Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16029 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4800-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente-

contro

UTIL INDUSTRIES S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato CARBONE PAOLO, che la rappresenta e difende assieme

agli Avvocati ALBERTO ROBERTO e CAVALIERE CRISTINA giusta procura

speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4145/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/7/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricoso affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 4145/2016, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 1516/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da Util Industries S.p.A. avverso avviso di liquidazione per imposta di registro relativa a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in suo favore;

la società resiste con controricorso illustrato con memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico motivo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte 1, artt. 20,29,9 e art. 2438 c.c. – erronea qualificazione dell’obbligo di versamento di una somma assunto da un soggetto nell’ambito di una transazione novativa come aumento di capitale e assoggettabilità dell’atto di transazione all’imposta proporzionale con aliquota del 3% ai sensi del comb. disp. art. 29 D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte 1, art. 9”;

1.2. come leggesi nella sentenza impugnata e negli atti delle parti, la vicenda, che ha dato luogo all’adozione dell’avviso di liquidazione impugnato, è la seguente: in data 13.1.2011 l’assemblea degli azionisti della società controricorrente deliberò azione di responsabilità sociale nei confronti dell’ex amministratore delegato e presidente, Degennaro Francesco, anche socio della stessa; in seguito le parti composero la lite addivenendo nel marzo 2012 ad un accordo transattivo mediante il quale l’ex amministratore si assunse l’obbligo di pagare in favore della società un importo pari ad Euro 2.950.000,00 a titolo di versamento a fondo perduto (in conto capitale) in qualità di socio, per reintegrare il patrimonio societario, nonchè altri importi relativi a spese non autorizzate a scopi personali, operazioni fittizie ed acquisti effettuati eccedendo i poteri conferitigli dalla società; contestualmente fu rilasciata, su richiesta dell’ex amministratore, da una società terza, in favore della Util Industries S.p.A., anche una garanzia a prima richiesta; a seguito dell’inadempimento dell’accordo transattivo e risultato vano ogni tentativo di escussione della garanzia, la società aveva infine ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore e della garante;

1.3. l’Agenzia delle Entrate aveva quindi proceduto a tassare tale decreto a titolo di imposta proporzionale di registro sulla transazione novativa enunciata nello stesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte 1, art. 9, relativamente all’importo di Euro 2.950.000,00;

1.4. la CTR ha ritenuto al contrario che la somma dovesse essere tassata in misura fissa ai sensi D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte 1, art. 4 lett. a), n. 5, trattandosi di conferimenti nel capitale societario di denaro a fondo perduto;

1.5. poste tali premesse, in primo luogo è indubbio che, con specifico riferimento alla natura dell’atto posto in essere con la scrittura del marzo 2012 (specificamente indicata dalle parti contraenti, nell’epigrafe dell’atto, ritualmente trascritto in parte qua nel ricorso, come “scrittura privata di transazione generale e novativa”), sia stato realizzato un accordo transattivo rispondente appieno al paradigma tipico indicato nell’art. 1965 c.c.;

1.6. la “transazione”, in quanto “contratto con quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite” (art. 1965 c.c.), è esplicitamente sottoposta ad imposta di registro dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29 (“Per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali l’imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano senza tener conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione”), che disciplina le transazioni non traslative – di natura obbligatoria o reale – sia che comportino, sia che escludano obblighi di pagamento;

1.7. la norma del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 29, stabilisce, dunque, che per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali (come nel caso in esame) l’imposta di registro va applicata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tenere conto degli obblighi di restituzione nè di quelli estinti per effetto della transazione, mentre l’imposta di registro in misura fissa è prevista solo allorquando dalla transazione non derivano obblighi di pagamento;

1.8. stante l’estrema chiarezza della disposizione dell’art. 29 citato, deve pertanto senz’altro affermarsi l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, della disamina compiuta dalla CTR e dalla difesa della controricorrente in ordine alla natura del versamento a favore della società quale versamento “a fondo perduto in conto capitale”;

1.9. invero, sulla base del testo dell’accordo (ritualmente trascritto in ricorso dalla ricorrente), dalla transazione è derivato un obbligo di pagamento nei confronti della società, a fronte del quale la parte creditrice rinunziava all’azione di responsabilità sociale intrapresa ex art. 2393 c.c. nei confronti della parte debitrice principale;

1.10. poichè, in applicazione dell’art. 29 citato, assumono rilievo gli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione ed a tali obblighi occorre fare riferimento ai fini dell’individuazione dell’imposta da applicare, la conseguenza che ne deriva è quella per cui – proprio in considerazione dell’effetto giuridico dell’atto da registrare – correttamente ha operato l’Ufficio finanziario applicando, sul relativo importo, l’imposta proporzionale oggetto dell’atto impugnato;

1.11. la CTR, quindi, non ha correttamente applicato le disposizioni del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 29 non avendo individuato il presupposto dell’imposta in misura proporzionale nella tipologia dell’atto (transazione) (cfr. in termini Cass. n. 29382/2019, non massimata);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il ricorso, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’accoglimento del ricorso originario limitatamente all’atto di fideiussione, non essendo stato impugnato dall’Agenzia delle entrate l’accoglimento del ricorso della contribuente sul punto;

3. le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti in ragione della mancanza di consolidati precedenti giurisprudenziali nell’esaminata fattispecie.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla tassazione dell’atto di fideiussione; rigetta il ricorso originario nel resto; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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