Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16026 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28003/2015 R.G. proposto da:

P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Rinaldo Saiu, con

domicilio eletto in Roma, via U. Bartolomei, n. 23, presso lo studio

dell’Avv. Stefania Saraceni;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BONARCADO;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari depositata il

27 ottobre 2014; n. 582/14;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. P.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione da lui proposta avverso il lodo pronunciato il 9 maggio 2007 dal collegio arbitrale nominato per la risoluzione della controversia insorta tra il ricorrente ed il Comune di Bonarcado in ordine alla liquidazione del compenso professionale dovuto per un incarico di progettazione.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

2. Preliminarmente, si rileva che il ricorso, pur avendo ad oggetto una sentenza depositata successivamente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi tempestivo, nonostante l’avvenuta notificazione entro l’anno dal deposito in cancelleria del provvedimento impugnato, non trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dall’art. 46, comma 17, della predetta legge: poichè, infatti, la domanda di arbitrato è stata proposta il 22 febbraio 2006, il procedimento deve considerarsi iniziato in data anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 cit., e pertanto, ai sensi della disposizione transitoria dettata dall’art. 58, comma 1, è soggetto alla disciplina prevista dal testo originario dell’art. 327 cit..

3. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso l’impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto, senza considerare che le clausole compromissorie, stipulate in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, continuavano ad essere assoggettate alla disciplina previgente, la quale, subordinando la predetta facoltà ad un’adeguata manifestazione di volontà delle parti, consentiva di ravvisare nel silenzio delle stesse il sintomo di una tacita volontà di ammettere l’impugnabilità del lodo per il vizio in questione.

3.1. Il motivo è infondato.

Nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per nullità, la sentenza impugnata non si è affatto discostata dal principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui le modifiche apportate all’art. 829 c.p.c., dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sono volte a delimitare l’ambito dell’impugnazione del lodo come riflesso della nuova disciplina dell’accordo arbitrale, laddove le convenzioni concluse prima della entrata in vigore delle stesse continuano ad essere regolate dalla legge previgente, che prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione della legge sostanziale, a meno che le parti non avessero stabilito diversamente (cfr. Cass., Sez. Un., 9/05/2016, n. 9284; Cass., Sez. 1, 3/06/2014, n. 12379; 19/04/2012, n. 6148).

Rilevato, infatti, che l’impugnazione aveva ad oggetto un lodo arbitrale pronunciato sulla base di due clausole compromissorie stipulate rispettivamente il 30 dicembre 1993 ed il 7 aprile 1994, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la fattispecie restasse disciplinata dall’art. 829 c.p.c., nella formulazione anteriore non solo alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, ma anche a quelle previste dalla L. 9 gennaio 1994, n. 25, art. 21, la quale, allo stesso modo del testo introdotto da quest’ultima disposizione, prevedeva anch’essa in via generale l’impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, facendo salva l’ipotesi in cui le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha peraltro escluso l’ammissibilità dell’impugnazione, rilevando da un lato che le clausole compromissorie contenevano per l’appunto un’espressa previsione di non impugnabilità del lodo, ed osservando dall’altro che le censure proposte dal ricorrente riflettevano essenzialmente la violazione della disciplina dettata dal capitolato d’oneri approvato con D.M. n. 54 del 1996, e quindi l’inosservanza di norme di diritto.

L’accertamento specificamente compiuto dalla Corte di merito in ordine al contenuto delle clausole compromissorie è di per sè sufficiente a smentire l’affermazione del ricorrente, secondo cui il silenzio serbato dalle parti in ordine all’impugnabilità del lodo avrebbe dovuto essere interpretato come una tacita manifestazione della volontà di consentirne l’impugnazione per violazione delle norme di diritto: se è vero, infatti, che sotto la vigenza dell’art. 829 c.p.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non era la predetta volontà a richiedere un’esplicita dichiarazione delle parti, ma quella contraria alla deducibilità del predetto vizio, è anche vero, però, che nella specie, come rilevato dalla sentenza impugnata, le parti avevano inteso appunto escludere l’operatività della regola generale, come consentito in via derogatoria proprio del cit. art. 829, comma 2. Quanto al rilievo conclusivo della sentenza impugnata, secondo cui l’impugnabilità del lodo per violazione delle norme di diritto avrebbe dovuto essere esclusa anche alla stregua della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, non essendo tale facoltà prevista espressamente dalle clausole compromissorie, la precedente esclusione dell’applicabilità della nuova disposizione consente di ravvisare in tale affermazione un mero obiter dictum, ininfluente ai fini della decisione, e quindi non censurabile in questa sede, per difetto d’interesse.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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