Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16023 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 09/06/2021), n.16023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9496/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Rieti, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Gianluca Graziani, con domicilio eletto presso il suo studio, sito

in Roma, via A. De Gasperi, 35;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 5904/09/14, depositata il 6 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 18 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 6 ottobre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Rieti per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2008;

– dalla sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato la decadenza dal regime fiscale agevolato di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, per violazione di obblighi ivi previsti e superamento della soglia dei ricavi, nonchè l’omessa contabilizzazione di ricavi, in relazione sia a prelevamenti e versamenti non giustificati, sia a sponsorizzazioni tecniche;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva rideterminato i maggiori ricavi in Euro 244.710,69, in luogo dell’importo contestato di Euro 370.500,05, escludendo che la contribuente fosse decaduta dal predetto regime agevolato;

– ha, quindi, confermato tale decisione, evidenziando che le omissioni contabili contestate non erano idonee a determinare, di per sè, la decadenza dal regime fiscale applicato, che era utilizzabile, ai fini della decisione, la memoria integrativa prodotta dalla contribuente durante il giudizio di primo grado e che corretta era la determinazione dei ricavi operata dalla Commissione provinciale;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Rieti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione della L. n. 398 del 1991, artt. 1 e 2, del D.P.R. n. 1999, n. 544, art. 9, comma 3, e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 5 bis, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il mancato rispetto di alcuni adempimenti fiscali – quali l’istituzione del registro i.v.a. per gli anni 2005-2007; la numerazione delle fatture per gli anni 2005 e 2007; la conservazione delle fatture passive per l’anno 2006 e n. 1 dell’anno 2005; la tenuta del libro soci e delle assemblee; l’allegazione alla dichiarazione del modello dell’i.v.a. corrispondente; la redazione dei rendiconti annuali da sottoporre all’approvazione dei soci – costituissero irregolarità formali inidonee a determinare la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L. n. 398 del 1991;

– il motivo è infondato;

– la L. n. 398 del 1991, art. 1, prevede che le associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fissato, all’epoca dei fatti (per effetto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 2), in Euro 250.000,00, possono optare per l’applicazione del regime fiscale agevolativo descritto al successivo art. 2 che prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonchè previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi;

– con particolare riferimento agli obblighi contabili, la disciplina cui tali associazioni sono assoggettate è delineata dal D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, art. 9, comma 3;

– in ordine alle cause di decadenza dal regime agevolativo in esame, deve osservarsi che la L. n. 398 del 1991, art. 1, comma 2, prevede la cessazione dell’applicazione di tale regime nei confronti dei soggetti che hanno esercitato siffatta opzione e che nel corso del periodo d’imposta superano il predetto limite di proventi commerciali;

– altra causa di decadenza era prevista dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, comma 5, per il caso di inosservanza all’obbligo di ricezione di pagamenti e di effettuazione di versamenti, se di importo pari o superiore a 1.000 Euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;

– a seguito della modifica di tale disposizione operata con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 19, comma 1, siffatta causa di decadenza è venuta meno, esponendo l’associazione inosservante unicamente all’irrogazione della sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 11;

– dal riferito quadro normativo deve desumersi che può dichiararsi la decadenza dall’applicazione del regime agevolativo in esame solo qualora gli enti che abbiano esercitato la relativa opzione siano privi o perdano il requisito soggettivo, consistente nella natura di associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, o il requisito oggettivo, consistente nel conseguimento dall’esercizio di attività commerciali di proventi per un importo superiore al limite indicato;

– le inosservanze alla disciplina prevista da siffatto regime, siano esse attinenti gli adempimenti contabili o gli obblighi di liquidazione e versamento dei tributi, possono dare luogo solo all’applicazione delle relative sanzioni, oltre che al recupero di quanto non versato;

– da ciò consegue che le violazioni poste dall’Ufficio a fondamento della doglianza non sono idonee, anche laddove venissero accertate, a determinare la sottrazione della contribuente dal regime agevolato prescelto;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, allegando l’apparenza della motivazione in ordine all’idoneità della documentazione prodotta dalla contribuente a giustificare le movimentazioni bancarie contestate;

– il motivo è infondato;

– sul punto, la Commissione regionale, esaminata la documentazione bancaria prodotta dall’associazione, ha condiviso le valutazioni e i calcoli espressi dalla commissione provinciale e, conseguentemente, ha ritenuto che “l’importo dei presunti versamenti non giustificati per Euro 48.322,27 va ridotto di Euro 42.124,27, così pervenendo ad un totale di Euro 8.198,00. Allo stesso modo l’importo dei prelevamenti non giustificati per Euro 78.176,88 va ridotto di Euro 53.051,19 per un totale di Euro 25.125,69”;

– una siffatta argomentazione non consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, in particolare, di comprendere la ragione per cui alcuni dei versamenti e prelevamenti sono stati ritenuti giustificati;

– la sentenza, pertanto, non si sottrae alla censura di apparenza;

– all’accoglimento del secondo motivo di ricorso segue l’assorbimento dell’ultimo motivo con cui l’Agenzia si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per aver la Commissione regionale omesso di indicare in modo analitico le ragioni per cui le movimentazioni bancarie in esame potessero ritenersi giustificate, contravvenendo, in tal modo, il principio per cui tali movimentazioni costituiscono prova presuntiva di ricavi non dichiarati;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

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