Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16026 del 09/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15453-2017 proposto da:
PRADA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA
39, presso lo studio dell’avvocato EREDE STUDIO BONELLI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO VILLA e LAURA EUGENIA
MARIA SALVANESCHI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8194/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. – Prada S.p.a., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 8194/9/2016, depositata il 12 dicembre 2016, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione del provvedimento di diniego di disapplicazione sull’istanza presentata dalla contribuente ex D.P.R. n. 917 del 1986, art. 167;
– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – la ricorrente, con l’adesione di controparte, ha rinunciato al ricorso spiegando il sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla definizione della fattispecie controversa sulla base di accordo perfezionatosi tra le parti;
– alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del processo;
2. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo all’adesione espressa dalla parte intimata e, per di più, allo stesso difetto di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate;
– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021