Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16026 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11361-2013 proposto da:

L.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TURNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO LAGHI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D., GU.AL., GA.GI., P.A.,

L.R.F., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 289/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 28 ottobre 1988 il Tribunale penale di Castrovillari condannava per il reato di cui all’art. 324 c.p. T.D., Ga.Gi., P.A., G.G. e L.R.F. per avere, quali componenti della Giunta Municipale del Comune di (OMISSIS), assunto due persone come bidello e netturbino per soddisfare interessi privati, senza motivazione e senza seguire la procedura di concorso; li condannava altresì al risarcimento dei danni alla parte civile L.F., rimettendo le parti davanti al giudice civile per la loro liquidazione.

La sentenza venne confermata, salva la concessione del beneficio della non menzione, dalla Corte d’appello penale di Catanzaro con sentenza del 14 ottobre 1991; e il ricorso contro quest’ultima fu rigettato dalla Cassazione penale con sentenza del 10 aprile 1992.

Con atto di citazione del 23 giugno 1992 il L. conveniva quindi i condannati davanti al Tribunale civile di Castrovillari, chiedendo la liquidazione del proprio danno patrimoniale corrispondente al trattamento economico, previdenziale e pensionistico che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto lui in luogo delle due persone assunte dai condannati, nonchè la liquidazione del proprio danno morale; i convenuti si costituivano, resistendo.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 10 dicembre 2002, rigettava la domanda attorea.

Contro tale sentenza il L. proponeva appello, che, con sentenza del 5 marzo-28 marzo 2012, la Corte d’appello civile di Catanzaro rigettava.

Ha presentato quindi ricorso il L., sulla base di due motivi, il primo denunciante, ex art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., artt. 2909 e 2043 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazionale, e il secondo denunciante, ex art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazionale in ordine ai criteri di valutazione del danno morale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è parzialmente fondato.

3.1 E primo motivo – che come si è visto denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p., artt. 2909 e 2043 c.c., nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c. c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazionale – adduce che il giudice di secondo grado ha respinto l’appello ponendosi in contrasto con l’accertamento definitivo del giudice penale che – dovendosi tenere conto non solo del contenuto del dispositivo, ma pure di quello della motivazione per comprendere l’oggetto del giudicato da lui prodotto – avrebbe creato giudicato sull’esistenza del danno, sulla sua definizione, sul suo contenuto e sul nesso eziologico con la condotta criminosa, così da venire a integrare una fattispecie riconducibile all’art. 654 c.p.p., che avrebbe precluso al giudice civile le indagini sulla concretezza del danno e sulla sua connessione causale con l’illecito. Avrebbe inoltre errato il giudice di secondo grado nel negare all’attuale ricorrente un diritto soggettivo, attribuendogli solo un interesse legittimo, in quanto il noto arresto S.U. 500/1999 ha chiarito che la domanda di risarcimento di danni si fonda comunque su un diritto. Inoltre, la Giunta Comunale del Comune di (OMISSIS) non avrebbe goduto di alcun arbitrio nello scegliere chi assumere, e il giudice penale ha accertato il “maggior diritto del L. di essere assunto (si nota, per inciso, che per sopraggiunti limiti di età, l’attuale ricorrente non avrebbe più potuto essere assunto quando fu instaurato il giudizio per la liquidazione del danno). La condotta dei condannati avrebbe causato quindi un danno concreto al ricorrente, cioè la perdita del posto di lavoro; e anche qualora per rinnovare il procedimento di assunzione si fosse riaperto il concorso cui avrebbero potuto partecipare altri, ciò sarebbe pur sempre derivato dalla suddetta condotta criminosa.

Il motivo, per quanto concerne il suo profilo di denuncia di violazione di legge, deve essere anzitutto riqualificato dal giudice di legittimità (sul potere, espressione del noto principio jura novit curia, di riqualificazione del motivo del ricorso rubricato in difformità dal reale contenuto – se questo rimane comunque nell’ambito tassativo di cui all’art. 360 c.p.c.c.p.c., comma 1 – per valutarlo poi nella sua effettiva sostanza, id est sulla non vincolatività della configurazione della rubrica del motivo v. p. es. Cass. sez. 2, 21 gennaio 2013 n. 1370, Cass. sez. 5, 3 agosto 2012 n. 14026 e Cass. sez.1, 30 marzo 2007 n. 7981).

