Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16025 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 02/08/2016), n.16025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7804 – 2013 proposto da:

S.L. (OMISSIS), in proprio e quale legale

rappresentante di S.G. IMMOBILIARE, considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MINUCCI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3482/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 13 marzo 2003 S.L. e S.G. Immobiliare convenivano davanti al Tribunale di Napoli il condominio di (OMISSIS) in Napoli per ottenerne il risarcimento dei danni patiti dal locale commerciale dove la suddetta Immobiliare svolgeva la sua attività in conseguenza della tracimazione di acque luride dai servizi igienici condominiali il 24 e il 27 maggio 2002. Il convenuto si costituiva, resistendo e chiamando in causa la sua compagnia assicuratrice, Sai Assicurazioni S.p.A., che pure si costituiva. Il Tribunale di Napoli respingeva la domanda attorea.

Avendo S.L. e S.G. Immobiliare proposto appello principale e avendo sia il condominio sia la compagnia assicuratrice proposto appello incidentale, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 12 ottobre – 26 ottobre 2012, ha rigettato l’appello principale, assorbiti quelli incidentali.

2. Hanno presentato ricorso S.L. e S.G. Immobiliare, sulla base di un unico motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

Per meglio comprendere l’unico motivo che esso presenta, è il caso di premettere che il giudice d’appello, dopo avere osservato che è onere del preteso danneggiato dimostrare l’esistenza di danni risarcibili, ha esaminato gli esiti del compendio probatorio, condividendo la valutazione del giudice di prime cure nel senso della mancanza di prova di tale esistenza. In particolare, la corte territoriale ha rimarcato l’assenza di accertamento tecnico preventivo e di perizia di parte, la mancata istanza di consulenza tecnica d’ufficio, la inidoneità dei documenti prodotti a fornire la prova dell’esistenza del danno come conseguenza della addotta tracimazione (trattandosi di preventivi e dichiarazioni di terzi) nonchè la vaghezza delle dichiarazioni testimoniali al riguardo.

Lamenta, allora, il ricorrente che il giudice d’appello ha erroneamente negato di poter espletare una valutazione equitativa, e oppone che l’esistenza dei danni sarebbe stata provata e la c.t.u. sarebbe stata richiesta. In particolare, adduce che erano stati prodotti cinque preventivi di ripristino e una perizia riguardante un tappeto danneggiato, sostenendo altresì che i danni erano stati sufficientemente descritti dai tre testimoni escussi, comuni alle parti. Quindi, secondo il ricorrente, vi sarebbero stati i presupposti – la prova dell’esistenza dei danni e del nesso causale con la tracimazione di acque luride dai servizi igienici condominiali, nonchè la difficoltà di quantificare economicamente i danni stessi – per operare una valutazione equitativa del risarcimento spettante. E per corroborare tali asserti, il ricorso viene dotato pure della trascrizione delle tre testimonianze, sostenendosi che da esse e dalle prove documentali al ricorso allegate emergerebbe la prova appunto dell’esistenza dei danni e della loro connessione eziologica con la tracimazione di acque luride dai servizi igienici del condominio.

E’ evidente che il preteso errore di diritto in cui sarebbe incorsa la corte territoriale astenendosi dall’operare una valutazione equitativa del risarcimento spettante ai ricorrenti non è il reale contenuto del motivo, rappresentando soltanto uno schermo per coprirne – senza successo, appunto – la sua inammissibile natura fattuale. Quel che i ricorrenti sottopongono, in effetti, alla cognizione del giudice di legittimità è l’esistenza di ciò che gli stessi ricorrenti riconoscono essere i presupposti nel caso concreto dell’applicazione della normativa: vale a dire, viene chiesto al giudice di legittimità di operare una revisione dell’accertamento di fatto espletato dai giudici di merito, allo scopo di pervenire a giudicare provato il danno e a giudicare provata la sua origine nella tracimazione di acque luride dai servizi igienici condominiali. Intendono quindi i ricorrenti suscitare una valutazione alternativa dell’esito probatorio da parte del giudice di legittimità, ottenendo così un terzo grado di merito, e chiaramente travalicando i limiti della cognizione di legittimità.

Da tale travalicamento deriva la inammissibilità del ricorso, che deve pertanto essere dichiarata.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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