Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16028 del 28/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11301-2019 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO MARRA;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY PLC;
– intimata –
avverso la sentenza n. 956/2018 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata
il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CRICENTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, G.S., asserisce di aver subito un incidente per colpa di tale B.M., il quale, alla guida della sua vettura, invadendo la corsia di marcia opposta, ha investito quella del ricorrente facendola rovinare contro un muro.
Egli ha dunque citato il B. per avere ragione dei danni subiti, addebitando a costui la colpa esclusiva dell’incidente.
Il B. ha contestato la domanda riversando sull’attore la responsabilità ed assumendo l’invasione di corsia da parte di quest’ultimo, anzichè ad opera propria.
Il Giudice di Pace ha ritenuto non pienamente provata la tesi dell’attore, non del tutto chiara la dinamica dei fatti, ed ha rigettato la domanda.
Quello di appello ha deciso parimenti, applicando la regola di cui all’art. 2054 c.c., posto che, pur se emersa una colpa del conducente antagonista, era altresì emerso che nulla aveva fatto l’attore per evitare il danno, pur potendolo.
Il ricorrente propone quattro motivi di ricorso. Non v’è costituzione della controparte.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il giudice di appello fa applicazione della regola di cui all’art. 2054 c.c., ossia ritiene che l’eventuale colpa del convenuto non esimeva l’attore dal dimostrare l’assenza di propria, dimostrazione mancata nella fattispecie, dove il G. non aveva provato di aver fatto quanto dovuto per evitare il danno, o meglio, di aver rispettato le regole della circolazione stradale.
2.- I primi tre motivi denunciano tutti una errata applicazione dell’art. 2054 c.c., oltre che dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..
La questione è unica e può farsene trattazione comune.
In sostanza, premessa di ognuno dei motivi è che il Giudice di pace, pur avendo adombrato un concorso di colpa ex art. 2054 c.c., ha invece puramente e semplicemente respinto la domanda, mentre avrebbe dovuto condannare per metà. Il Giudice di appello avrebbe replicato l’errore, non annullando la sentenza ma confermandola, pur nella prospettiva del concorso di colpa.
Invero, il Tribunale, affermando che l’attore non aveva assolto il proprio onere probatorio, che la colpa di una parte non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente e che non era emerso che l’attore si fosse attenuto al codice della strada ed avesse fatto il possibile per evitare l’incidente, ha in sostanza affermato che la dinamica del sinistro non risulta accertata (p. 3).
Pur se non chiarissima, la ratio della decisione impugnata sembra essere quella della concorrente colpa di entrambi (specifica per l’uno, presunta per l’altro).
A questo punto, il Tribunale doveva allora fare applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2.
L’accoglimento di questo primo motivo comporta assorbimento degli altri.
Il ricorso va accolto in questi termini.
PQM
La corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Marsala in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020