di legittimità.

5. Affetto da evidente genericità – e come tale inammissibile perchè declinato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, – è pure il quarto motivo di ricorso.

L’illustrazione di esso omette di sviluppare un adeguato confronto con le ragioni della sfavorevole decisione in parte qua che il decidente ha approfonditamente enunciato alle pagg. 6-7 della motivazione e si risolve nella mera perorazione a procedere ad un rinnovato delle risultanze sostanziali del processo.

6. Il quinto motivo di ricorso – e di riflesso l’eccezione di illegittimità costituzionale di cui al sesto motivo – sono infondati non ravvisandosi la denunciata violazione del contraddittorio nell’acquisizione d’ufficio delle COI.

Va osservato infatti, più in generale, che esse sono acquisibili liberamente in quanto mutuate da fonti pubbliche accessibili a chiunque, onde è nel contraddittorio che ha luogo avanti al giudice che si sviluppa il confronto tra le parti in ordine all’attendibilità delle informazioni raccolte e alla loro idoneità ad orientare la valutazione circa la situazione interna del paese interessato. E poi vero che le COI a cui abbia attinto la Commissione territoriale si riflettono nella motivazione del provvedimento da essa adottato e, dunque, essendone perciò informato, il ricorrente non può opporre la sua sconoscenza a pretesto della mancata interlocuzione su di esse. E questo non senza inoltre aggiungere che le COI non costituiscono un fatto o non integrano una questione, in ragione dei quali si possa profilare una violazione del contraddittorio, trattandosi propriamente di un elemento istruttorio ed essendo ben noto che spetta al giudice scegliere facendo esercizio del suo prudente apprezzamento le fonti del proprio convincimento.

7. Il ricorso va dunque respinto.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto allo stato, il raddoppio del contributo godendo il ricorrente del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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