Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16027 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16027 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

esattoriale

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13815/10) proposto da:
Avv. VAGLIO MAURO (C.F.VGL MRA 59H24 H501G), rappresentato e difeso sa se stesso
ai sensi dell’art. 86 c.p.c. e presso il suo studio in Roma, Via Dardanelli, n. 21,
elettivamente domiciliato; – ricorrente contro
COMUNE DI ROMA, (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco

pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Americo Ceccarelli e Domenico Rossi, in virtù di procura
speciale a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli
stessi, in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; – controricorrentee nei confronti di
EQU ITALIA GERIT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –

Avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata – nel proc. iscritto al N.R.G. 56703/’09 dal Giudice di pace di Roma il 29 luglio 20(Se comunicata il 25 marzo 2010.

sr86

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Data pubblicazione: 26/06/2013

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24 maggio 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio
Capasso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Con ricorso del 15 giugno 2009, l’Avv. Mauro Vaglio proponeva opposizione avverso la
cartella di pagamento n. 097 2009 00394408 82, emessa a seguito del verbale di
accertamento di violazione del Comune di Roma n. 23050474354 del 10 maggio 2005.
Il Giudice di pace dichiarava inammissibile il ricorso con ordinanza, depositata il 29 luglio
2009, motivando che l’opposizione ex articolo 22-23 della legge 689/81 avverso la cartella
esattoriale sarebbe stata proponibile solo ove fosse stato contestato il difetto di notifica del
verbale presupposto mentre, per i motivi dedotti dal ricorrente, sarebbe stato necessario
proporre l’opposizione ex art. 615 c.p.c.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione l’Avv.
Mauro Vaglio, sulla base di un unico motivo. Il Comune di Roma ha resistito con
controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo formulato il ricorrente ha censurato l’ordinanza impugnata per
violazione e falsa applicazione del primo comma dell’art. 23 L. 689/81, in relazione all’art.
360, n. 3, c.p.c., in quanto il giudice di Pace avrebbe, con ordinanza, dichiarato
l’inammissibilità del ricorso, non per dichiarare la tardività dello stesso, ma entrando nel
merito e dichiarando che le censure proposte avverso il provvedimento impugnato
andavano proposte con il rimedio dell’apposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. e
non attraverso l’opposizione prevista dalla legge n. 689/81. Ha chiesto, quindi, a questa
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corte di chiarire se, tenuto conto che l’ad. 23 della legge n. 689 del 1981, al 1° comma,
prevede che il giudice dichiari l’inammissibilità del ricorso con ordinanza solo nell’ipotesi in
cui il ricorso sia proposto oltre il termine previsto dal 1° comma dell’ad. 22, se è illegittima
o meno l’ordinanza di inammissibilità fondata su motivi diversi da quelli attinenti alla
tardività della proposizione del ricorso, che, invece, è stato depositato nel termine di 30

2. Ritiene il collegio che il ricorso, da qualificarsi ammissibile, è fondato nei termini che
seguono.
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Infatti, nella specie, risulta essere stata proposta, dinanzi al Giudice di pace di Roma,
un’opposizione a cartella esattoriale relativa ad un verbale di accertamento in tema di
violazioni al c.d.s. che era stato impugnato con ricorso al Prefetto, ragion per cui il titolo
avrebbe potuto essere costituito solo dalla successiva eventuale ordinanza-ingiunzione
(ove non vi fosse stata archiviazione). Il giudice di pace adito ha qualificato l’opposizione
come domanda ex art. 615 c.p.c. (ovvero come opposizione all’esecuzione),
dichiarandola, conseguentemente, inammissibile.
Orbene, tenuto conto di tale qualificazione e della circostanza che, al momento della
proposizione del ricorso, era ancora in vigore il testo dell’art. 616 c.p.c., come novellato
dall’art. 14 della legge n. 52 del 2006, che prevedeva la diretta ricorribilità in cassazione
della decisione di primo grado in tema di opposizione all’esecuzione, il ricorso, nella
specie, deve considerarsi ammissibile (cfr., ad es., Cass. n. 1031 del 2012, la quale ha,
altresì, osservato che, in proposito, non può aver rilievo la sopravvenuta abrogazione di
detta disposizione, prevista dall’art. 49, comma secondo, legge 18 giugno 2009, n. 69, in
virtù della disciplina transitoria di cui al combinato disposto dei commi primo e secondo
dell’art. 58 della stessa legge, considerandosi che, nella fattispecie, il giudizio in primo
grado era stato introdotto il 15 giugno 2009, ovvero allorquando la citata legge n. 69 del
2009 non era ancora entrata in vigore).
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giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Al riguardo deve, oltretutto, ribadirsi il principio che l’individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata
facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione
proposta con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla
qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e

avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile.
Ciò posto, considerando i motivi dedotti a sostegno del ricorso in primo grado, si ravvisa
l’illegittimità del provvedimento impugnato in questa sede (ed avente natura sostanziale di
sentenza), dal momento che, con la formulata opposizione, l’odierno ricorrente non aveva
inteso far valere motivi attinenti a vizi sostanziali della procedura esecutiva esattoriale,
bensì l’insussistenza delle condizioni per l’emissione dell’impugnata cartella esattoriale
che era stata fondata su un verbale di accertamento opposto in sede amministrativa,
senza che fosse stata adottata in seguito un’apposita ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.
Al riguardo si evidenzia che, in materia di violazioni connesse alla circolazione stradale, la
giurisprudenza di questa Corte ha univocamente chiarito che, ove il verbale di
accertamento della violazione del codice stradale sia stato ritualmente notificato e
l’interessato non abbia proposto opposizione al Prefetto ovvero al giudice ordinario nel
termine prescritto, il legislatore presume che il trasgressore rimasto inerte abbia inteso
manifestare, con il suo comportamento, la volontà di non opporsi alla sanzione irrogata e
di non volersi avvalere neppure del beneficio del pagamento in misura ridotta; ne
consegue, pertanto, che – divenuto il verbale non opposto titolo inoppugnabile – può
essere iniziata legittimamente l’esecuzione esattoriale i cui atti, e quindi, anche la cartella
esattoriale e/o l’avviso di mora, non possono più essere impugnati dal trasgressore per
denunciare violazioni di carattere procedimentale, né per contestare la propria
responsabilità o anche la sola entità della sanzione. Di contro, l’emissione di cartella
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tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere “ex post”, ad impugnazione

esattoriale in pendenza di ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento di
violazione al c.d. codice della strada (ai sensi dell’art. 203 dello stesso codice) deve
ritenersi illegittima per mancanza di esecutività di detto verbale nelle more della decisione
prefettizia, con la conseguenza che l’interessato è legittimato a proporre opposizione
contro la cartella esattoriale illegittimamente adottata ai sensi degli artt. 22 e 23 della I. n.

Cass. n. 17278 del 2005 e Cass. n. 22397 del 2009), che avrebbe dovuto presupporre la
preventiva notificazione di un’ordinanza-ingiunzione (invece omessa).
Deve, perciò, riaffermarsi il principio secondo cui, nel caso di ricorso al Prefetto avverso
il verbale di accertamento relativo a violazioni del c.d.s. 1992, non può essere
iscritta a ~o alcuna somma a titolo di sanzione e che, se nonostante ciò, sia stata
notificata una cartella per la sua esazione, il soggetto al quale è stato ingiunto il
pagamento può contestare la regolarità e la legittimità del procedimento di
formazione del titolo esecutivo con l’opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della
legge n. 689 del 1981 (nella loro versione “ratione temporis” applicabile nella
fattispecie), recuperando il decorso del termine per la sua proposizione dalla data di
notifica della cartella.
3. Alla stregua delle ragioni esposte deve, perciò, pervenirsi all’accoglimento del formulato
ricorso, con la conseguente cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della
causa all’Ufficio del giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante, che si
conformerà al principio precedentemente richiamato (e rivaluterà, quindi, la sussistenza
delle condizioni per rilevare l’eventuale fondatezza dell’opposizione come originariamente
proposta) e regolerà anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

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689/1981, nel termine decorrente dalla data della notifica della cartella medesima (cfr.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese
del presente giudizio, all’Ufficio del Giudice di pace di Roma, in persona di altro giudicante.

Così deciso nella camera di consiglio della 6″ Sezione civile in data 24 maggio 2013.

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