Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16025 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 12/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25447/2015 R.G. proposto da:

A.P. e Z.M., rappresentati e difesi

dall’Avv. Pietro Schiavone, con domicilio in Roma, corso Trieste, n.

109, presso lo studio dell’Avv. Donato Mondelli;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MANFREDONIA;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari depositata il 21

marzo 2014; N. 585/14;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha accolto l’opposizione alla stima proposta da A.P. e Z.M. nei confronti del Comune di Manfredonia, determinando in Euro 18.850,08 l’indennità dovuta agli attori per l’espropriazione di un fondo sito alla località (OMISSIS), e riportato in Catasto al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS);

che avverso la predetta sentenza l’ A. e lo Z. hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo;

che il Comune non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, a sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, osservando che, nel determinare il valore della superficie espropriata, la Corte di merito non ha indicato le ragioni che l’hanno indotta a preferire, tra i metodi estimativi adottati dal c.t.u., quello sintetico-comparativo rispetto a quello analitico-ricostruttivo, più rispondente alla realtà fattuale ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia, contraddistinta dall’avvenuto superamento del principio che attribuiva rilevanza all’edificabilità di fatto;

che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile mediante il ricorso per cassazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituisce espressione della volontà del legislatore di ridurre al minimo costituzionale l’ambito del sindacato spettante al Giudice di legittimità in ordine alla motivazione della sentenza;

che, in tale contesto, restringendosi l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, deve escludersi la possibilità di estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 360, comma 1, n. 5 cit. al di fuori delle ipotesi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, in cui la motivazione sia inficiata dalla totale pretermissione di un fatto storico idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, oppure manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, o ancora formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6, 20/11/2015, n. 23828; 8/10/2014, n. 21257);

che con particolare riguardo all’ipotesi in cui, come nella specie, la sentenza impugnata abbia recepito le conclusioni del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, le lacune argomentative o le carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione in tanto possono dar luogo ad un vizio di motivazione deducibile come motivo di ricorso per cassazione, in quanto si traducano nell’omessa considerazione di un dato fenomenico determinante o in una palese devianza dalle nozioni correnti della disciplina scientifica applicata, di cui il ricorrente ha l’onere d’individuare le fonti, non risultando invece sufficiente la mera inadeguatezza o contraddittorietà delle argomentazioni svolte;

che nella specie, avuto riguardo all’eguale validità scientifica dei metodi di stima adottati dal c.t.u. ai fini della determinazione del valore di mercato dell’immobile espropriato, non è pertanto deducibile come vizio di motivazione la mera preferenza accordata dalla Corte di merito al risultato ottenuto attraverso l’utilizzazione del metodo sintetico-comparativo, rispetto a quello raggiunto con il metodo analitico-ricostruttivo, non potendosi attribuire alcun rilievo, in particolare, alla asserita inadeguatezza delle ragioni addotte a sostegno della predetta scelta, suscettibile al più di tradursi nell’insufficienza della motivazione;

che ininfluente deve ritenersi, al predetto fine, l’affermata erroneità della superficie edificabile presa in considerazione dalla Corte di merito, non avendo quest’ultima ignorato i risultati delle indagini svolte al riguardo dal c.t.u., ma avendo puntualmente indicato le ragioni del proprio dissenso dalla relazione di consulenza, sì da potersi escludere che la sentenza impugnata abbia trascurato una circostanza determinante ai fini della decisione;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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