Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16024 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18517-2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (quale cessionaria da EQUITALIA POLIS SPA), in

persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale del Veneto avv.

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI

22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA SCHIAVON giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

GEAALT SRL, COMUNE CAVALLINO TREPORTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 709/2013 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MAURIZIO CECCONI;

udito l’Avvocato GRAZIANO GIANNI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il 12 febbraio 2010 V.G. riceveva la notifica di un’intimazione di pagamento dell’importo di Euro 15.442,27 e scopriva che gli era stata notificata, il 26 ottobre 2005, una cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981.

2. Effettuati gli opportuni accertamenti presso Equitalia, scopriva che la cartella era stata notificata mediante deposito presso il Comune di Venezia ed affissione all’albo, con avviso di deposito e di affissione inviato con lettera raccomandata sulla quale risultava scritto, da parte dell’addetto alla consegna, che il destinatario era sconosciuto.

3. Il V. non proponeva alcuna opposizione contro l’intimazione di pagamento, ma attendeva la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi del 7 luglio 2010 per proporre opposizione (con ricorso depositato il 16 luglio 2010), facendo valere l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito, maturata in assenza di alcun valido atto interruttivo, ritenendo invalida l’intervenuta notifica della cartella esattoriale.

4. L’opposizione è stata respinta sia in primo che in secondo grado, sulla considerazione che, essendo la prescrizione, per la stessa prospettazione attorea, maturata anteriormente all’intimazione di pagamento (per mancata notifica della cartella esattoriale), la relativa eccezione doveva essere proposta in quella sede mediante il procedimento di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 e segg. senza aspettare di proporre opposizione all’esecuzione contro l’atto di pignoramento.

5. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il V. affidandolo ad un motivo principale e a due “ulteriori deduzioni” (invalidità della notificazione e termine di prescrizione). Resiste con controricorso Equitalia Nord S.p.A.. Ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. il V..

6. La questione giuridica sottoposta all’esame di questa Corte è se, in caso di prescrizione del credito per mancata notifica della cartella esattoriale, il debitore possa proporre opposizione all’esecuzione contro l’atto di pignoramento, ovvero debba tempestivamente impugnare ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 il precedente atto di intimazione di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ necessario prima di tutto verificare la tempestività del ricorso per cassazione; in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conff. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912).

2. Nel caso di specie, l’ordinanza di inammissibilità è stata comunicata il 6 maggio 2014 ed il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2014; nonostante appaia superato il termine massimo di 60 giorni, occorre considerare che il termine scadeva sabato 5 luglio 2014 ed è stato pertanto prorogato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al lunedì successivo (7 luglio), cosicchè il ricorso si presenta tempestivo.

3. Passando all’esame della questione in diritto, si rileva che non esistono precedenti specifici negli esatti termini della questione proposta con il ricorso; tuttavia, la giurisprudenza precedente di questa Corte, anche a sezioni Unite, fornisce le indicazioni per individuare la soluzione corretta.

4. Innanzitutto, va rilevata l’inconferenza della pronuncia richiamata, secondo cui “Nel giudizio di opposizione avverso l’avviso di mora relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, non può’ essere eccepito il decorso del termine quinquennale di prescrizione per la riscossione delle somme dovute qualora detto termine fosse già consumato all’epoca della notifica della cartella esattoriale, non essendo consentito recuperare in tale sede la possibilità di assolvere un onere che si sarebbe potuto e dovuto adempiere con l’opposizione alla cartella esattoriale (Sez. 1, Sentenza n. 7968 del 23/07/1999, Rv. 528908)”; nel caso oggi in esame, infatti, la prescrizione è (sarebbe) maturata proprio per effetto della mancata notifica della cartella.

5. Decisive, sono, invece, le sentenze “gemelle” del 13 luglio 2000 delle sezioni Unite (n. 489 e 491), secondo cui In materia di sanzioni amministrative pecuniarie rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione delle controversie in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente – con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio -, ed anche la cognizione per le controversie in merito all’incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, controversie queste integranti opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. (sez. U, Sentenza n. 491 del 13/07/2000, Rv. 538430).

