Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16027 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27080-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FANTONI BLU SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato PERSICHELLI CESARE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAPOMACCHIA SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2011 della COMM. TRIB. REG. FRIULI -VENEZIA

GIULIA, depositata il 05/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 70/09/11 della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di irrogazione di sanzioni n. 2004/7, con il quale l’Ufficio liquidava le imposte di registro, trascrizione e voltura dovute in relazione contratto definitivo di cessione d’azienda, come riqualificato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, stipulato da Genoma Manifatture S.p.A. e Fantoni Blu S.p.A.. Il difensore della controricorrente Fantoni Blu S.p.A. depositava copia della domanda di definizione della lite fiscale pendente proposta ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con allegata documentazione. All’udienza del 20.11.2019 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo con richiesta di informazioni all’Agenzia delle Entrate sulla regolarità del perfezionamento della definizione. Con nota del 12.10.2020, l’Agenzia delle Entrate proponeva istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che la Direzione Provinciale di Udine, in data 16.4.2020, aveva attestato la regolarità della definizione della lite tributaria, richiesta dal contribuente ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con il pagamento di quanto dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modifiche dalla L. n. 96 del 2017, allegando la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di versamento dell’Agenzia delle Entrate;

– L’Agenzia delle Entrate, con nota del 12.10.2020, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Udine ha dato atto della regolarità della domanda proposta dalla contribuente;

– Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, stabilisce che: “l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, nè è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2018;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA