Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16027 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10477-2019 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MICHELE PRATELLI;

– ricorrente –

contro

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE SPA, in

persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIULIO CALCINI 1, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TIRRITO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

STORTI;

– controricorrente –

contro

ITALFONDIARIO PER PURPLE SPV SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 448/2018 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata

il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Il ricorrente, P.D., ha costituito un trust, conferendovi il suo intero patrimonio. Nell’atto costitutivo si esplicita che la finalità del trust è di vincolare i beni a garanzia dei creditori, tra cui v’è la Banca controricorrente, e che ha agito per la revocatoria.

Il trust è dunque qualificato come autodichiarato con scopi liquidatori. La Banca Agricola Commerciale Sammarinese spa, essendo creditrice del P. ha agito in revocatoria, ed ha ottenuto in primo grado sentenza favorevole.

Il giudice di appello, ritenendo l’impugnazione del P. priva di possibilità di accoglimento ha dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c..

Il P. ricorre con tre motivi. Si oppone con controricorso la Banca Sammarinese, che deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo censura violazione dell’art. 2901 c.c..

Secondo il ricorrente il trust da lui istituito, essendo auto dichiarato in funzione liquidatoria, ossia allo scopo di poter adempiere al suo debito verso la Banca qui parte in causa, ed altre banche creditrici, non è atto dispositivo, idoneo ad incidere sulla garanzia patrimoniale diminuendola, potendo la Banca stessa, in accordo con le altre, chiedere la liquidazione del trust, che, del resto è disposto a favore dei creditori.

1.1.- Il motivo è infondato.

La tesi del ricorrente è che il trust auto dichiarato con funzione liquidatoria non è atto traslativo e dunque non pregiudizievole.

L’azione revocatoria è giustificata non solo da atti dispositivi traslativi, ma altresì da ogni atto di disposizione che impedisca o renda meno agevole la realizzazione del credito.

Questa corte ha precisato che “in materia di “trust”, l’atto avente natura dispositiva è quello mediante il quale il bene conferito viene intestato al “trustee”, ma tanto non comporta che la domanda revocatoria debba essere necessariamente rivolta avverso questo negozio e non possa, invece, essere utilmente proposta nei confronti dell’atto istitutivo del “trust”, in quanto l’inefficacia dell’atto istitutivo, conseguente al vittorioso esperimento di un’azione revocatoria, comporta pure l’inefficacia dell’atto dispositivo”. (Cass. 10498/ 2019)

Il giudice di merito, con accertamento di fatto qui non censurabile, e del resto, sul punto non espressamente censurato, ha ritenuto che, essendo trustee lo stesso P., che dunque ha vincolato i beni limitandone a sè il godimento, ha impedito alle banche di compiere atti esecutivi su tali beni, continuando a goderne, ma sottraendoli all’azione esecutiva, proprio per averli segregati.

Questo accertamento in fatto, neanche contestato, palesa un atto di disposizione dei beni (intero patrimonio) idoneo a pregiudicare i creditori, perlomeno rendendo più difficile l’esecuzione o la soddisfazione del credito.

2.- Con il secondo motivo si denuncia sempre violazione dell’art. 2901 c.c., attribuendo alla corte di merito di aver trascurato la circostanza che l’atto di costituzione del trust non è a titolo gratuito, bensì solvendi causa, e che proprio lo scopo di adempiere alle obbligazioni assunte, lo rende irrevocabile.

2.1.- Il motivo è infondato.

Intanto va da sè che l’atto è a titolo gratuito qualora non sia prevista una contropartita in capo al beneficiario; contropartita qui del tutto assente, posto che il beneficiario è lo stesso disponente. Del resto, la gratuità è stata accertata dal giudice di merito, anche qui, con valutazione discrezionale non sindacabile.

Ad ogni modo, è evidente che vada esclusa la causa solvendi, affermata invece dal ricorrente, se si pensa che il trust non ha comportato affatto la soddisfazione diretta del debitore, sia pure parziale. Del resto, l’atto di adempimento è atto che, per effetto diretto, mira a soddisfare un credito, mentre nella fattispecie, l’effetto diretto del trust è solo quello di vincolare i beni, o di “segregarli”, essendo poi necessario, ai fini dell’adempimento, un atto che sia, questo si, solvendi causa.

3.- Infine, con il terzo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata per erronea interpretazione dell’art. 2901 c.c., sotto un diverso profilo: quello della ritenuta esistenza di un pregiudizio (il danno) per la banca creditrice.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe alcun danno per i creditori, i quali possono sempre, d’accordo tra loro, richiedere lo scioglimento del trust e procedere a soddisfazione del credito.

E’ noto che il danno per il creditore non sta solo nella perdita del bene ma anche nel caso in cui il patrimonio del debitorie subisca una variazione qualitativa (o quantitativa) tale da rendere più difficile la soddisfazione del credito (Cass. 16221/ 2019; Cass., 19207/2018).

E va tenuto in conto che l’aggressione dei beni messi in trust presupponendo l’accordo con gli altri creditori, non sarebbe stata diretta, come nel caso in cui in trust non ci fosse stato.

Il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento di 8000,00 Euro di spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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