Il ricorrente lo rapporta, in relazione all’accertamento passato in giudicato del giudice penale, all’art. 654 c.p.p. Questo però non attiene a quanto si adduce nel motivo, che si fonda non sull’accertamento di fatti materiali rilevanti ai fini della decisione penale da parte del giudice penale – accertamento che, una volta passato in giudicato, la suddetta norma disciplina quanto all’incidenza in altri giudizi non penali in genere -, nè, d’altronde, sull’accertamento di un reato e della sua commissione da parte del condannato come incidente, una volta passato in giudicato, ex art. 651 c.p.p. in un giudizio civile (o amministrativo) specificamente diretto alle restituzioni e al risarcimento del danno instaurato nei confronti del condannato stesso. Il contenuto del giudicato, nel caso in esame, pur prendendo le mosse, logicamente, dal pregiudiziale accertamento dell’esistenza del reato e della sua commissione da parte dei condannati, concerne tuttavia direttamente l’azione civile che è stata esercitata dinanzi al giudice penale ex art. 74 c.p.p. e ex art. 185 c.p., e sulla quale il giudice penale ha deciso nei limiti dell’art. 539 c.p.p., comma 1.

Nel caso in esame, in effetti, non si è creato un giudicato penale cui siano riconducibili effetti sull’azione civile integralmente proposta davanti al giudice civile. Si è invece raggiunto essendosi avvalso l’attuale ricorrente della facoltà di agire ai sensi dell’art. 74 c.p.p. nell’ambito del giudizio penale – come si verrà a constatare un giudicato parziale sull’azione civile ex art. 185 c.p. da parte del giudice penale, che ha pronunciato una condanna generica sul danno patrimoniale, devolvendone la liquidazione al giudice civile.

3.2 Il contenuto di una condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1, passata in giudicato deve essere chiarito nelle sue caratteristiche generali, non coincidenti con quelle del giudicato di cui all’art. 651 c.p.p., che prescinde dall’esercizio di un’azione civile dinanzi al giudice penale, prevedendo il suo esercizio – su cui appunto incide il giudicato nelle modalità da tale art. regolate – direttamente e completamente dinanzi al giudice civile.

Per determinare, invero, il contenuto della condanna generica ex art. 539 la giurisprudenza di legittimità civile ha aderito, fondamentalmente, alla interpretazione restrittiva scelta dalla giurisprudenza di legittimità penale, già per l’analogo istituto rinvenibile nel codice di rito abrogato all’art. 489 c.p.p., nel senso dell’esclusione dell’obbligo per il giudice penale di operare un accertamento fattuale in ordine all’azione civile e nel senso invece della sostanza di declaratoria juris che attesta la decisione a un livello di mera potenzialità, devolvendo quindi al giudice civile l’integrale accertamento della concreta esistenza di un danno risarcibile eziologicamente connesso con l’illecito in questione (ex plurimis v. da ultimo Cass.pen. sez.3, 23 marzo 2015 n. 36350: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell’esistenza – desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità – di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, restando perciò impregiudicato l’accertamento riservato al giudice civile sulla liquidazione e l’entità del danno, ivi compresa la possibilità di escludere l’esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all’evento illecito”). E l’accertamento proprio di tale condanna generica è circoscritto pure dalla giurisprudenza civile alla mera potenzialità dannosa del fatto e alla configurabilità astratta del nesso eziologico: la quale condanna, pur presupponendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla parte civile, non esige alcun accertamento sull’esistenza concreta del danno risarcibile, ma postula solo l’accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza del nesso causale tra questo e il danno, rimanendo pienamente salva nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell’esistenza di danno eziologicamente connesso con un reato, inglobando dunque detto giudizio anche l’an; e da ciò discende l’assenza di alcun vincolo di giudicato come conseguenza della condanna generica (così, ex multis nella giurisprudenza di legittimità civile, Cass. sez. 3, 26 febbraio 1998 n. 2127, Cass. sez. 3, 8 novembre 1994 n. 9261 e Cass.sez. 3, 8 marzo 1991 n. 2459). Limitazione, questa, che esprime pure il significato dell’art. 278 c.p.c. nel caso in cui sia stata proposta al giudice civile soltanto una domanda di condanna generica (v. per tutti Cass. sez. lav., 24 aprile 2014 n. 9290, per cui se chi ha patito un illecito aquiliano chiede condanna generica sull’an riservando ad altro giudizio l’accertamento del quantum, quest’ultimo accertamento sarà del tutto autonomo rispetto al primo, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento non lo vincola nè sull’esistenza del credito nè sulla proponibilità della domanda).