6. Ancora più importante è la contestuale sentenza n. 489 (Rv. 538428), la quale espressamente afferma che “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì “in toto” il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22), anche quanto alle impugnazioni proponibili”. La Corte ebbe a precisare che lo strumento processuale utilizzabile per fare valere fatti sopravvenuti (morte del soggetto passivo, pagamento, prescrizione) all’accertamento definitivo dell’obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Quando “Il provvedimento sanzionatorio sia stato emesso su presupposti di fatto fondati e nel pieno rispetto di tutte le norme sostanziali e procedurali (con la conseguenza che non è invoca bile alcun recupero del predetto “momento di garanzia”, in quanto l’addebito è del tutto fondato), ma l’obbligazione di pagamento, pur sorta senza alcun vizio, sia poi venuta meno per il sopraggiungere di fatti estintivi come la morte dell’obbligato (art. 199 C.d.S. e L. n. 689 del 1981, art. 7), la prescrizione, ovvero l’avvenuto pagamento (…) occorre individuare con quali strumenti giuridici quest’ultimo possa far valere il sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo. In particolare, occorre stabilire se possa proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (ovvero l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nei casi previsti da tale norma). La risposta (…) deve essere positiva, nonostante il contenuto della L. n. 689 del 1981, art. 27 (“… l’autorità che ha emesso l’ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette… “) e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 54 (“… Le opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c. non sono ammesse… “). Infatti detto art. 54 è inserito in un provvedimento concernente “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” ed avendo per oggetto una pesante limitazione del diritto di difesa del cittadino, non può essere applicato al di fuori dell’ambito per il quale era stato dettato (e, cioè, al di fuori della materia tributaria). Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. un. 16 novembre 1999 n. 780) la sussistenza di una tutela piena in sede di giurisdizione ordinaria anche con riguardo alla fase esecutiva di riscossione delle sanzioni pecuniarie ingiunte, sulla scorta delle pronunce della Corte Costituzionale la quale, segnatamente con la sentenza 6 settembre 1995 n. 437, dopo avere ricordato che nella disciplina vigente relativa ai rimedi azionabili in materia di infrazioni al codice stradale è espressamente previsto (art. 205 nuovo C.d.S., comma 3) che il giudizio di opposizione è regolato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e che l’art. 22,comma 7 stabilisce che il Pretore può sospendere, per gravi motivi, l’esecuzione del provvedimento impugnato con ordinanza inoppugnabile, ha riconosciuto anche la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, pretesa per la cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3, codice della strada (verbale di accertamento costituente titolo la sentenza n. 318 del 1995, il giudice esecutivo)…. ha ribadito che “quando si verte in tema di riscossione di somme diverse da quelle di natura tributaria (rispetto alle quali è espressamente previsto che la sospensione della cartella esattoriale possa essere disposta… con un rimedio esperibile dinanzi all’Intendente di finanza), la tutela giudiziaria, per essere conforme, ai precetti costituzionali, non può escludere la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, ovviamente da parte del giudice ordinario. Ora non è chi non veda come il riconoscimento di tale potere di sospensione in sede di interpretazione adeguatrice prescinda totalmente dai mezzi di tutela accordati in tema di riscossione delle imposte non pagate ritualmente (D.P.R. 602 del 1973, artt. 53 e 54) e che, quindi, il rinvio previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 27 “alle norme previste per la esazione delle imposte dirette” anche per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie (disposizione alla quale rimanda l’art. 206 nuovo C.d.S.) deve intendersi limitato ai mezzi a disposizione dell’Autorità interessata alla riscossione, con esclusione di quei limiti di tutela giurisdizionale dettati esclusivamente per la riscossione di somme a titolo di tributo (D.P.R. cit., artt. 53 e 54: potere di sospensione devoluto esclusivamente all’Intendente di Finanza ed inammissibilità delle opposizioni regolate dagli artt. da 615 a 618 c.p.c.). Ad ulteriore, definitivo conforto della tesi esposta soccorre una più recente pronuncia dello stesso giudice costituzionale il quale, investito della questione di legittimità del D.P.R. n. 602 del 1973cit., art. 54 nella parte in cui esclude la competenza del giudice ordinario ad emanare provvedimenti cautelari in materia di riscossione esattoriale di tributi, ha affermato essere ormai principio consolidato quello secondo il quale è discriminatoria ed arbitraria sotto il profilo della violazione dei mezzi di difesa giurisdizionale, la disciplina mediante rinvio alle norme che regolano la procedura di riscossione delle imposte dirette, disposta nei confronti di entrate di natura non tributaria” (sentenza 26 febbraio 1998 n. 26); e conseguentemente è intervenuto non già sulla norma investita dal dubbio di costituzionalità (l’art. 54 appunto), bensì su quella che importa l’indebito rinvio normativo alle disposizioni che regolano l’esazione delle imposte dirette (nella specie, il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 in materia di contributi di consorzi di bonifica). Orbene, data dell’art. 27 cit. l’unica lettura costituzionalmente corretta, deve affermarsi l’azionabilità, davanti al giudice ordinario, delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (…). Orientamento che ha trovato esplicito riscontro applicativo nell’affermazione del principio secondo cui l’opposizione avverso la cartella esattoriale, per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto), non è quella disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poichè la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione. Consegue che per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. 16 novembre 1999 n. 12685)”. Ne consegue, prosegue la corte, che “…il rito non può essere quello speciale dell’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 atteso che la contestazione investe non la legittimità della pretesa punitiva o la fondatezza dell’addebito ma, esclusivamente, il diritto di procedere all’esecuzione (Cass. 12685/99). (…) Si tratta di una procedura predisposta esclusivamente per lo spedito accertamento della fondatezza della sanzione inflitta e, come tale, non applicabile ad ipotesi ontologicamente diverse. Va quindi applicato in toto il rito previsto dal codice processuale, con la conseguenza, fra l’altro, che per l’azione di opposizione non è previsto termine di decadenza (Cass. n. 12685/99 cit.)”.

