Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16027 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5124-2013 proposto da:

PRO IN SRL, in persona del legale rappresentante sig.

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO PAPARO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUIGI BIONDARO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M.G., G.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA SERPIERI 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI

SEGNI, che le rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile;

– controricorrenti –

nonchè contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 813/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito l’Avvocato TOMMASO PAPARO;

udito l’Avvocato LUIGI BIONDARO;

udito l’Avvocato LUIGI MARSICO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso

e0Eondanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 2007 G.A., R.M.G. e R.P. intimavano alla conduttrice Ve Part S.r.l. sfratto (rette licenza) per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, innanzi al Tribunale di Verona, in relazione alle aree di loro proprietà destinate a discarica e concesse in locazione alla convenuta con contratto del 28 dicembre 2001, chiedendo la declaratoria della scadenza della locazione al 31 dicembre 2008 o, comunque, al 31 dicembre 2010.

Si costituiva la convenuta (originaria conduttrice) e interveniva volontariamente in giudizio la Pro In S.r.l. (nella qualità di attuale conduttrice, in quanto cessionaria del ramo d’azienda che trattava la gestione della discarica); entrambe sostenevano che la locazione in parola si era prorogata, in base a previsione pattizia, dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 2008 e, quindi, sarebbe venuta a scadere il 31 dicembre 2014, o, meglio, si era prorogata, dopo la scadenza del 31 dicembre 2008, per tutta la durata degli interventi di ampliamento e riqualificazione della discarica autorizzati dalla Regione Veneto.

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 28 giugno 2012, dichiarava che nella fattispecie era applicabile la disciplina dettata dalla L. n. 392 del 1978 per le locazioni ad uso non abitativo, sicchè, ritenuta nulla ex art. 79 della medesima legge la pattuizione diretta a limitare la durata del contratto a meno di sei anni, affermava che il contratto, venuto a scadere per la prima volta alla data del 31 dicembre 2004, si era rinnovato fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di disdetta.

Avverso tale decisione la Pro In S.r.l. proponeva impugnazione, cui resistevano le locatrici.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 28 giugno 2012, rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito la Pro In S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso G.A. e R.M.G..

R.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1322 e 1371 c.c., nonchè della L. n. 392 del 1978, art. 79, in combinato disposto con l’art 1339 c.c., ed infine delle disposizioni contrattuali”.

Ad avviso della ricorrente, la Corte di merito avrebbe “omesso di interpretare il contratto, violando i canoni ermeneutici (letterale e sistematico) nonchè il principio di buona fede, escludendo il diritto della conduttrice, espresso in contratto e ricavabile dalla causa concreta del negozio stesso, ad utilizzare il terreno fino all’esaurimento della potenziale ricettività del sito attrezzato a discarica”. Assume la Pro In S.r.l. che la Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare l’applicabilità della disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978 al contratto di locazione stipulato tra le parti, a considerare quindi nulla, ai sensi dell’art. 79 della predetta legge, ogni pattuizione diretta a limitare la durata del contratto, con automatica sostituzione, nel caso di specie, della durata prevista dall’art. 3 del contratto con quella minima legale pari a sei anni, e a ritenere, pertanto che, a prescindere dall’interpretazione della clausola n. 5 in tema di impossibilità di riconsegna del fondo, il contratto in questione, scaduto una prima volta il 31 dicembre 2004, si era poi rinnovato sino alla scadenza del 31 dicembre 2010. Sostiene altresì la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe viziata perchè avrebbe fatto cattivo governo dei principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di atipicità del contratto di locazione avente come causa concreta la messa a disposizione di un fondo per esercitare sullo stesso l’attività – di pubblico interesse – di conferimento di rifiuti (discarica).

Deduce la Pro In S.r.l. che le parti avevano convenuto una durata contrattuale (dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002) di quattro anni (art 3 del contratto), una proroga di sei anni qualora le circostanze fossero tali da rendere impossibile la restituzione dei fondi locati (art. 5 del contratto) o una durata ulteriore, “oltre la proroga di cui all’art. 5”, per il periodo necessario a completare l’utilizzo della discarica (art. 6 del contratto). Rappresenta la ricorrente che la causa concreta del contratto consisteva nella messa a disposizione di un’area adibita a discarica per effettuare sulla stessa le opere prescritte dalle competenti autorità per la bonifica e la sicurezza del sito e al riguardo sarebbero state effettuate importanti ed onerose opere, sicchè in tale situazione sarebbe erronea un’interpretazione del contratto in questione in base alla quale sia possibile riconoscere al concedente la facoltà di risolvere il contratto prima che sia esaurita la potenziale ricettività del sito attrezzato a discarica, in quanto in tal modo si determinerebbe fra le parti uno stravolgimento della causa concreta del contratto e uno squilibrio contrattuale inaccettabile. Inoltre, ad avviso della Pro In S.r.l., se è pur vero che la L. n. 392 del 1978 prevede la durata minima contrattuale di sei anni non prevede tuttavia un divieto di durata superiore o “aperta” come previsto nel contratto di cui si discute in causa.

1.1. Il motivo è infondato.

Si osserva che correttamente la Corte di merito ha ritenuto applicabili al contratto in questione le norme sulla locazione e in particolare la L. n. 392 del 1978, art. 79, facendo corretta applicazione dei principi affermati a tale riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 26/11/2002, n. 16679; Cass. 1/04/2011, n. 7557) e ha, conseguentemente, determinato la scadenza dello stesso; si evidenzia, inoltre, che la tesi della ricorrente non è avvalorata dalle clausole contrattuali da essa richiamate e riportate in ricorso, il cui senso letterale rivela con chiarezza e univocità la comune intenzione delle parti circa la durata certa e determinata del contratto e l’obbligo di restituzione delle aree alla scadenza del contratto, sicchè in claris non fit interpretatio.

2. Con il secondo motivo, rubricato “error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia su espressa domanda della ricorrente Pro In S.r.l.”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non si sia pronunciata sulla domanda da essa proposta e volta alla declaratoria dell’intervenuta proroga del contratto in parola “ex art. 6, lett. a) dello stesso a far data da (…) gennaio 2009 per tutta la durata degli interventi di ampliamento e riqualificazione ambientale della discarica autorizzati dalla Regione Veneto con delibera della Giunta regionale Veneto n. 1923704 e successiva deliberazione n. 3301104, con facoltà, completati gli interventi, di accedere alla discarica al fine di effettuare tutte le attività di manutenzione e controllo previste dalla fase di post – chiusura della discarica stessa”.

2.1. Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado; la violazione non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su un argomento che totalmente prescinda dalla censura o necessariamente ne presupponga l’accoglimento o il rigetto: infatti nel primo caso l’esame della censura è inutile, mentre nel secondo essa è stata implicitamente considerata (Cass. 19/05/2006, n. 11756; Cass. 25/09/2012, n. 16254; Cass. 23/09/2004, n. 19131).

Nella fattispecie all’esame la Corte di merito, confermando la decisione del Tribunale che ha individuato la scadenza del contratto di cui si discute in causa alla data del 31 dicembre 2010 e rigettando l’istanza istruttoria proposta dall’appellante, perchè irrilevante, ha implicitamente rigettato la domanda in relazione alla quale si lamenta l’omessa pronuncia e disatteso, quindi, il motivo d’appello che a tale domanda si riferiva e che la parte ricorrente, in sostanza, ritiene non valutato.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, a 228, art. 1, comma 7, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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