3.3 Non si può, tuttavia, non considerare che questa potenzialità dell’accertamento non deriva come obbligo per il giudice penale dall’art. 539, in combinato disposto con l’art. 538 c.p.p. Avendo il legislatore consentito l’introduzione dell’azione civile nel processo penale, al giudice penale è stato logicamente conferito il potere di decidere completamente sull’azione suddetta, con l’unica eccezione della previsione per la liquidazione della competenza di altro giudice (art. 538, secondo comma). La condanna generica viene pronunciata “se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno” (art. 539, comma 1). E’ dunque legittimo che il giudice penale, pur non giungendo a una condanna integrale inclusiva della liquidazione, oltrepassi i limiti di un accertamento, per così dire, potenziale, id est diretto a una mera declaratoria juris, così da giungere invece a un accertamento fattuale concreto dell’an del danno e della sua concreta connessione causale con l’illecito. Se a ciò perviene, questo plus additivo all’ordinario contenuto della condanna generica non vi è ragione per escluderlo dal giudicato, con ogni conseguenza che, come giudicato civile esterno, esso può esplicare sulla decisione del giudice, ovviamente civile, cui viene devoluto l’accertamento del quantum.

La giurisprudenza civile di questa Suprema Corte ha in tal senso puntualizzato l’interpretazione “classica” del contenuto della condanna generica, precisando che, se il giudice penale (e ciò si è ritenuto valevole pure per il giudice civile adito con domanda di condanna generica) ha deciso non solo statuendo sulla potenzialità dannosa del fatto e sul nesso eziologico in astratto, ma anche accertando e statuendo sull’esistenza in concreto del danno e del nesso causale con l’illecito, valgono sul punto i principi del giudicato (così Cass. sez. 3, 11 gennaio 2001 n. 329; conforme Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 16113; corrobora la configurabilità di un giudicato esterno sull’esistenza del danno civile proveniente da giudice penale il caso, seppure non identico, affrontato da S.U. 25 febbraio 2010 n. 4549, per cui il giudicato di condanna ex art. 651 – prescindendo quindi dall’introduzione nel processo penale dell’azione civile – può accertare anche l’esistenza del diritto al risarcimento del danno se il fatto avente rilevanza penale si configura come reato di danno, essendo allora l’accertamento dell’esistenza del danno implicito nell’accertamento del fatto-reato e non più suscettibile di accertamento negativo o positivo in sede civile, se non con riferimento ai soggetti che lo abbiano subito e alla sua misura).

3.4 Dopo questa sintesi della corretta interpretazione della valenza della condanna generica sull’azione civile emessa dal giudice penale come giudicato esterno rispetto al giudizio civile sul quantum del danno, dato atto che il contenuto effettivo del giudicato deve essere dal giudice di merito evinto non solo dal dispositivo ma eventualmente pure dalla motivazione (così, in motivazione, la citata Cass.sez.3 11 gennaio 2001 n. 329; e tra gli arresti più recenti Cass. sez.1, 20 novembre 2014 n. 24749 – per cui appunto la portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza ed eventualmente nella motivazione che la sorregge – e Cass. sez.6-5, 16 gennaio 2014 n. 769 che pure sottolinea l’incidenza del contenuto della motivazione -), occorre esaminare che cosa la corte territoriale ha ritenuto essere stato accertato con il giudicato esterno in questione.

La corte territoriale, anzitutto, ha riconosciuto che il Tribunale – come lamentava l’appellante aveva reputato che il giudice penale avesse accertato solo la potenziale dannosità del fatto e la sussistenza in astratto del nesso di causalità con la condotta criminosa (vale a dire, aveva interpretato nella misura minima la portata del giudicato esterno derivante dalla condanna generica), non esonerando quindi l’attore – che era stato parte civile nel giudizio davanti al giudice penale – “dall’onere di provare il danno derivante da reato ed il nesso di causalità tra condotta illecita ed il danno”. Ma la corte si distoglie dalla posizione assunta dal primo giudice, non la condivide e dichiara che la condanna generica, nel caso in esame, era passata dalla potenzialità alla concretezza, accertando l’esistenza del danno e il nesso causale di questo con l’illecito. Tale riconoscimento emerge senza incertezze dalla seguente frase (rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata, a pagina 7, e che si riporterà per intero in fra) che ha Come soggetto il giudice penale: “se avesse…accertato (come ha fatto) l’esistenza del danno ed il nesso di causalità con la condotta illecita”.

