Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16024 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4007-2019 proposto da:

M.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL BISCIONE 95, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ALTIERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO FERNIANI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1546/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente, M.M.G., nell’accedere alla biblioteca dell’Università di Firenze, è caduta, scendendo le scale che vi davano accesso, ed ha subito danni che hanno richiesto cure mediche e spese sanitarie di recupero.

Ha agito nei confronti dell’Università assumendo che la caduta è stata causata dalla condizione delle scale, che, per il modo in cui erano realizzate e per i difetti che presentavano (oltre che per la presenza di acqua sulla pedata), l’hanno fatta scivolare.

L’Università di Firenze si è difesa eccependo invece la circostanza che la donna era stata accompagnata dal custode che aveva avvisato di stare attenta e che comunque le scale non presentavano anomalia di sorta che potesse determinare la caduta.

La domanda è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con medesimi argomenti.

Ora la M. ricorre con quattro motivi, mentre l’Università, cui il ricorso risulta notificato per posta elettronica, non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che manca l’attestazione della conformità della notifica del ricorso all’originale; v’è in atti una copia di tale attestazione, ma non è firmata dal difensore. Il che rende improcedibile il ricorso. Comunque sia, le ragioni fatte valere sono infondate.

1.- Il giudice di merito, valutate le prove assunte, ha ritenuto che l’attrice non ha provato alcun nesso tra la caduta e la condizione delle scale, ed ha concluso nel senso che il danno è dovuto alla colpa della danneggiata che non ha usato l’accortezza imposta dallo stato dei luoghi.

2.1. La ricorrente propone quattro motivi.

Con il primo denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso.

A dire il vero, enuncia numerosi fatti, diversi tra loro, che sarebbero stati trascurati dalla corte, e che, se presi in debito conto, avrebbero determinato un diverso esito.

Ti motivo, intanto, è inammissibile ex art. 348 ter c.p.c..

Le due decisioni di rigetto sono conformi, e non vengono allegati fatti diversi tra l’una e l’altra, ossia non si allega (ma del resto non risulta) che la seconda decisione sia fondata su presupposti di fatto diversi dalla prima.

Ciò detto, peraltro, il motivo è inammissibile anche perchè, pur riferendosi a “fatti” omessi, in realtà indica prove diversamente valutate. Ossia: si imputa alla corte di aver valutato alcune risultanze probatorie diversamente da come avrebbe dovuto fare, ed in particolare valutazioni contenute nella CTU e nelle CTP. Non di omesso esame si tratta, dunque, ma di erronea valutazione delle prove, denuncia in questa sede inammissibile.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2051 c.c..

Sostiene la ricorrente che la corte ha erroneamente ritenuto una colpa della danneggiata nello scendere le scale, invertendo l’onere della prova come risultante dall’art. 2051 c.c., in quanto spettava al convenuto custode dimostrare il fortuito.

Motivo tuttavia infondato, nella misura in cui ritiene che l’onere della prova del fortuito gravasse esclusivamente sul custode incombendo invece a quest’ultimo un onere di allegazione: ” una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, è tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso ” (Cass. 11258/2018).

Nè, ed è censura oggetto del “sottomotivo” al punto 2.1., può validamente sostenersi che il concorso colposo del danneggiato può rilevare solo al fine di ridurre il danno, ma giammai di interrompere il nesso di causalità. Non v’è dubbio infatti che il concorso colposo del danneggiato può rilevare come caso fortuito idoneo ad impedire l’imputazione di responsabilità al custode.

2.2. Con il terzo motivo sì denuncia sempre violazione dell’art. 2051 c.c. attribuendo alla corte di avere errato nel valutare la rilevanza del fortuito.

Ossia: secondo la ricorrente la regola di cui all’art. 2051 c.c. va intesa nel senso che l’ignoto va posto a carico del custode, vale a dire che quando la causa del fortuito non è identificabile, grava allora sul custode la responsabilità.

Ma il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata in quanto la corte di merito ha identificato il fortuito nella imprudenza del danneggiato, e non in una causa ignota.

2.3.- Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 2043 c.c. Secondo la ricorrente la corte non avrebbe valutato, o lo avrebbe fatto immotivamente, l’applicazione dell’art. 2043 c.c. alla fattispecie in esame, limitandosi invece ad una generica motivazione di non applicabilità della nonna.

Il motivo è anche esso infondato.

Intanto la ricorrente non dice di avere prospettato l’alternativa, o subordinata, valutazione della condotta dell’Università in termini di responsabilità aquiliana (2043 c.c.), e comunque, se anche fosse, l’applicazione di tale fattispecie al caso concreto non può dipendere ovviamente dalla infondatezza della domanda ex art. 2051 c.c., ma presuppone un fatto diverso sussumibile sotto quella norma.

Correttamente la corte, escluso che fosse fondata (non quanto alla qualificazione, ma nel merito) la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c., ha del pari escluso che potesse trovare fondamento sotto la fattispecie dell’art. 2043 c.c., che presuppone un fatto diverso e non trova applicazione subordinata responsabilità da custodia.

Il ricorso va dichiarato improcedibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla spese. Doppia contribuzione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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