Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16023 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17040 – 2014 proposto da:

P.R., elettivamente considerato domiciliato in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, STANISLAO FELLA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il

14/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARIANI;

udito l’Avvocato STANISLAO FELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.R. e G.E. sono sottoposti ad esecuzione forzata in forza di precetto notificato nei loro confronti il 25 marzo 2011 da parte di Unicredit Credit Management, per un importo complessivo di Euro 60.222,89. I predetti debitori hanno proposto opposizione al precetto sostenendo in via pregiudiziale il difetto di rappresentanza dell’istante e la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. Nel merito, hanno eccepito la mancata notifica della cessione del credito ai debitori e la mancata accettazione da parte di costoro, la prescrizione del diritto del creditore di pretendere la restituzione del mutuo erogato nel 1990, il mancato computo di alcuni ratei del mutuo versati fino al 13 dicembre 1993, l’impossibilità di verificare il conteggio degli interessi e degli accessori del credito, il tardivo rinnovo dell’iscrizione ipotecaria.

2. Le domande e le eccezioni degli attori venivano respinte dal giudice di primo grado, mentre la corte d’appello di Perugia dichiarava inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., per l’assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.

3. P.R., anche in qualità di erede di G.E., ripropone davanti a questa Corte di legittimità, con sei motivi di ricorso, le censure già oggetto di appello, ad eccezione di quella relativa all’iscrizione ipotecaria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere:

– che in caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – decorrente, a norma del successivo art. 348 ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravarne – si identifica in quello “breve” di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, (Sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 25115 del 14/12/2015, Rv. 638297; conff. Sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 15235 del 21/07/2015, Rv. 636288; Sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 13622 del 02/07/2015, Rv. 635912).

– che il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, in caso di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., decorre dalla comunicazione di tale ordinanza, sicchè la data di quest’ultima non è solo presupposto dell’impugnazione in sè considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto – forma) del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari per configurarne la tempestività e cioè la data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado (Sez. 6^ – 3^, Sentenza n. 20236 del 09/10/2015, Rv. 637570).

2. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, manca del tutto l’indicazione della data di avvenuta comunicazione di deposito dell’ordinanza, essendosi limitata parte ricorrente ad affermare che l’ordinanza non è mai stata notificata; nè sussistono le condizioni per ritenere comunque tempestivo il ricorso (con riferimento alla data di deposito), atteso che l’ordinanza di inammissibilità è stata depositata il 14 gennaio 2014, mentre il ricorso è datato 1.07.2014 ed è stato notificato il 4 luglio 2014 (dunque, quasi sei mesi dopo).

3. La mancata indicazione della data di comunicazione dell’avvenuto deposito della predetta ordinanza produce pertanto l’inammissibilità del ricorso per Cassazione.

4. Va, comunque, ricordato che “Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per Cassazione…” (Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090; Massime precedenti Conformi: N. 7194 del 2000 Rv. 537054, N. 6502 del 2001 Rv. 546570, N. 317 del 2002 Rv. 551507, N. 6055 del 2003 Rv. 562211, N. 11126 del 2004 Rv. 573583, N. 18936 del 2004 Rv. 577277; Sez. 6^ – 5^, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408) e, con specifico riferimento all’impugnazione ex art. 348 ter, che “In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 329 e 346 del medesimo codice, sicchè la parte deve fornire l’indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, sia pure nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame, dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.” (sez. 6^ – 3^, Ordinanza n. 2784 del 12/02/2015, Rv. 634388). Nella specie, il ricorrente non ha riportato in modo specifico i motivi di appello, neppure per sintesi, ragion per cui il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto tale profilo.

5. Non essendovi stata costituzione in giudizio di controparte, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di lite.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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