Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16022 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/08/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 02/08/2016), n.16022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14914 – 2014 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BOCCHIETTI giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del Dott. F.M.A.,

considerata domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO

PROCOPIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

BANCA POPOLARE MILANO SCARL, BANCA REGIONALE EUROPEA SPA, BANCA

POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA SPA, BANCO BRESCIA SANPAOLO CAB SPA,

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, BANCO DESIO E BRIANZA, MPS

GESTIONE CREDITI BANCA SPA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA,

F.L., I.G., EQUITALIA NORD SPA;

– intimati –

Nonchè da:

BANCA REGIONALE EUROPEA in persona del suo procuratore Dott.ssa

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PESENTI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1662/2013 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

04/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato ROSA MATTIA;

udito l’Avvocato STEFANO GIORGIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.D. viene sottoposto ad esecuzione forzata su richiesta di Italfondiario Spa e con l’intervento di numerosi creditori. Contro l’ordinanza che dispone la vendita il debitore esecutato propone opposizione ex art. 617 c.p.c., sostenendone la nullità nella parte in cui prevedeva fin dall’inizio, nel caso di esito infruttuoso della vendita senza incanto e del conseguente incanto, la fissazione di ulteriori due vendite con incanto (rispettivamente previste per il 31 ottobre 2013 e per il 5 dicembre 2013).

2. L’opposizione veniva respinta sia nella fase cautelare, che in quella di merito e la questione giuridica ad essa sottostante viene oggi riproposta davanti a questa Corte di legittimità, mediante due motivi di ricorso. La questione è duplice: da un lato si sostiene la impossibilità per il giudice dell’esecuzione di fissare gli incanti in successione con un’unica ordinanza e in secondo luogo si sostiene il necessario rispetto della procedura di vendita bi – fasica, cioè articolata in una prima fase senza incanto e in un successivo incanto, anche per le operazioni di vendita successive alla prima, ai sensi dell’art. 591 c.p.c., comma 2.

3. Ha presentato controricorso Italfondiario Spa deducendo la carenza di interesse del ricorrente, l’assenza di lesività del provvedimento impugnato e l’abuso del procedimento, argomentando in ordine alla facoltà per il giudice di fissare fin dall’inizio gli incanti consecutivi, per il caso di mancato esito positivo della prima vendita.

4. Si è costituita anche la Banca Regionale Europea con controricorso e ricorso incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite, deducendo la violazione dell’art. 91 c.p.c. (mancata argomentazione in ordine alla deroga al principio di soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.p.).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato, non essendovi alcuna disposizione normativa che vieti la fissazione, con un’unica ordinanza, di più vendite, per il caso che la prima e le successive non sortiscano esito positivo. Al contrario, la immediata previsione della prosecuzione della procedura e delle sue modalità, in caso di mancata vendita del bene, obbedisce ad un criterio di economia processuale, senza arrecare alcun pregiudizio alle ragioni del debitore.

2. E’ fondato, invece, il secondo; dopo l’esito negativo del procedimento di vendita, qualora non ritenga di optare per l’amministrazione giudiziaria, il Giudice ha due alternative: se non reputa di modificare il prezzo, le condizioni di vendita o le forme di pubblicità, emette nuova ordinanza ai sensi dell’art. 576 affinchè si proceda a nuovo incanto alle medesime condizioni dell’asta già espletata. Ove, in alternativa, ritenga utile modificare il prezzo o le condizioni di vendita, dà inizio ad un nuovo procedimento completo bi – fasico, secondo lo schema procedimentale delineato dall’art. 569 c.p.c.. L’art. 591 c.p.c., comma 2, prevede, infatti, che il giudice possa stabilire diverse condizioni di vendita per il nuovo incanto e, in questo caso, deve assegnare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90), entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571 (che si riferisce alle offerte d’acquisto proposte nella procedura di vendita senza incanto).

3. L’art. 591, u.c., richiama, infine, il terzo comma, secondo periodo, dell’art. 569, vale a dire l’emanazione di una nuova ordinanza di vendita complessa, contenente la fissazione di un ulteriore coppia di esperimenti di vendita: anzitutto senza incanto e, a seguire, con l’incanto, per il caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi ragione.

4. La normativa mostra che il procedimento tipico per la vendita dell’immobile è quello che vede susseguirsi il tentativo di vendita senza incanto ed un’eventuale vendita con incanto. La predilezione del legislatore per la vendita senza incanto, d’altronde, appare coerente alla sua realistica considerazione di tale meccanismo come quello più funzionale all’obiettivo della liquidazione. Pertanto, il ricorso è fondato nella parte in cui censura l’omessa fissazione di una previa fase senza incanto, anche per le operazioni di vendita successive alla prima.

5. Ne consegue che va rigettato il primo motivo e accolto il secondo. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato, il quale valuterà pure la persistenza dell’interesse all’annullamento dell’ordinanza di vendita. Il ricorso incidentale della Banca Regionale Europea rimane assorbito; il giudice di rinvio procederà ad una nuova liquidazione delle spese ed alla distribuzione dei relativi oneri tra le parti, tenendo conto del principio della soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando assorbito l’incidentale, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Como, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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