Non può non ricordarsi, a questo punto, che la doglianza dell’appellante consisteva nel rilievo che l’impostazione del giudice di primo grado sarebbe stata corretta solo laddove il giudice penale si fosse limitato ad accertare la potenziale dannosità del fatto e la sussistenza in astratto del nesso di causalità, e non quindi nel caso in esame ove il giudice penale, a suo avviso, aveva appunto accertato e statuito l’esistenza del danno da mancata assunzione e del relativo nesso causale con l’illecito, per cui il giudice civile avrebbe dovuto limitare la sua indagine alla liquidazione del danno (v. motivazione della sentenza impiugnata, pagina 6). E la corte riconosce che il giudice penale ha effettivamente accertato sia l’esistenza del danno sia il nesso causale con l’illecito, e non pone in discussione che anche su questo si sia formato giudicato, richiamando anzi giurisprudenza in tal senso (tra cui la citata Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 16113).

3.5 Quel che invece il giudice d’appello interpone tra il proprio conclusivo convincimento e la fondatezza del motivo di gravame è la rilevanza di un siffatto giudicato.

Osserva quindi: “ritiene la Corte che la problematica da risolvere nel caso concreto non sia quella di stabilire se il giudice penale si fosse limitato a stabilire la potenzialità dannosa del reato o se avesse, invece, accertato (come ha fatto) l’esistenza del danno ed il nesso di causalità con la condotta illecita, ma piuttosto quello di stabilire se “i danni da mancata assunzione” cui genericamente fa riferimento il giudice penale, senza ulteriori specificazioni quanto al suo contenuto, consistano o meno nella perdita delle retribuzioni e delle prestazioni previdenziali” (motivazione, pagina 7). Perciò, secondo la corte, non essendo stata accertata nè dichiarata l’illegittimità della delibera che aveva assunto gli altri due concorrenti, non essendo stato accertato nè dichiarato l’obbligo del Comune di assumere invalidi, e non essendo stato, infine, accertato nè dichiarato che il L. aveva i requisiti di legge per l’assunzione tutte questioni semmai da devolvere al giudice amministrativo -, e anzi avendo il Tribunale penale rilevato che il L. “per grado d’invalidità, età e carico di famiglia era da preferire ai due favoriti non fosse altro che per motivi umanitari e di sostanziale giustizia distributiva”, il “giudicato penale” nel caso in esame non si è “esteso” alla sussistenza del danno ingiusto inteso come lesione del diritto di percepire il trattamento economico e previdenziale derivante dall’assunzione, onde la condotta illecita dei condannati non ha leso il diritto del L. ad essere assunto dalla pubblica amministrazione, verso la quale, peraltro, tale diritto non sussiste, potendosi configurare esclusivamente o interesse legittimo o mera aspettativa o diritto di partecipazione al concorso. Conclude pertanto la corte che la perdita del trattamento retributivo, previdenziale e pensionistico non è un danno direttamente riconducibile alla condotta criminosa accertata nel giudicato penale, conseguentemente rigettando, in difetto di allegazione di altri danni patrimoniali, la domanda di risarcimento di danno patrimoniale.

Ammesso il giudicato, dunque, la corte, sotto lo schermo della irrilevanza, smonta il giudicato.

Il giudice d’appello scinde completamente la condotta criminosa dei condannati dal danno patrimoniale di cui l’appellante pretende risarcimento, infrangendo così l’appena riconosciuto giudicato sul nesso causale tra l’illecito e il danno, nonchè sull’esistenza del danno stesso. Riapre una porta chiusa la corte territoriale, valutando essa stessa le conseguenze della condotta criminosa, nel senso che la delibera di assunzione degli altri due concorrenti (nella cui emissione è consistito il reato) non danneggiò il L., e aggiungendo che il danno di cui si è occupato il giudice penale danno non è, non essendo ingiusto, vale a dire non esiste il danno.

In tal modo, ha violato la corte territoriale il giudicato esterno sull’esistenza del danno civile patrimoniale delle conseguenze economiche della non assunzione e sulla sua origine causale nel reato commesso dai condannati. E il giudicato ovviamente prevale sugli altri profili giuridici, anche su quelli (come si è visto, la giurisdizione del giudice amministrativo e la pretesa mancata utilizzazione dei canoni normativi nell’identificazione del danno ingiusto) che la corte territoriale, nella impugnata sentenza, miscela per demolirlo, perchè significa raggiungimento di decisione definitiva in ordine al suo contenuto.

La doglianza del ricorrente espressa nel primo motivo, in conclusione e assorbiti gli ulteriori argomenti in esso versati, risulta fondata.

3.6 Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043e 2059 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio motivazionale in ordine ai criteri di valutazione del danno morale.

