Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1603 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 20/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giudo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12431-2012 proposto da:

LIDL ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI

4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO FIORINI;

– ricorrente –

contro

LINO SEI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI

110, presso lo studio dell’avvocato SETTIMIO CATALISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO PASSONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3123/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CATALISANO Settimio difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 13 aprile 2005 Lidl Italia srl conveniva innanzi al Tribunale di Milano la Impregilo Edilizia e Servizi spa, lamentando l’inadempimento da parte della convenuta all’obbligo di trasferire l’immobile ad uso supermercato, facente parte del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), oggetto del contratto preliminare sottoscritto il 23.ma.19..

Chiedeva pertanto il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell’immobile suddetto, previo pagamento del saldo del corrispettivo, pari a 239.937,00 Euro oltre Iva.

Costituitasi in giudizio, Impregilo negava l’inadempimento e, pur non opponendosi all’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse riconosciuta, ai sensi dell’art. 1062 c.c., in favore suo, o dei suoi eventuali successori, una servitù di passaggio, con facoltà di carico e scarico nel tratto del primo piano che va dalla porta antincendio dell’immobile commerciale di proprietà Impregilo alla rampa condominiale che conduce al piano inferiore dell’immobile sito in via (OMISSIS).

In via subordinata, chiedeva la costituzione di servitù coattiva di passaggio avente il medesimo contenuto, nel tratto su menzionato, con la condanna di Lidl alla rimozione di ogni sbarramento apposto per impedire l’accesso dal piano terreno al primo piano attraverso la rampa esistente o, in alternativa, la condanna dell’attrice a mettere a disposizione di Impregilo la chiave o il radiocomando necessari per l’apertura dello sbarramento.

Il Tribunale di Milano trasferiva a Lidl Italia la proprietà dell’area come sopra descritta, subordinando l’effetto traslativo al pagamento dell’importo di 239.937,00 Euro oltre ad Iva ed interessi legali e respingeva le domande riconvenzionali della convenuta.

La Corte d’Appello di Milano, in accoglimento dell’appello della Lino sei srl, successore a titolo particolare della Impregilo, disponeva la costituzione ex art. 1052 c.c. di servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio a carico dell’unità immobiliare di proprietà della Lidl ed in favore di quella di proprietà di Lino sei srl.

La Corte d’Appello, in particolare, esclusa la novità della domanda di costituzione di servitù coattiva, seppure in via subordinata rispetto alla servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., affermava l’esistenza di una “interclusione relativa”, posto che il locale di proprietà dell’appellante, sito al primo piano dell’edificio, aveva uscita alla pubblica via solo attraverso scale condominiali, evidentemente percorribili unicamente da pedoni.

Affermava dunque che dette scale condominiali costituivano un passaggio del tutto disagevole ed insufficiente per il carico e scarico delle merci nel predetto locale, in cui, pacificamente, veniva esercitata un’attività commerciale, e che proprio in considerazione di detto utilizzo avrebbe dovuto essere raggiungibile anche da parte di autoveicoli. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lidl Italia, con cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 codice di rito.

La Lino sei srl ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 11 e 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) lamentando il mancato rilievo dell’acquiescenza prestata da Impregilo alla sentenza di primo grado in conseguenza della spontanea esecuzione alla decisione medesima.

La ricorrente rileva che con atto del 2.4.2008 per notaio Gabriele Salerno, Impregilo, dante causa dell’appellante Lino sei srl, aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, prestando quietanza di pagamento dell’importo dovuto da Lidl Italia srl e consentendo in tal modo al trasferimento della proprietà del bene, libero dalle servitù richieste nel corso del giudizio, senza che nell’atto fosse stata apposta alcuna riserva di impugnazione da parte di Impregilo e ritiene ininfluente e ad essa non opponibile la scrittura privata di vendita, datata 29.1.2007, con la quale Impregilo aveva venduto a Lino sei srl l’area per cui è causa.

Il motivo è infondato.

Ed invero è pacifico che l’atto di vendita avente ad oggetto il trasferimento dell’area per cui è causa alla Lino sei srl è anteriore alla quietanza intervenuta tra le parti originarie Lidl Italia ed Impregilo.

Da ciò consegue, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’autonoma legittimazione ad impugnare la sentenza da parte della Lino sei in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, anche se essa non aveva preso parte alla fase processuale nella quale era stata emessa la sentenza impugnata (Cass. 2889 del 27.2.2002; Cass. 10902 del 9.6.2004) ed indipendentemente dal fatto che Impregilo non avesse formulato riserva di appello e comunque dell’eventuale acquiescenza che il suo dante causa avesse prestato alla sentenza pronunciata contro di lui (Cass. n. 6503 del 19.5.2000; Cass. 4445/2002 e 15798/2002).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 137, 156 e 342 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione alla carenza di procura alle liti nella copia notificata dell’atto di appello ed alla conseguente carenza dei requisiti indicati negli artt. 163 e 342 c.p.c..

Premessa la riconducibilità del vizio lamentato all’art. 360 c.p.c., n. 4) piuttosto che al n. 3) la censura è infondata.

Ed invero, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui il Collegio ritiene di uniformarsi, la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione sussista nell’originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore.

A tal fine, l’attestazione del cancelliere di conformità all’originale, e la relata di notificazione contenente la locuzione “richiesto come in atti”, può essere idonea ad attestare la provenienza dell’atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica. L’accettazione, da parte del cancelliere, degli atti depositati dalla parte che si costituisce, senza l’annotazione di alcun rilievo formale riconducibile all’esercizio dei poteri di controllo affidatigli dall’art. 74 disp. att. c.p.c., fa presumere la regolarità degli atti medesimi e, quindi, anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, tranne che il contrario risulti da altre emergenze processuali.(Cass. 20817/2006; Cass. 10115/2009).

