Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1603 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 27079-2016 proposto da:
TARGA CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato
GIANFRANCO POIANARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
COLLI’, DEL SOLI SRL;

– intimata avverso la sentenza n. 2569/2016 della COR’rE D’APPELLO di
ROMA depositata il 22/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISL

Data pubblicazione: 23/01/2018

RG. 27079 del 2016 Targa Caterina – – Colle Del Sole srl

Coneglo preso atto
che il Consigliere relatore dott. A. Segatisi ha proposto che la
controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata
della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso
infondato giusti i principi espressi da questa Corte in varie

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta
che Targa Caterina con ricorso del 15 novembre 2016 ha chiesto a
questa Corte la cassazione della sentenza n. 2569 del 2016 con la
quale la Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del
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Tribunale di Roma, rigettava l’appello per l’effetto rigettava
l’opposizione avverso il DI con il quale era stato intimato all’attuale
ricorrente di pagare alla società Colle Del Sole la somma di C.
7.100,00 a titolo di provvigione, spettante per l’intermediazione
svolta nella conclusione dell’acquisto dell’immobile, sito in Roma via
del Casale degli Inglesi n. 18.
Secondo la Corte distrettuale, il diritto del mediatore alla
provvigione derivava dal fatto che l’opera prestata aveva portato
alla conclusione dell’affare tra le parti, ritenendo sufficiente, a tali
fini, la stipulazione del contratto preliminare, indipendentemente
dal fatto che, successivamente, le parti avevano o meno stipulato
un contratto definitivo, né le parti avevano inteso derogare alla
disciplina legale, attribuendo il diritto alla provvigione al momento
della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita. Nel
caso specifico, poi, secondo la Corte distrettuale il preliminare
oggetto di causa, era sufficiente per considerare sussistente la
“conclusione dell’affare”, che determinava il sorgere del diritto alla
provvigione, né tale contratto era nullo, posto che, pur non
considerando che risultava per tabulas che l’attuale ricorrente fosse
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occasione, ma cfr. Cass. 15969 del 2000, n. 7519 del 2005.

RG. 27079 del 2016 Targa Caterina – – Colle Del Sole srl

stato messa al corrente della inesistenza del certificato di agibilità
e dell’impossibilità ad ottenerlo, comunque, il contratto preliminare
non poteva considerarsi nullo perché la sanzione della nullità dei
contratti aventi ad oggetto immobili priva della necessaria
concessione edificatoria (ovvero del certificato di agibilità) trova

non nei contratti ad efficacia meramente obbligatoria, quale il
preliminare di vendita.
La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma è stata
chiesta per un motivo: la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
24 e ss. Del DPR n. 380 del 2001. Secondo la ricorrente nelle
vendite immobiliari il certificato di agibilità sarebbe essenziale sin
dal momento in cui vi è un interesse all’acquisto. Ai sensi dell’art.
24 del DPR 380 del 20010 non sarebbe proponibile la
differenziazione operata dalla Corte distrettuale tra contratto ad
effetti reali e contratto ad effetti obbligatori. Pertanto, sempre
secondo la ricorrente, nel caso in esame l’affare non poteva
ritenersi concluso perché il contratto preliminare non avrebbe
i
potuto esplicare i suoi effetti in assenza del certificato di agibilità.
In mancanza della conclusione dell’affare, la provvigione non
sarebbe dovuta.
La società Colle del Sole in questa fase non ha svolto attività
giudiziale.
Ragioni della decisione.
In via preliminare, il ricorso va dichiarato inammissibile per
mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata,
contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod.
proc. civ.

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applicazione nei soli atti di trasferimento con effetti obbligatori e

RG. 27079 del 2016 Targa Caterina – – Colle Del Sole srl

Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione l la
produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod.
proc. civ , o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario

di cui all’art. 140 cod. proc. civ , è richiesta dalla legge,
esclusivamente, in funzione della prova dell’intervenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Con l’ulteriore
specificazione che l’avviso, non allegato al ricorso e non depositato
successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di
discussione di cui all’art.379 cod. proc. civ , ma prima che abbia
inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione,
ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380 bis cod. proc. civ , anche se non notificato mediante
elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ, comma 2.
In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed, in mancanza
di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è
inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine
per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione
della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in
termini, ai sensi dell’art. 180 bis cod. proc. civ., per il deposito
dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova
documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere
all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo
quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma
1″. j4SS.

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da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità

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Ora, nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività
difensiva e non avendo i ricorrenti addotto alcuna giustificazione in
ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio
postale, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non sussistono i

Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR
115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte
dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre
2017
Il Presidente

presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Il

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