Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16025 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 09/06/2021), n.16025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8758/2017 R.G. proposto da:

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso

dall’avv. Maria Laura Consolazio dell’Avvocatura Regionale, con cui

elett.te domicilia in Roma, alla via Poli n. 29, presso l’ufficio di

rappresentanza della Regione Campania, come da procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.CE. S.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso

dall’avv. Demetrio Fenucciu, elett.te domiciliato in Roma, al V.le

Vaticano n. 48, come da procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 495/48/2017 della CTR della Campania,

depositata il 24/1/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2

febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano;

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 495/48/2017, depositata il 24 gennaio 2017, non notificata, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 3788/9/2016 della CTP di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione della nota con cui la Regione Campania chiedeva alla società MA.CE. S.r.l., esercente attività estrattiva nel Comune di (OMISSIS), il pagamento dei contributi estrattivi L. R. n. 15 del 2005, ex art. 17, ed L. R. n. 1 del 2008, ex art. 19, in riferimento all’annualità 2011;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo i tributi ancora vigenti; la CTR, in riforma della decisione di primo grado, aveva qualificato i contributi come tributi di scopo, in quanto finalizzati a sostenere spese per la realizzazione di specifiche opere pubbliche, quali i lavori di completamento dell’aeroporto di Pontecagnano per il tributo ex art. 17 cit., e ad alimentare per il 50% il Fondo per la eco sostenibilità e per il restante 50% a finanziare, tra l’altro, lavori di recupero ambientale, per il tributo ex art. 19 cit., e per l’effetto ritenuto i provvedimenti impositivi carenti di motivazione in ordine alla perdurante necessità del prelievo ed alla effettiva destinazione delle somme alle opere indicate;

4. avverso la sentenza di appello la Regione Campania proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 30 marzo 2017, affidato a due motivi; la società contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la ricorrente Regione deduce la violazione e falsa applicazione della L. R. Campania n. 15 del 2005, art. 17 e della L. R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che rispetto a tali articoli risultava pendente una questione di legittimità costituzionale, che tali tributi non potevano qualificarsi imposte di scopo, che possono essere istituite dal 2007 solo dai Comuni L. n. 296 del 2006, ex art. 1, comma 145, e in ogni caso non richiedono specifica motivazione in quanto disciplinate da regolamenti attuativi, che tali contributi costituivano, in realtà, prelievi coattivi i cui presupposti impositivi erano adeguatamente fissati dalle leggi istitutive;

2. con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 7, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la condanna della Regione al pagamento delle spese di giudizio.

Osserva che:

1. Preliminarmente si rileva che la questione di legittimità costituzionale della L. R. Campania n. 15 del 2005, art. 17 e della L. R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, sollevata dalla CTP di Napoli con ordinanza n. 1839/17/2016, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 52 del 2018, per la mancata motivazione da parte del giudice a quo in ordine alla natura tributaria del prelievi, pur in assenza di un diritto vivente che li qualificasse come tali.

1.2. Successivamente a tale pronuncia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciandosi in sede di regolamento di giurisdizione, con la sentenza n. 1182 del 2020 hanno affermato che ” Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dalla L. R. Campania n. 1 del 2008, art. 19 e dalla L. R. Campania n. 15 del 2005, art. 17, a carico dei titolari di autorizzazione all’attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell’attività di gestione delle cave ma trovano la loro “ratio” nell’esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all’ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell’ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l’ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall’attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze – nocive ma legittime – correlate all’attività produttiva svolta.”.

2. La carenza di giurisdizione dei giudici del merito non esime tuttavia questa Corte dalla decisione della presente controversia in quanto, pur essendo intervenuta una decisione nel merito sia in primo che secondo grado, la questione di giurisdizione non è stata mai sollevata da nessuna delle parti, con conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.

L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.

All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito “per saltum”, non rispettando la progressione ‘logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.

2.1 Costituisce dunque principio consolidato che “Il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicchè non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perchè tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice. (Vedi Cass. n. 13750 del 2019; Cass. SU n. 10265 del 2018; Cass. n. 28503 del 2017; n. 6966 del 2013; n. 24483 del 2008 e n. 4109 del 2007).

3. Venendo dunque al primo motivo di ricorso, si evidenzia che entrambe le norme censurate trovano applicazione nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. R. 18 gennaio 2016, n. 1, art. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania L. di stabilità regionale 2016).

La L. R. Campania n. 12 del 2005, art. 17, comma 1, vigente ratione temporis, stabilisce che il “titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla L. R. n. 54 del 1985, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di Euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto”.

Lo stesso art. 17, comma 2, prevede poi che “Le somme di cui al comma 1, quantificabili per l’anno 2005 in Euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell’importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell’attività dell’aeroporto di Pontecagnano”.

Il citato art. 19, prevede invece che “I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui alla L. R. 13 dicembre 1985, n. 54, art. 18 e della L. R. 11 agosto 2005, n. 15, art. 17, al pagamento alla Regione Campania di un contributo ambientale così determinato: (1) a) Euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale; b) Euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie; c) Euro 0,75/mc per gli altri materiali.”

Il comma 2, aggiunge che detto contributo è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell’anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive; il comma 3, precisa, infine, che “L’importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in Euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la eco sostenibilità di cui all’art. 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell’organo di vigilanza in materia di cave.”.

La stessa legge, art. 15, delinea poi i contenuti del fondo di eco sostenibilità, specificando che lo stesso è finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell’impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa.

3.1 In continuità con l’autorevole precedente delle Sezioni unite innanzi citato, va dunque ritenuto che si è in presenza di “contribuzioni evidentemente collegate al pregiudizio subito dalla salubrità dell’ambiente per effetto dell’attività estrattiva” che non sono, pertanto, parametrate sulla capacità contributiva dei soggetti ai quali sono imposte, ma assumono i tratti di prestazioni indennitarie che non possono assimilarsi in alcun modo a prestazioni di natura tributaria.

Questi contributi posti a carico dei soggetti concessionari o titolari di autorizzazione all’estrazione, poichè tendono a coprire gli oneri finanziari che gli enti interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le conseguenze nocive ma legittime, perchè consentite dalla legge ed assentite dalle amministrazioni interessate, correlate a tali iniziative economiche, non sono quindi soggetti ai vincoli e ai limiti previsti per la legislazione regionale in materia tributaria.

4. Ha errato, pertanto, la CTR nella qualificazione degli stessi come tributi di scopo ed anche nel dedurre da tale natura un difetto di motivazione della nota con cui ne veniva richiesto il pagamento.

La legge istituiva, infatti, individua in modo chiaro tutti i presupposti costitutivi del contributo, quali il soggetto passivo, i parametri per la sua determinazione, i criteri di calcolo, la sua finalità indennitaria.

Costituendo la natura tributaria dei contributi il presupposto dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla contribuente nel controricorso, ne va evidentemente ritenuta la manifesta infondatezza.

5. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo; in presenza di motivi rimasti assorbiti nel giudizio di appello, relativi ai criteri applicati dalla Regione per la determinazione del contributo L. R. n. 1 del 2018, ex art. 19, che richiedono un accertamento in fatto in ordine alla correttezza dei conteggi posti a fondamento della quantificazione, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che procederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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