Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16021 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 28/07/2020), n.16021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9289-2019 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DI NEGRO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA

MEDIATRICE 1, presso lo studio dell’avvocato MARIO ARPINO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2019 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 5 luglio 2010, P.I. evocava in giudizio, davanti al Giudice di pace di Aulla (Massa Carrara) l’Anas S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Deduceva che, mentre percorreva la strada statale n. 62 di quel Comune, un albero di alto fusto, situato sulla sinistra rispetto alla corsia di marcia percorsa, si era abbattuto violentemente sul cofano dell’autovettura dell’attore. Si costituiva la convenuta contestando la domanda;

il Giudice di pace, con sentenza n. 283 del 2015, respingeva la pretesa, compensando le spese. Il primo giudice rilevava che il terreno ove insisteva l’albero abbattutosi sull’autovettura in transito dell’appellante era di proprietà di un terzo, non evocato in giudizio e pertanto Anas, che pure gestiva quel tratto di strada, non era titolare del terreno ove era piantumato l’albero in oggetto;

avverso tale decisione proponeva appello il Pecci e resisteva Anas S.p.A;

il Tribunale di Massa, con sentenza del 7 gennaio 2019, respingeva il gravame condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite. Il giudice di appello rilevava che il danneggiato aveva agito nei confronti di Anas quale titolare della gestione del demanio stradale ai sensi dell’art. 2051 c.c. e che il primo giudice aveva escluso il rapporto di custodia con un accertamento non contestato in sede di gravame. Infatti, l’appellante aveva allegato la responsabilità aquiliana della convenuta sotto un diverso profilo, deducendo l’omessa vigilanza da parte dell’ente proprietario della strada sulle situazioni di pericolo causate dall’inerzia dei proprietari dei fondi che fiancheggiano la strada. Rispetto a tale nuova prospettazione l’appellante non avrebbe allegato i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., sotto il profilo dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione P.I. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Anas S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione l’art. 16 C.d.S. e del Reg. esecutivo cod. cit., art. 26, in relazione all’art. 2043 c.c. ed all’art. 1176 c.c. che impongono ai proprietari dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche di evitare situazioni di pericolo per queste ultime. Nel caso di omissione da parte dei privati, Anas provvederà a sostituirsi al proprietario inerte. Il Tribunale avrebbe mancato di applicare l’art. 2043 c.c., nonostante la domanda fosse stata proposta, in via subordinata, anche su tale disposizione. L’inerzia del proprietario, nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada, non escluderebbe la responsabilità del gestore della strada;

con il secondo motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si lamenta la mancata indicazione dei presupposti dell’insidia stradale che, invece, troverebbe riscontro nelle medesime modalità dell’evento lesivo. In particolare, la domanda avrebbe dovuto essere accolta risultando con evidenza le caratteristiche dell’insidia e cioè l’imprevedibilità della improvvisa caduta dell’albero, la non visibilità e l’inevitabilità dell’evento;

il primo motivo è inammissibile perchè non si confronta con la decisione impugnata che ha evidenziato la mancanza della prova dell’elemento soggettivo, prodromico al “rendere sicura” la strada, menzionato dal ricorrente e cioè la pericolosità degli alberi presenti sul fondo;

anche nel secondo motivo, a prescindere dall’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorrendo la cd doppia conforme e il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, la censura non si confronta con la sentenza gravata, prospettando profili che riguardano l’art. 2051 c.c., mentre la domanda formulata in appello riguarda l’art. 2043 c.c. in ogni caso, la censura riguarda esclusivamente la valutazione in fatto ragionevolmente operata dal giudice di appello, che non è sindacabile in sede di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, sebbene il Pecci sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (come da decreto dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara del 1 marzo 2019) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio del contributo (Cass. Sez. U. n. 4315/2020).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 720,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma I-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA