Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16024 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5930/2014 proposto da:

FINLEB s.r.l., (quale incorporante la s.r.l. PARIFIN), con sede

legale in (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso lo

studio dell’avv. Francesco D’Ayala Valva, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Michele Tiengo del Foro di (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è

domiciliata;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 261/45/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata in data 11/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dalla direzione provinciale di (OMISSIS) della Agenzia delle entrate per IRES, IRAP e IVA dell’anno 2005. Il ricorso è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR della Campania, con sentenza depositata in data 11 luglio 2013, ha riformato la sentenza di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società incorporante. Ha resistito con controricorso l’Agenzia.

In data 18 dicembre 2017 la società ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo allegando copia della richiesta di definizione agevolata delle pendenze tributarie, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, presentata all’Agenzia delle entrate, deducendo di avere già versato gli importi richiesti per la definizione della lite. Con ordinanza del 21 gennaio 2020 questa Corte ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo chiedendo all’Agenzia delle entrate informazioni circa l’esito del procedimento di definizione agevolata. L’Avvocatura dello Stato nulla ha depositato.

La definizione deve ritenersi perfezionata, posto che ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, l’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere, restando le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate, secondo quanto dispone il citato art. 11, comma 10.

P.Q.M.

Dichiara estinto in processo. Spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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