7. Il predetto orientamento è stato seguito e confermato anche dalla giurisprudenza successiva; si vedano in particolare Sez. 1, Sentenza n. 4891 del 07/03/2006, Rv. 590753: “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, restando applicabile, bensì “in toto” il rito ordinario, con esclusione del procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, in particolare del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 anche quanto alle impugnazioni proponibili”; Sez. U, Sentenza n. 1162 del 09/11/2000, Rv. 541509: “In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione alle norme di circolazione stradale, divenuto esecutivo il verbale di accertamento a seguito della mancata opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 i vizi degli atti successivi alla formazione del titolo (cartella esattoriale ed avviso di mora) ed i fatti estintivi del diritto al pagamento della sanzione pecuniaria successivi alla formazione del titolo stesso possono essere fatti valere dal contravventore con le opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c.”; Sez. 3, Sentenza n. 24215 del 17/11/2009, Rv. 610092: “A seguito della notificazione di una cartella esattoriale, dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, deve proporre opposizione all’esecuzione, per la quale è competente il giudice indicato dalla legge come competente in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio; Sez. 5, Sentenza n. 1837 del 28/01/2010 (Rv. 611591): “In relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre all’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 ed all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; l’opposizione all’esecuzione, peraltro, si pone come strumento autonomo ed alternativo all’opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981”.

8. Or bene, fatta questa lunga premessa in diritto, è sufficiente rilevare che nel caso di specie si contestava proprio un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo, sulla cui validità non è stata avanzata alcuna contestazione; in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, l’eccezione di prescrizione successiva alla formazione del titolo (rappresentato dall’iscrizione a ruolo e non certo dall’avviso di mora) poteva e doveva essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione, contestandosi non la correttezza del titolo, ma il diritto di procedere in executivis. Nessuna disposizione, d’altronde, impone al debitore di utilizzare lo strumento previsto dalla normativa speciale contro il primo atto successivo alla prescrizione del diritto, atteso che l’opposizione all’esecuzione non ha alcuna finalità recuperatoria dell’eventuale contestazione che il debitore non sia stato in grado di svolgere tempestivamente per vizi comunicatori. Nel caso in esame, il debitore eccepiva semplicemente l’estinzione della pretesa creditoria, invocando la mancata notifica della cartella esattoriale non per far valere un vizio del procedimento, ma per dedurne la mancata interruzione del decorso del termine prescrizionale. Del tutto correttamente, pertanto, il V. ha proposto opposizione all’esecuzione, senza che possa ritenersi il suo ricorso intempestivo.

9. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, atteso che, in forza della decisione preliminare in rito, non erano stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, quali la eccepita irritualità della notifica della cartella esattoriale e l’applicabilità, nel caso di specie, nel termine di prescrizione quinquennale. Nodi che dovrà evidentemente sciogliere il giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d’ Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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