Ed invero come questa Corte ha già affermato, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire d’ufficio, attraverso altri elementi, purchè specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto (Cass. Ss.Uu. 17866/2013) dovendo in particolare considerarsi sufficiente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’apposizione della stessa a margine dell’originale dell’atto (Cass. 14967/2007 e Cass. 15086/2005; 15373/04).

Orbene, nel caso di specie sulla base della relata di notifica, in cui l’ufficiale giudiziario ha attestato “Lino sei come sopra rappresentata e difesa” deve ritenersi che la procura fosse stata apposta a margine dell’atto di appello originale, e dunque rilasciata in data quanto meno coeva alla notificazione dell’atto di appello consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica.

Con il terzo motivo si denunzia l’insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) in relazione alla statuizione della Corte d’Appello che ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello per incompletezza derivante dalla mancanza della pag. 12 nell’atto suddetto, sul rilievo che essa non integrava una nullità, ma configurava una mera svista, rimediabile con il fascicolo dell’appellante in appello.

La censura è inammissibile, in quanto ha ad oggetto non già la carente motivazione su una quaestio fatti, ma sulla nullità dell’atto introduttivo e dunque sull’applicazione di una norma processuale (Cass. 5123 del 30.3.2012), laddove eventuali vizi della motivazione “in diritto” – dalla sua erroneità, alla sua contraddittorietà, alla sua totale carenza – sono invero emendabili con la mera correzione dei motivi, ove non refluiti in un dispositivo contrario a diritto (Cass. Ss.Uu. 28054/2008).

Con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla nullità per mancanza di una parte dell’atto di appello, ed in particolare la pag. 12, contenente un motivo poi accolto dal giudice di secondo grado, con la conseguenza di rendere l’atto incomprensibile.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio (Cass. Ss. Uu. 4112/07; Cass.1213/2010; 24656/2013).

Nel caso di specie, come desumibile dal contenuto dell’atto notificato riportato nel corpo del ricorso, deve escludersi ogni lesione di tali garanzie, atteso che la copia notificata dell’atto di appello, benchè priva di una pagina, consentiva di comprendere i motivi di impugnazione e di desumere il “petitum” del gravame proposto.

Il che risulta confermato dal tenore dell’atto di costituzione della controparte, che ha esattamente e compiutamente contrastato la richiesta di riforma della decisione di primo grado.

Con il quinto, complesso motivo di ricorso, si denunzia, anzitutto, la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e art. 1052 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancata corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, per avere la Corte d’Appello pronunziato sulla domanda ex art. 1052 c.c., che non era stata proposta in primo grado.

Si censura altresì, nel merito, la statuizione della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 1052 c.c., omettendo di accertare se la maggiore utilità fosse rispondente alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria e di considerare l’esenzione prevista dall’art. 1051 c.c.

Va anzitutto disattesa la dedotta novità della domanda di costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c. nel giudizio di appello, attesa l’inequivoca formulazione di tale domanda, seppure in via subordinata, sia nella narrativa, in cui veniva specificamente evocata la sussistenza dei presupposti dell’art. 1052 c.c., che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di Impregilo del giudizio di primo grado.

Va invece accolta la censura di omessa valutazione da parte della Corte d’Appello del requisito di cui all’art. 1052 c.c., comma 2.

Conviene premettere che, com’è noto, con la disposizione dell’art. 1052 c.c., che disciplina l’ipotesi di costituzione di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, che cioè abbia un proprio accesso alla via pubblica, tuttavia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo, il legislatore ha inteso collegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio non soltanto alle necessità del fondo (come nel caso di costituzione di servitù a favore di fondo intercluso), ma anche alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all’epoca identificato nelle esigenze dell’agricoltura e dell’industria.

Risultava dunque estranea alla previsione della norma nella formulazione originaria, la tutela di ulteriori esigenze di carattere generale, pur se riferibili ad interessi fondamentali della persona.

La Corte costituzionale, con la sentenza n.167/99, ha peraltro dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1052 c.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al comma 1 possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – di cui alla legislazione relativa ai portatori di handicap – degli edifici destinati ad uso abitativo. Come questa Corte ha già evidenziato, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, l’istituto della servitù coattiva di passaggio, non è più limitato ad un’ottica dominicale e produttivistica, ma, proiettato in una prospettiva di tutela dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., va interpretato anche alla luce di esigenze di carattere abitativo (Cass. 14013/2012), o comunque di interessi, anche di natura economica, di carattere generale, di valorizzazione dell’attività d’impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale, come affermato da questa Corte in relazione al turismo ed alle imprese operanti in detto settore(Cass.4418/2013).

Orbene, nel caso di specie la Corte di Appello si è limitata ad affermare, in via del tutto generica, “la necessità per ragioni inerenti l’economia, di procurare ad un immobile che ha già un accesso alla pubblica via, di procurarne un altro più comodo ed agevole in vista dell’attività di impresa commerciale che si esercita nell’immobile dominante.”

La Corte ha dunque omesso di effettuare la necessaria valutazione della sussistenza del requisito di cui all’art. 1052 c.c., comma 2, di conformità della servitù ad interessi di carattere generale, nel senso come sopra specificato.

La sentenza va pertanto cassata nei limiti indicati in motivazione e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta i primi quattro motivi di ricorso.

Accoglie il quinto motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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