Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16029 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28756-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il

12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, Avv. Alessandra Moroni, che agisce in proprio, subiva una procedura di rilascio di immobile nella quale era stato notificato il preavviso ex art. 608 c.p.c..

Ad impedire la prosecuzione dell’esecuzione, la ricorrente ha proposto istanza di sospensione, con autonomo ricorso, iscritto a ruolo.

Il Giudice dell’esecuzione, rilevando che l’esecuzione era iniziata, ha ritenuto che l’istanza di sospensione non potesse essere iscritta come autonomo ricorso, ma andasse depositata nella procedura esecutiva in Corso.

Conseguentemente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, ed ha trasmesso gli atti alla cancelleria, perchè si provvedesse a inserire l’istanza nel fascicolo della procedura esecutiva, invitando la parte a depositare a sua volta in tale fascicolo i documenti allegati alla istanza. La ricorrente si duole di tale provvedimento con due motivi.

Non v’è costituzione della intimata. La ricorrente deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

La ricorrente formula motivi, forse due, del tutto incomprensibili, e senza indicare chiaramente quali siano le violazioni di legge imputate al provvedimento impugnato.

Sembrerebbe con entrambi (ma il secondo censura una giurisprudenza semplicemente citata dal giudice di merito) voler contestare la tesi secondo cui, ad esecuzione iniziata, l’istanza di sospensione si deposita nella procedura esecutiva, e non si iscrive a ruolo come autonoma. Se è cosi, il ricorso non risponde ad un interesse apprezzabile.

Infatti, il giudice di merito ha soltanto cancellato la causa dal ruolo, ossia quella introdotta con autonomo ricorso per sospensione dell’esecuzione, limitandosi a trasmettere gli atti alla cancelleria perchè quell’istanza venisse depositata nel fascicolo dell’esecuzione pendente, cosi che alcun pregiudizio questa ordinanza ha creato alla parte, la cui istanza di sospensione è stata semplicemente trasferita nella procedura esecutiva pendente, dove poteva essere coltivata dalla parte.

Non v’è stata definizione, in senso sfavorevole, in rito o in merito che fosse, della istanza di sospensione, ma semplicemente suo trasferimento da un autonomo procedimento (quello erroneamente instaurato dalla ricorrente) ad altro, quello già pendente.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla Spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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