Ammette il ricorrente che il danno non patrimoniale deve essere provato come ogni altro danno, costituendo un danno-conseguenza, per cui “la parte lesa dovrà vedere dimostrata nel giudizio penale sia l’esistenza del fatto illecito, che l’esistenza del pregiudizio subito, rimettendosi poi al giudice per la concreta determinazione e concretizzazione del danno”, che sarebbe peraltro necessariamente equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. e quindi rapportata a criteri come la gravità del reato, l’intensità delle sofferenze della vittima, le condizioni personali e sociali di questa. Ma a ciò viene aggiunto che il giudice d’appello avrebbe, nel caso in esame, omesso di considerare che la lesione di ogni posizione altrui provoca danno, e che il L. avrebbe provato il danno con “ampia prova documentale”. Rimarca inoltre il ricorrente che è stata disposta c.t.u., e giunge a concludere che il danno morale non presupporrebbe “alcun accertamento specifico”, dovendosi commisurare “esclusivamente alla offensività dei fatti commessi, quali risultano dalla pronuncia di condanna”.

Premesso che il reato oggetto del giudicato penale nel caso in esame, cioè l’interesse privato in atti d’ufficio – ora abrogato – incentrava la sua offensività su beni riconducibili esclusivamente alla pubblica amministrazione – quali il buon funzionamento, l’obiettività/imparzialità e il prestigio – e non a un privato (uniforme in tal senso è stata la giurisprudenza di legittimità penale: Cass. sez. 6, ord. 11 maggio-30 settembre 1971 n. 2647; Cass. sez. 6, 22 febbraio-28 maggio 1984 n. 4945; Cass. sez. 6, 8 maggio-23 giugno 1984 n. 6005; Cass. sez. 6, 12 dicembre 1984-6 febbraio 1985 n. 1256; Cass.sez. 6, 28 settembre-16 novembre 1987 n. 11638; Cass. sez. 6, 17 novembre 1989-14 marzo 1990 n. 3569), per cui non è certo configurabile come reato di danno nei confronti appunto di quest’ultimo, deve darsi atto che lo stesso ricorrente argomenta il suo motivo in modo contraddittorio, prendendo le mosse dalla equiparabilità, al fini della prova, del danno morale con ogni altro tipo di danno per concludere poi asserendo che per il danno morale non occorre accertamento specifico, essendo insito nella offensività del reato. Conclusione che, oltre ad essere appunto contraddittoria, non è corretta: come ha affermato il giudice d’appello, il danno morale non è in re ipsa – e ciò neppure nel caso in cui l’illecito da cui dovrebbe discendere sia un reato (Cass. sez. 3, ord. 12 aprile 2011 n. 8421, citata anche dalla corte territoriale; si prescinde qui dall’analisi, come si è appena visto non pertinente, del reato di danno) – in quanto non costituisce un danno-evento, bensì un danno-conseguenza al pari del danno patrimoniale (da ultimo, Cass. sez. 3, 3 luglio 2014 n., 15240), da ciò discendendo che la sua esistenza deve essere debitamente allegata e provata,, quantomeno a mezzo di presunzioni semplici (oltre agli arresti appena citati, cfr. Cass. sez. 3, 18 novembre 2014 n. 24474; Cass. sez. 6-1, ord.24 settembre 2013 n. 21865; Cass. sez. 63, 28 febbraio 2013 n. 5096; Cass. sez. lav., 14 maggio 2012 n. 7471; Cass.sez. lav., 21 marzo 2012 n. 4479; Cass. sez. 3, 16 febbraio 2012 n. 2228; Cass. sez. 3, 21 giugno 2011 n. 13614; Cass.sez.3 13 maggio 2011 n. 10527; Cass. sez. 1 18 settembre 2009 n. 20143).

Nel caso in esame, però, lo stesso ricorrente non adduce di avere effettuato specifiche allegazioni sul danno morale, e le prove che nel suo motivo richiama sono di assoluta genericità (afferma soltanto di avere “nel corso del primo giudizio di merito…fornito ampia prova documentale”: ricorso, pagina 25) o comunque di evidente pertinenza al danno patrimoniale (nello stesso passo della motivazione, invoca infatti la c.t.u. espletata, specificandola però come “consulenza tecnica nella quale i vari dati del calcolo sono stati puntualmente documentati”). E non a caso, infatti, le argomentazioni del motivo sfociano, come si è visto, nell’asserto che il risarcimento del danno morale “non presuppone, peraltro, alcun accertamento specifico”.

Il secondo motivo, pertanto, non risulta accoglibile.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo, rigettandosi il secondo; e nei limiti corrispondenti deve essere cassata la sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo motivo, e cassa limitatamente la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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