Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16027 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13063/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., rappresentata da Giuseppe Giugliano, in virtù

di procura speciale per notaio D.L.M. del (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Pane, con domicilio in

Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Nola depositato il 20 aprile

2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che l’Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Nola ha accolto soltanto parzialmente l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) S.p.a., negando l’ammissione al passivo di crediti tributari per complessivi Euro 58.734,60 in via privilegiata ed Euro 576,81 in via chirografaria e crediti previdenziali per complessivi Euro 14.366,50 in via privilegiata ed Euro 794,77 in via chirografaria, in quanto provati esclusivamente mediante la produzione degli estratti del ruolo, senza dimostrazione dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento;

che il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, nella parte in cui subordina l’ammissione al passivo alla dimostrazione dell’avvenuta notificazione della cartella di pagamento alla debitrice o al curatore, il decreto impugnato si pone in contrasto con il principio, più volte ribadito anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l’ammissione al passivo può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di un’espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del cit. D.P.R. n. 602, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (cfr. Cass., Sez. 6, 6/02/2017, nn. 3091 e 3092; 14/11/2016, n. 23185; 11/11/2016, n. 23110; Cass., Sez. 1, 17/03/2014, n. 6126);

che il predetto principio, originariamente enunciato in riferimento alla ammissione al passivo dei crediti tributari, è stato in seguito esteso anche ai crediti previdenziali, con la sola precisazione che in tal caso l’impugnazione dev’essere proposta dinanzi al giudice del lavoro (cfr. Cass., Sez. lav., 14/03/2013, n. 6520);

che il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Nola, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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